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Procedure di affidamento di lavori pubblici, istruttorie per il rilascio dei permessi, vigilanza urbanistico-edilizia.
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Quesito del 20/11/2023

Acquisto parcheggi

Trattasi di area individuata come parcheggi pubblici, ceduta al comune negli anni 2000 a seguito del completamento di un Piano di Lottizzazione di area artigianale.
Una delle ditte lottizzanti e precedentemente esecutrice dei parcheggi, ci chiede la possibilità di acquisizione dei suddetti parcheggi per quanto riguarda la porzione di area prospiciente la loro proprietà.
Il Comune richiede se è possibile la cessione di tali parcheggi comprensivi delle aree di manovra alla Ditta richiedente ed in particolare le modalità di quantificazione della monetizzazione o valorizzazione dell’area oggetto di cessione.
Si richiede se esiste una possibilità considerato che il comune medesimo per quanto riguarda la mancata cessione degli standard urbanistici nei PL di aree artigianali applicare un valore al mq pari ad €. 50,00 come già effettuato nelle lottizzazioni approvate dai comuni nei precedenti anni o se invece il valore debba essere determinato in maniera diversa considerando nella stima del valore di cessione il valore originario dell’area compreso la stima dei costi delle opere di realizzazione dei parcheggi.

MEMOWEB n. 238 del 12/12/2023

Comuni siti UNESCO e partenariato pubblico privato: chiarimenti ANAC

Ok al partenariato pubblico privato anche nei siti Unesco, ma trasferendo i rischi in capo all'impresa

MEMOWEB n. 238 del 12/12/2023

Servizi sociali: liquidazione risorse per gli assistenti sociali

Il decreto del 9 novembre 2023 del Ministero del Lavoro è relativo alla liquidazione di ulteriori risorse in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022 e alla determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2023

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto 9 novembre 2023

Liquidazione di ulteriori risorse in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali in servizio nell'anno 2022 e determinazione di ulteriori risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2023

Quesito del 17/11/2023

Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione

Breve cronistoria della vicenda:
All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004).

A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda.

Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”.

A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto).

Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”.

Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali:

1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione).

Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC;

2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione.

Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali;

Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.

Quesito del 05/12/2023

Pagamento oneri condono

Premesso che l’Ufficio Tecnico sta ancora istruendo varie pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della Legge n. 47/85 e 724/94 e che le stesse ad oggi non hanno ancora completato il proprio iter per carenza di documentazione tecnica e/o mancata acquisizione di pareri/nulla osta/autorizzazioni obbligatori e vincolanti, di competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli sovraordinati presenti nel territorio comunale. Si evidenzia le richieste di documentazione integrativa risalgono al periodo ’86-’88, reiterate negli anni ’90 fino alle ultime risalenti al periodo 2010-2013.
In taluni casi è capitato che il richiedente il condono o il Tecnico incaricato, pur consapevoli della situazione istruttoria della pratica, abbiano richiesto all’Ufficio il conteggio degli oneri concessori (per abusi effettuati prima del 1977), affermando che lo stesso può essere effettuato indipendentemente dall’iter del condono ed utilizzando delle tabelle per l’Urbanizzazione Primaria e Secondaria relative all’anno di presentazione del condono stesso o, nella peggiore elle ipotesi, relative al momento che l’Ufficio sia in grado di effettuare il conteggio, sulla base della documentazione depositata agli atti. Questo Ufficio ritiene invece corretto e legittimo effettuarli prima del rilascio della concessione in sanatoria e quindi solo dopo che l’iter amministrativo della pratica si è concluso.
Si richiede cortesemente se:
1) in assenza di specifica normativa in materia ed in fase d’istruttoria di una pratica di condono come sopra specificato, quale criterio temporale l’Ufficio deve seguire per effettuare correttamente e legittimamente il calcolo degli oneri concessori, senza rischiare d’incorrere in un eventuale danno erariale per l’Ente;

2) in fase di calcolo degli oneri concessori, anche le superfici ed i volumi non residenziali ad uso pertinenziale (cantine, magazzini o altri vani interrati o fuori terra e garages non interrati), devono versarli o meno in forma ridotta e, in caso di risposta affermativa, quale è la % di riduzione e la normativa di riferimento.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Decreto CER

Si avvicina l’entrata in vigore del provvedimento di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

NOTA OPERATIVA n. 237 del 11/12/2023

Sottotetto sul lastrico solare: è nuova costruzione, serve il permesso di costruire

Consiglio di Stato: la creazione di un sottotetto sul lastrico solare dell'edificio costituisce una trasformazione edilizia che necessita del permesso di costruire per essere assentita

MEMOWEB n. 237 del 11/12/2023

Energia: Pichetto firma decreto CER e lo trasmette alla Corte dei Conti

Si avvicina l’entrata in vigore del provvedimento di incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

Quesito del 17/11/2023

Imposte e tasse contratti di lavoro e servizi

La stipula e la successiva registrazione dei contratti d'appalto pubblici, conclusi in forma digitale a cura del segretario comunale, prevede il pagamento di imposte e tasse che ad oggi vengono calcolate come segue:
DIRITTI DI SEGRETERIA
Diritto fisso originale = € 0,52 a originale
Diritto di scritturazione = € 0,52 a facciate
Diritto sul valore = calcolato in base al valore

SPESE CONTRATTUALI
Imposta di bollo = € 45,00
Imposta di registro= € 200,00

con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 -allegato I.4 è stato disposto che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, con esenzione dall'imposta per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Alla luce di questo è corretto sostituire l'imposta di bollo di € 45,00 (art.1 punto 1-bis della tariffa allegata al DPR 642/1972) con la tabella dell'Allegato I.4?

Questa nuova disposizione (che trova applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023) va applicata anche per la seguente procedura di gara avviata a maggio ma aggiudicata solo a settembre?:
- avviso di manifestazione di interesse - 15 maggio 2023
- indizione procedura di affidamento diretto - 24 luglio 2023
- aggiudicazione procedura - 8 settembre 2023