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Quesito del 11/03/2025
Commissione progressione verticale
Si chiede se, per una progressione verticale da categoria C a categoria D, i membri della commissione debbano appartenere alla categoria D o se sia sufficiente anche un componente di categoria C. In particolare, si chiede se la composizione della commissione, costituita da un segretario comunale come presidente, un vicesegretario e una segretaria verbalizzante di categoria C, sia corretta. In caso di composizione non conforme, la progressione deve essere considerata comunque valida o risulterebbe annullabile?
Quesito del 10/03/2025
Progressioni economiche orizzontali e verticali
Si chiede di chiarire quanto segue in merito alle progressioni all'interno delle aree nel nostro ente, alla luce del regolamento vigente che prevede:
1. La possibilità di partecipare alla procedura selettiva solo per i lavoratori che negli ultimi due anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
2. Tra i criteri per la formazione della graduatoria è stabilito che, tra le altre cose, si deve tener conto della "media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite".
Di conseguenza, si chiede se per i neoassunti e per coloro che hanno appena effettuato una progressione verticale sia corretto ritenere che debbano trascorrere almeno tre anni prima di poter effettuare la prima progressione orizzontale, mentre per tutti gli altri casi il periodo richiesto sia di due anni.
Inoltre, si chiede se un neoassunto con decorrenza 3/1/2022 possa effettuare la prima progressione economica orizzontale nel 2025, considerando decorsi i tre anni necessari.
Infine, si chiede di confermare se, per consentire anche ai neoassunti o a coloro che hanno effettuato una progressione verticale di accedere alla prima progressione economica dopo due anni, sia necessario modificare il regolamento, stabilendo che nei criteri per la formazione della graduatoria delle progressioni orizzontali si tenga conto della media delle ultime due valutazioni individuali annuali conseguite.
Quesito del 24/02/2025
Progressione verticale
È consentita la progressione verticale in presenza di una sanzione disciplinare di rimprovero?
Progressioni: nuove regole e differenza col passato
Il nuovo principio stabilisce che:
- la modalità di progressione tra aree (o categorie) mediante procedura comparativa si applica per una quota - non superiore al cinquanta per cento - delle posizioni disponibili;
- la determinazione della percentuale, nell'ambito del summenzionato limite, è demandata al Piano integrato di attività e organizzazione (per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni tenute all'adozione di tale Piano).
La disciplina vigente in precedenza prevedeva invece, in via generale, per l’accesso ad ognuna delle suddette aree il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti da destinare al personale interno all’amministrazione - in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno -, quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso.
La procedura comparativa prevista dalla novella di cui all'articolo 15, comma 1, CCNL 16/11/2022 si basa:
- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio (o comunque sulle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità);
- sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;
- sul possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall'esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
MEMOWEB n. 23 del 04/02/2025
Progressioni verticali, triennio di valutazione e procedura comparativa: chiarimenti
TAR Toscana: la valutazione positiva del triennio non è requisito per partecipare alla procedura comparativa, ma l'inderogabile arco temporale di riferimento per gli esiti della valutazione della performance individuale da considerare ai fini dell'attribuzione della progressione
MEMOWEB n. 6 del 10/01/2025
Progressioni verticali in deroga: limiti e regole
Corte dei Conti Piemonte: le progressioni verticali in deroga sono ammissibili nei limiti dello 0,55% del monte salari 2018
Quesito del 16/12/2024
Progressioni verticali in deroga: valori stipendiali
Un istruttore C6 con un differenziale storico e un differenziale stipendiale acquisiti effettua una progressione verticale in deroga nell'area dei Funzionari. Il nuovo stipendio mantiene il differenziale storico (derivante dalle progressioni economiche da C2 a C6 già acquisite), mentre il differenziale stipendiale viene trasformato in assegno riassorbibile con la prima progressione nell'area, come previsto dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 5966 del 05/04/2024. Si chiede se questa impostazione è corretta.
Quesito del 10/12/2024
Deroga anzianità progressioni verticali
È possibile, nelle progressioni verticali non in deroga con il 50% di assunzione esterna, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2019/2021, derogare ai 3 anni di anzianità nella categoria di partenza e prevederne solo 2, considerando che il dipendente ha 2 anni di anzianità come istruttore e 3 anni di esperienza come funzionario tecnico in un altro comune ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000?
Quesito del 10/12/2024
Requisiti differenziali stipendiali
Il CCDI dell'Ente ha ridotto da tre a due il requisito di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022, lasciando invariato il requisito di cui all'art. 14, comma 2, lett. d), punto 1, che prevede la 'media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o, comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità'.
È corretto, pertanto, escludere dalla procedura i neo-assunti che possiedono il requisito dei due anni, ma che sono privi delle tre valutazioni individuali annuali?
Quesito del 08/11/2024
Attribuzione differenziale stipendiale
Nel Comune A, si riscontra la seguente situazione di dipendenti con potenziali requisiti per accedere al differenziale stipendiale:
- Area Operatori: 1 dipendente (non è l’unico ex B in servizio, ma gli altri non soddisfano i requisiti);
- Area Istruttori: 5 dipendenti;
- Area Funzionari ed EQ: 1 dipendente (non è l’unico ex D in servizio, ma gli altri non soddisfano i requisiti).
È corretto prevedere complessivamente 3 differenziali stipendiali (rispettando il limite del 50% su un totale di 7 aventi diritto), distribuendone due per l’area Istruttori e uno per l’area Funzionari? Oppure è necessario applicare il limite del 50% separatamente per ciascuna area, e quindi prevedere solo 2 differenziali per l’area Istruttori (2 su 5)?