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Quesito del 21/02/2025
Chiarimenti su sospensione versamenti IMU per contribuente residente in Comune alluvionato
Una contribuente residente in un Comune colpito dall’alluvione, compreso nell’Allegato 1 del D.L. 1 giugno 2023 n. 61, possiede immobili situati nel nostro Comune, che non rientra tra i territori alluvionati.
Si chiede se la contribuente possa beneficiare della sospensione dei versamenti prevista dal decreto anche per gli immobili siti nel nostro Comune.
Inoltre, può effettuare il versamento dell’acconto IMU con ravvedimento operoso a partire dal 21 novembre 2023?
Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:
- Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Il calcolo degli interessi
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo.
Modalità di versamento
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.
NOTA OPERATIVA n. 90 del 11/05/2021
IMU 2021: novità, scadenze, esenzioni
Il versamento della prima rata IMU 2021. Le novità della Legge di Bilancio 2021. Tutte le esenzioni Covid-19 con anticipazione di quelle previste dal disegno di legge di conversione del D.L. Sostegni approvato al Senato. Pratica scheda informativa utilizzabile per i siti web e schema di manifesto aggiornato.
NOTA OPERATIVA n. 225 del 18/11/2021
Saldo IMU 2021 in scadenza il 16 dicembre 2021: novità, scadenze, esenzioni
Il 16 dicembre è il termine ultimo per il pagamento della seconda rata IMU. Pratica scheda informativa utilizzabile per i siti web e schema di manifesto aggiornato
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 10 dicembre 2024
Determinazione del saggio degli interessi legali.
MEMOWEB n. 243 del 19/12/2024
Ravvedimento operoso: nuovi interessi legali dal 1° gennaio 2025
Il MEF ha aggiornato la percentuale di calcolo per la determinazione degli interessi legali, in ragione del 2%, per i diversi impieghi che lo richiedono, come il ravvedimento operoso
2025
Ravvedimento operoso IMU 2^ Rata - Breve (30 giorni)
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 30 giorni (Breve)
2025
Ravvedimento operoso IMU/TASI 1^ Rata - Lungo (365 giorni)
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente con applicazione di sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale - 365 giorni (Lungo)
2025
Ravvedimento operoso IMU/TASI 2^ Rata - Lungo (365 giorni)
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente - Limite dei 365 giorni (Lungo)
MEMOWEB n. 173 del 11/09/2024
Ravvedimento operoso - Le novità del D.Lgs. 87-24 - Video Nota
Breve video formativo dedicato al "nuovo" ravvedimento operoso