MEMOWEB n. 39 del 26/02/2015
Ragioneria Personale
Va rispettato il tetto massimo del 100% della spesa del 2009 nelle assunzioni flessibili
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 2/sezaut/2015/qmig si è espressa sulla corretta applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile agli enti in regola con l’obbligo di ridurre la spesa di personale, di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
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