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10 risultati di 6020

L’intreccio di varie tipologie di prodotti - informativi, normativi, organizzativi - arricchisce l’offerta della modulistica in banca dati per un ufficio tributi capace di argomentare le proprie scelte in materia impositiva.

COVID-19: non appena saranno disponibili maggiori chiarimenti in merito alla modalità di introduzione di eventuali misure agevolative provvederemo ad adeguare le conseguenti deliberazioni tariffarie

LEGGE DI BILANCIO 2020

L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che dal 2021 comuni, province e città metropolitane istituiscono il cd. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

L'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), di conseguenza, ha abrogato i capi I e II del d.lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.

 

DECRETO MILLEPROROGHE 2020 - L'ABROGAZIONE DELLE NORME NON HA EFFETTO PER L'ANNO 2020.

L'art. 4 co. 3 quater del Decreto Legge 30/12/2019, n.162 dispone che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonchè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

NOTA OPERATIVA n. 90 del 11/05/2021

IMU 2021: novità, scadenze, esenzioni

Il versamento della prima rata IMU 2021. Le novità della Legge di Bilancio 2021. Tutte le esenzioni Covid-19 con anticipazione di quelle previste dal disegno di legge di conversione del D.L. Sostegni approvato al Senato. Pratica scheda informativa utilizzabile per i siti web e schema di manifesto aggiornato.

NOTA OPERATIVA n. 225 del 18/11/2021

Saldo IMU 2021 in scadenza il 16 dicembre 2021: novità, scadenze, esenzioni

Il 16 dicembre è il termine ultimo per il pagamento della seconda rata IMU. Pratica scheda informativa utilizzabile per i siti web e schema di manifesto aggiornato

NOTA OPERATIVA n. 113 del 14/06/2022

IMU: versamento acconto e novità 2022

Le novità 2022 in vista dell'approssimarsi della scadenza del 16 giugno per il versamento dell'acconto IMU. Scheda informativa

PRATICA COD. 853540.5.a.1

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.

Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
  • Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Il calcolo degli interessi

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo.

Modalità di versamento

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».

Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.