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MEMO del 05/12/2017

L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 recante “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017”

In vigore dal 17 novembre (pubblicata sul BU 44 del 2.11.2017) le nuove regole stabilite dalla legge regionale in oggetto.

Rilevanti le novità in materia di commercio. Molte disposizioni recepiscono e adeguano la modulistica in relazione ai nuovi regimi ammnistrativi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

Vendite occasionali su area pubblica

Assai rilevanti le nuove regole, più tassative, sulle vendite occasionali in area pubblica. La vendita occasionale comporta alcune limitazioni: essa non può essere esercitata per un numero di volte non superiore a diciotto nell’ambito regionale e deve essere limitata a beni di modico valore aventi un prezzo di vendita non superiore a € 150,00. I venditori occasionali dovranno presentare richiesta al comune di residenza che rilascerà loro un tesserino munito di fotografia con validità annuale non cedibile e non trasferibile. Precise le regole per la merce posta in vendita che dovrà essere compresa in un elenco che deve essere timbrato a cura del comune in cui ha luogo il mercato. Essi dovranno essere presenti personalmente nel mercato per tutta la durata della manifestazione e dovranno esporre il prezzo di ogni bene posto in vendita.

Sanzioni

Al venditore occasionale che non rispetti le prescrizioni sopra richiamate sarà impedita la partecipazione mercatini su tutto il territorio regionale per la durata di un triennio.