QUESITO del 14/03/2025
Affari generali Tecnico LL. PP.
Prezzario di riferimento per nuovi prezzi
Il D.Lgs. 36/23, all’art. 5, comma 7, dell’Allegato II.14, prevede che:
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dai prezzari di cui all’articolo 41 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
In base a quanto previsto al punto b), risulta chiaro che i nuovi prezzi elaborati secondo questa modalità saranno coerenti con il prezzario vigente al momento della stesura del progetto.
Ciò lascerebbe supporre che, anche nel caso di applicazione della metodologia prevista al punto a), il prezzario da utilizzare sia quello vigente alla data di stesura del progetto, e non quello vigente alla data di individuazione del nuovo prezzo.
Si chiede se, nella formulazione del nuovo prezzo in base al punto a) del comma 7 dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/23, il prezzario di riferimento sia quello utilizzato per la formulazione dell’offerta o quello vigente alla data di formulazione del nuovo prezzo.
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