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Quesito del 10/03/2025
Progressioni economiche orizzontali e verticali
Si chiede di chiarire quanto segue in merito alle progressioni all'interno delle aree nel nostro ente, alla luce del regolamento vigente che prevede:
1. La possibilità di partecipare alla procedura selettiva solo per i lavoratori che negli ultimi due anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
2. Tra i criteri per la formazione della graduatoria è stabilito che, tra le altre cose, si deve tener conto della "media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite".
Di conseguenza, si chiede se per i neoassunti e per coloro che hanno appena effettuato una progressione verticale sia corretto ritenere che debbano trascorrere almeno tre anni prima di poter effettuare la prima progressione orizzontale, mentre per tutti gli altri casi il periodo richiesto sia di due anni.
Inoltre, si chiede se un neoassunto con decorrenza 3/1/2022 possa effettuare la prima progressione economica orizzontale nel 2025, considerando decorsi i tre anni necessari.
Infine, si chiede di confermare se, per consentire anche ai neoassunti o a coloro che hanno effettuato una progressione verticale di accedere alla prima progressione economica dopo due anni, sia necessario modificare il regolamento, stabilendo che nei criteri per la formazione della graduatoria delle progressioni orizzontali si tenga conto della media delle ultime due valutazioni individuali annuali conseguite.
MEMOWEB n. 41 del 28/02/2025
Progressione economica orizzontale: nulla senza la necessaria copertura finanziaria
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della P.A. richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa
Quesito del 26/02/2025
Chiarimenti sulla Circolare DFP-0022327-P in merito alle progressioni orizzontali
Si chiede se nella circolare parere DFP-0022327-P-27/03/2024 si faccia riferimento al caso in cui vi sia una sola persona nell'area in possesso dei requisiti o a quello in cui nell'area sia incardinata un'unica persona. Questo perché, nel nostro caso, sono presenti due persone nell'area Istruttori, ma solo una possiede i requisiti.
Quesito del 24/02/2025
Progressione orizzontale e sanzione disciplinare: chiarimenti
Il Comune ha sottoscritto il Contratto Collettivo per il 2024, accordo definitivo, nel mese di novembre 2024, prevedendo la possibilità di effettuare progressioni orizzontali per una determinata percentuale di dipendenti comunali. Il bando per la selezione è stato indetto e pubblicato il 17 febbraio 2025.
Un dipendente, al quale è stata applicata una sanzione disciplinare con sospensione dal servizio per 7 giorni, chiede di poter partecipare alla selezione, sostenendo che il periodo di riferimento per le progressioni è l’anno 2024, mentre la sanzione disciplinare è stata inflitta a febbraio 2025, sebbene la contestazione dell’addebito risalga a novembre 2024.
Si chiede, pertanto, se il dipendente possa partecipare alla selezione o se gli sia preclusa per effetto della sanzione disciplinare, trattandosi di una misura superiore alla semplice multa.
Inoltre, il CCDI prevede che, in caso di sanzioni disciplinari superiori alla multa comminate nel biennio precedente alla procedura, sia applicata una penalizzazione in termini di anzianità minima per l’accesso alla PEO, pari a ulteriori dodici mesi. Si richiede, dunque, un’interpretazione di questa disposizione, al fine di chiarire il suo impatto sulla partecipazione del dipendente alla selezione.
Quesito del 24/02/2025
Progressioni orizzontali
Il Comune ha sottoscritto il Contratto Collettivo per il 2024, accordo definitivo, nel mese di novembre 2024, prevedendo la possibilità di effettuare progressioni orizzontali per una determinata percentuale di dipendenti comunali. Il bando per la selezione è stato indetto e pubblicato il 17 febbraio 2025.
Un dipendente, al quale è stata applicata una sanzione disciplinare con sospensione dal servizio per 7 giorni, chiede di poter partecipare alla selezione, sostenendo che il periodo di riferimento per le progressioni è l’anno 2024, mentre la sanzione disciplinare è stata inflitta a febbraio 2025, sebbene la contestazione dell’addebito risalga a novembre 2024.
Si chiede, pertanto, se il dipendente possa partecipare alla selezione o se gli sia preclusa per effetto della sanzione disciplinare, trattandosi di una misura superiore alla semplice multa.
Quesito del 24/02/2025
Progressioni orizzontali - quota del 50%
In merito alle progressioni all'interno delle Aree nel nostro Ente, per l'anno 2025 risulta un dipendente dell'Area Istruttori in possesso dei requisiti per la progressione orizzontale. Considerando l'applicazione della quota del 50% alle progressioni all'interno delle Aree, si chiede se sia legittima la progressione per il suddetto dipendente. Si precisa che nell'Area Istruttori i dipendenti complessivamente sono due, di cui uno possiede i requisiti per la progressione orizzontale.
MEMOWEB n. 17 del 27/01/2025
Progressioni economiche: la quota limitata del 50% non è derogabile
Funzione Pubblica: il termine "quota limitata" dell’art.23 d.lgs. 150/2009 non implica una "quota maggioritaria", quindi non è possibile superare il limite del 50% dei potenziali beneficiari tramite arrotondamenti al decimale dell'unità superiore
MEMOWEB n. 11 del 17/01/2025
Progressioni economiche orizzontali: ultimi orientamenti ARAN
Il CCNL del 2022 non ha previsto, per i casi di cambio di funzioni, forme di decurtazione dei differenziali stipendiali maggiorati. Il requisito che legittima l'attribuzione del differenziale maggiorato deve sussistere al momento della decorrenza della progressione economica
Quesito del 10/12/2024
Requisiti differenziali stipendiali
Il CCDI dell'Ente ha ridotto da tre a due il requisito di cui all'art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022, lasciando invariato il requisito di cui all'art. 14, comma 2, lett. d), punto 1, che prevede la 'media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o, comunque, le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità'.
È corretto, pertanto, escludere dalla procedura i neo-assunti che possiedono il requisito dei due anni, ma che sono privi delle tre valutazioni individuali annuali?