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Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

MEMOWEB n. 184 del 07/10/2016

Decreto Scia 2: intesa in Conferenza Unificata con proposte di modifica

Tra le varie proposte di correttivo, le regioni chiedono di distinguere i diversi regimi della Scia edilizia a efficacia differita alternativa al permesso di costruire

MEMOWEB n. 111 del 07/06/2016

Segnalazione certificata inizio attività: il dossier del Servizio Studi Senato

Sul portale di Palazzo Madama disponibili le schede di lettura sulla SCIA - atto del Governo n. 291 (art. 5, legge 124/2015)

Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992

Art. 84 - Locazione senza conducente

Quesito del 30/09/2013

Presentazione SCIA per l'avvio di attività da parte di società gravata da sequestro giudiziario delle proprie quote

Una società (s.r.l.) gravata da provvedimento giudiziario di sequestro delle proprie quote, ha presentato ad un Ente la scia per l'avvio di attività di vendita al dettaglio di gas in bombole, si chiede quali provvedimenti deve adottare l'ente

Legge Ordinaria n. 689 del 24/11/1981

Art. 18 - (Ordinanza-ingiunzione)

Quesito del 09/08/2016

Concessionario e gestore di apparecchi per il gioco d'azzardo

Si chiede un chiarimento in merito alle definizioni di concessionario e gestore di apparecchi per il gioco d'azzardo

PRATICA COD. 866700.K

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • trasferimento di sede;
  • variazione modalità di vendita;
  • subingresso;
  • modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.

DESCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".

La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.

Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.

Disposizioni particolari:

Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.

Ai sensi dell’art. 4, c.8-ter del D.Lgs. n. 228/2001: l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Codice Civile;
  • D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
  • D.Lgs. n. 126/2016;
  • D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
  • ove ha sede l’azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
  • in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
  • il Comune:
  • pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
  • può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Generalità richiedente

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Qualità di imprenditore agricolo

Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001

Iscrizione al Registro Imprese

Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01

Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda

Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

Modalità di vendita

Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia)

Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011

Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda

Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/001

Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società

Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001

Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa

Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

  1. copia documento di identità;
  2. copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  3. quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  4. procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  5. Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

28

Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati

Comunicazione

Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998)

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.

Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti Oggettivi: rispetto dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.

Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di .......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

  • TIPOLOGIE DI PRATICHE:

    Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:

    • avvio dell’attività;
    • trasferimento di sede;
    • variazione modalità di vendita;
    • subingresso;
    • modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
    • cessazione dell’attività.

    DESTINATARI

    Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.

    DESCRIZIONE

    Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.

    Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

    Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

    L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".

    La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.

    Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.

    Disposizioni particolari:

    Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.

    Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.

    Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.

    Ai sensi dell’art. 4, c.8-ter del D.Lgs. n. 228/2001: l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    • Codice Civile;
    • D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
    • Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
    • D.Lgs. n. 126/2016;
    • D.Lgs. n. 222/2016;
    • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
    • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

    ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

    Preliminarmente è necessario:

    • costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
    • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

    Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

    • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
    • ove ha sede l’azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
    • in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
    • il Comune:
    • pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
    • può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

    Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione

    Norme che ne prevedono la produzione

    Generalità richiedente

    Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

    Qualità di imprenditore agricolo

    Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001

    Iscrizione al Registro Imprese

    Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01

    Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita

    Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

    Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda

    Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001

    Modalità di vendita

    Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001

    Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti

    Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

    Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia)

    Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011

    Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda

    Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/001

    Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società

    Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001

    Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa

    Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001

    Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

    Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

    Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi

    Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001

    Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000

    Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000

    N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.

    Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):

    1. copia documento di identità;
    2. copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
    3. quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
    4. procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
    5. Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].

    REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

    Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

     

    ATTIVITÀ

    REGIME AMMINISTRATIVO

    CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

    RIFERIMENTI NORMATIVI

    28

    Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati

    Comunicazione

    Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita.

    Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione.

    D.Lgs. n. 228/2001, art. 4

    Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998)

    REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

    Requisiti generali:

    Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.

    Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

    Requisiti Oggettivi: rispetto dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.

    Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.

    TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

    L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.

    Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di .......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

    In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

    La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/ampliamento/trasferimento;[1]
  • Subingresso;[2]
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare.

DESCRIZIONE

Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..

Le singole Regioni stabiliscono:

  • i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
  • i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.

I singoli comuni adottano:

  • i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita in base alle disposizioni regionali e obiettivi ex art. 6 D.lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
  • le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. Ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c)  del D.lgs. n. 147/2012, la disciplina è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile;

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile;

Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998

Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011

Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia);

Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..

Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita

Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998

Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso

Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.

Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998

Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998

Prestazione consenso al trattamento dei dati personali

Art. 13, d.lgs. N. 196/2003

Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata

D.p.r. 581/95

Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i.

Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi

D.p.r. n. 151/2011

Subentro

Art. 26, d.lgs. N. 114/1998

Cessazione dell’attività

Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’istanza/comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro .................. (procedimento autorizzatorio);
  • documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade nell’All. 1 D.P.R. n. 151/2011, contestualmente all’istanza di autorizzazione, occorre presentare SCIA di prevenzione incendi;

In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o se l’attività ricade nell’All. 1 al D.P.R. n. 151/2011 occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subentro, anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

 

ATTIVITÀ

REGIME AMMINISTRATIVO

CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTI NORMATIVI

7.

Apertura

Ampliamento

Trasferimento

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) inferiore a 400 mq.

Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8

8.

Subingresso

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

9.

Apertura

Ampliamento

Trasferimento

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA

Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8;

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

10

Subingresso in

esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

Comunicazione

Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

11

Cessazione

Comunicazione

 

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.

Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 20 c.1 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora l’istanza/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

Osservanza della programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni.

Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti specifici

Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro .................. giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

 


[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente all’istanza anche la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.

MEMOWEB n. 245 del 17/12/2021

Fondo ristoro esenzione Canone Unico Patrimoniale periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021: riparto parziale

Riparto parziale in favore dei comuni, per un totale di 82,5 milioni di euro, del fondo ex art.9-ter comma 6 del DL 137/2020, relativo al periodo 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021

MEMOWEB n. 139 del 22/07/2020

Manifestazioni ciclistiche su strada: linee guida per la ripresa post Covid-19

Le linee guida operative per la ripresa delle manifestazioni ciclistiche, redatte dall'ACI, interessano anche i comuni (Polizia Locale)