MEMOWEB n. 100 del 25/05/2015
Polizia
Rifiuto di uno Stato membro di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, in caso di uso di sostanze stupefacenti.
Nell'ambito del riconoscimento reciproco delle patenti di guida tra Stati membri, la Quinta Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 23 aprile 2015 ha precisato che lo Stato membro che rifiuti di riconoscere la validità di una patente di guida è competente a stabilire i requisiti che il titolare di una patente di guida deve soddisfare per riacquistare il diritto di guidare nel suo territorio.
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