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10 risultati di 3271

Norme, modelli, aggiornamenti tematici, scadenzario adempimenti per agevolare l’ufficio nella gestione delle autorizzazioni, delle istruttorie nel rilascio delle licenze, nella regolamentazione delle attività commerciali sul territorio.

TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di applicatore di piercing sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • trasferimento di sede;
  • modifiche dei locali/attrezzature;
  • variazione del Responsabile tecnico;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di applicatore di piercing.

DESCRIZIONE

Per attività di applicatore di piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di applicatore di piercing, deve essere designato un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale prescritta, che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L'attività di applicatore di piercing è disciplinata da disposizioni regionali e locali che ne regolano le modalità di svolgimento, i requisiti professionali, strutturali, di sicurezza ed igienico-sanitari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Disposizioni regionali e locali;
  • D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
  • D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della SCIA, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese

Art. 2195 Codice Civile

Qualità rivestita dal titolare dell’impresa

Art. 2082 codice civile

Ubicazione esercizio

Disciplina regionale e comunale

Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità

Disciplina regionale e comunale

Responsabile tecnico

Disciplina regionale e comunale

Modifiche dei locali/attrezzature

Disciplina regionale e comunale

Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione

Art. 67 c.1 lett. A) D.Lgs. n. 159/2011;

Rispetto Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, edilizi, delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso, di sicurezza e igienico-sanitarie, delle disposizioni in materia di attività di applicatore di piercing, requisiti professionali, igienico-sanitari e strutturali

Disciplina regionale e comunale

Conformità delle attrezzature alle normative vigenti

Disciplina comunitaria, nazionale e regionale

Possesso autorizzazione scarichi acque reflue in fognatura

Art. 124, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali

D.Lgs. n. 196/2003 e reg. Ue 679/2016

Dichiarazione di rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 e. S.m.i.

Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000

Dichiarazioni persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co. 3 D.P.R. 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi

Art. 67, comma 1 lett. A) D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (legge antimafia)

Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale

Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare alla SCIA

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia del documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione Responsabile tecnico (Allegato A, parte integrante del modello) + copia documento d’identità)

In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante

q

Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con indicazione di destinazioni d'uso, superficie, altezze dei locali e degli spazi funzionali, arredi e attrezzature, resa da tecnico abilitato

Sempre obbligatoria

q

Allegato sanitario (Allegato B, parte integrante del modello);

Sempre obbligatoria

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Dichiarazione da parte del Notaio

Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione

q

Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale

Sempre obbligatoria

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3- bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011).

Requisiti specifici

Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito frequenza corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 

[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di messa in esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono le seguenti:

  • Istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per nuova attrazione;
  • Istanza di iscrizione nell’elenco ministeriale delle attività spettacolari ex art.4, L. 337/1968;
  • Istanza registrazione e rilascio codice identificativo attrazione proveniente dall'estero;
  • Istanza di voltura della registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione di;
  • Comunicazione di dismissione dell’attrazione.

DESTINATARI

Operatori che intendono mettere in esercizio attrazioni di spettacolo viaggiante.

DESCRIZIONE

Ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui territorio è stata costruita, o ne è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. n. 18/05/2007 e s.m.i. ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e anno di rilascio, da collocare sulla stessa a cura del gestore con apposita targa visibile, con i seguenti dati: comune, denominazione dell’attività, codice identificativo, estremi dell’atto di rilascio.

Ai fini procedimentali, occorre acquisire il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza ex artt. 141-bis e 142, R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del Tulps), che:

a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione[1];

b) effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato o di apposita certificazione di organismo di certificazione[2].

Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

La cessione, vendita o dismissione dell’attività, deve essere comunicata dal gestore al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e, nel caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.

In caso di subentro in un’attività esistente, oltre al cambio di titolarità della licenza, il nuovo gestore deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.

Ogni attività, dopo il primo utilizzo, deve essere sottoposta alle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, comunque, almeno ad una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di organismo di certificazione sulla idoneità di strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, le cui risultanze devono essere riportate, dal gestore, sul libretto dell’attività che, unitamente al manuale di uso e manutenzione deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per le “piccole attrazioni, i “balli a palchetto (o balere)”, i "teatrini di burattini (o marionette)" e le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell’elenco dell’art.4; L. 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, da cui risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal D.M. 18/05/207 e s.m.i.[3].

Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici" e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di alle Sezioni III, IV e V dell’elenco di cui all’art.4, L. 18 marzo 1968, n. 337, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al c.4, lett. a), ossia sulla base della documentazione allegata all'istanza di registrazione[4].

Ai sensi dell’art.4, c.8 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i., per le attrazioni appartenenti ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968, il parere della commissione di vigilanza integra, per agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall'art. 141, c.1, lett. d) del Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[5].

Ai sensi dell’art. 5, c.2 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i. prima di porre in esercizio in Italia attività esistenti in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese firmatario dell'accordo SEE, occorre ottenere la registrazione e il codice identificativo, per le cui finalità il gestore può presentare la relativa istanza al Comune nel cui territorio è presente la propria sede sociale, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale o è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. medesimo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • L. 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
  • D.M. 18/05/2007 e s.m.i. “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente occorre:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata
  • corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed
  • elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[6], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).

Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione

Norme che ne prevedono la produzione

Dati identificativi gestore/titolare/legale rappresentante

Art.2, c.1, lett. E), d.m. 18/05/20107 e s.m.i.

Possesso requisiti morali

Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 12, tulps

Dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività (sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al c.3, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i.) Oppure da tecnico abilitato

Art. 6, c.2, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/delega

Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Documentazione tecnica illustrativa e certificativa, redatta da tecnico abilitato, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.3 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Copia conforme all’originale del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore, in lingua italiana, con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione della stessa;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Copia conforme all’originale del libretto dell’attività;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo ((anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato;

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968)

q

Fascicolo tecnico in duplice copia, in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano), composto da: disegni e/o schemi tecnici, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; verbali delle prove e dei collaudi effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; verbali delle successive verifiche periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso almeno annuali, da parte di tecnico abilitato, sull’idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.m. 18/05/2007 e s.m.i.; istruzioni di uso e manutenzione dell’attività;

Copia del libretto dell'attività in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano);

Certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, in duplice copia, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi;

Documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente, in duplice copia;

Attestazione dell’ente governativo del paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l’attività ha già legalmente operato in tale paese, in duplice copia;

Nuovo collaudo da parte di tecnico abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione, in duplice copia.

Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione proveniente dall’estero

q

Copia del titolo di trasferimento dell’azienda

Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo

q

Copia conforme all’originale del libretto dell’attività e dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato.

Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Procura/Delega

Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione

q

Copia documento di identità del/i titolare/i

Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura

q

Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Nel caso di cittadini extracomunitari

q

Targa riportante il codice identificativo ovvero documentazione che ne certifica l'avvenuta distruzione

Sempre, nel caso di dismissione dell’attrazione

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:

Allegati

Denominazione allegato

Casi in cui è previsto l’allegato

q

Attestazione del versamento di euro ..................

Quando previsto dal Comune

q

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato

ovvero

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione

REQUISITI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI ATTRAZIONI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Requisiti Morali: non possono ottenere la registrazione e il codice identificativo, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Per le suddette finalità occorre, inoltre, non aver riportato condanne penali né essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12, R.D. 18.06.1931 n. 773)[7].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 2, c.2, L. n. 241/1990, il procedimento di rilascio della registrazione e del codice identificativo e quello concernente la voltura della registrazione, e l’iscrizione di nuova attrazione all’elenco ministeriale ex L. n. 337/1968 sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui questa deve ritenersi accolta se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.

 

[1] Sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.

[2] La commissione di vigilanza può disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.

[3] Art. 4, c.5-bis del D.M. 18/05/2007 e s.m.i..

[4] Art. 4, c.5-ter del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.,

[5] d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

[6] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[7] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art.12 - Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale far' attestazione.

La modulistica contenuta in questa pratica sarà aggiornata/integrata in caso di emanazione di disciplina di dettaglio da parte del Ministero dell'Interno.

NOTA OPERATIVA n. 56 del 20/03/2018

Attrezzature e arredi per il consumo immediato di alimenti e bevande

Nota di approfondimento

NOTA OPERATIVA n. 39 del 27/02/2017

SCIA 1 e 2 : applicazione delle disposizioni

La complessità del quadro normativo derivante dalla decretazione attuativa della riforma Madia, suggerisce l'adozione di un atto comunale ricognitorio che delinei compiutamente gli adempimenti conseguenti nonché le modalità e la tempistica di recepimento dei medesimi da parte di Comuni.

PRATICA COD. 22216S.a

I modelli devono essere presentati come allegati alla SCIA unica.

L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011

  • Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.

    L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011

  • Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.

    L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011