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Quesito del 06/12/2019
Richiesta di acquisizione cittadinanza italiana straniero nato in Italia - pt. 3
In riferimento alla risposta precedente si ribadisce che la denuncia di nascita è stata fatta con il doppio cognome come da leggi filippine. All’atto della prima iscrizione anagrafica è stato registrato con cognome del padre, nome seguito dal cognome della madre (middle name). Successivamente, quando è stato iscritto nel nostro Comune, ci siamo basati sulla circolare sopra descritta e sul permesso di soggiorno, invece il passaporto recava cognome del padre, nome e cognome della madre (middle name). Pertanto, in anagrafe persiste l’incongruenza di generalità con lo stato civile. Si chiede: 1) se è corretta l’attuale registrazione in anagrafe (cognome del padre e nome), prima di procedere con la cittadinanza è opportuno rettificare in Prefettura le generalità sull’atto di nascita con conseguente cambio di cognome (togliendo il cognome della madre)? 2) se non è corretta l’attuale posizione in anagrafe (quindi in anagrafe avremmo dovuto registrarlo con cognome del padre, nome e cognome della madre ovvero middle name), sarebbero da rettificare sia il cognome che il nome in Prefettura (togliendo il secondo cognome e aggiungendolo al nome come middle name)?
Quesito del 26/11/2019
Richiesta di acquisizione cittadinanza italiana straniero nato in Italia - pt. 1
Un cittadino straniero nato in Italia nel 2001 (nascita occasionale) chiede la cittadinanza italiana ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 art. 4 comma 2 “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. Si precisa che dalla copia integrale dell’atto di nascita i genitori risultano residenti in Italia, ma dagli accertamenti il padre ha richiesto la residenza in data 11.03.2004, la madre in data 24.07.2004 e l’interessato in data 24.05.2005. Inoltre, i genitori alla nascita del figlio non erano titolari del permesso di soggiorno, hanno ottenuto il primo permesso il 24.06.2003 il padre e il 23.09.2003 la madre e il figlio è stato inserito sul permesso dei genitori in data 09.09.2004 (padre) e 08.05.2007 (madre) fino alla data del 23.12.2005, data in cui ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi famigliari fino 16.07.2017. Attualmente è titolare di permesso di soggiorno dal 15.11.2018 al 25.10.2020. Pertanto, si deve negare la cittadinanza italiana o è possibile chiedere il certificato di vaccinazione (degli anni scoperti dalla nascita al 09.09.2004)?
Quesito del 05/12/2019
Richiesta di acquisizione cittadinanza italiana straniero nato in Italia - pt. 2
Quesito inoltrato il 26/11/2019 DEMOGRAFICI
STATO CIVILE Un cittadino straniero nato in Italia nel 2001 (nascita occasionale) chiede la cittadinanza italiana ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 art. 4 comma 2 “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”. Si precisa che dalla copia integrale dell’atto di nascita i genitori risultano residenti in Italia, ma dagli accertamenti il padre ha richiesto la residenza in data 11.03.2004, la madre in data 24.07.2004 e l’interessato in data 24.05.2005. Inoltre, i genitori alla nascita del figlio non erano titolari del permesso di soggiorno, hanno ottenuto il primo permesso il 24.06.2003 il padre e il 23.09.2003 la madre e il figlio è stato inserito sul permesso dei genitori in data 09.09.2004 (padre) e 08.05.2007 (madre) fino alla data del 23.12.2005, data in cui ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi famigliari fino 16.07.2017. Attualmente è titolare di permesso di soggiorno dal 15.11.2018 al 25.10.2020. Pertanto, si deve negare la cittadinanza italiana o è possibile chiedere il certificato di vaccinazione (degli anni scoperti dalla nascita al 09.09.2004? Parere: Buongiorno,ai sensi dell'art. 4, c. 2, della L. n. 91/1992: Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. A fronte di questa formulazione apparentemente lapidaria, va considerato che l'art. 33, c. 1, del D.L. 69/2013 (convertito con la L. 98/2013) ha previsto che: 1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni ((...)) idonea documentazione. In tal senso, occorre richiamare anche quanto previsto dalle circolari K.60.1 del 5 gennaio 2007 e K.64.2/13 del 7 novembre 2007, in cui sono state illustrate le modalità di questa possibile "strada alternativa": l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici o di viste mediche, iscrizione scolastica ecc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere "ragionevolmente ricollegabile" al momento della nascita. Se l'interessato non è in grado di presentare la documentazione volta ad attestare in modo "alternativo" l'effettiva presenza in Italia nei periodi in cui non ha avuto la residenza e il soggiorno legale, l'Ufficiale di Stato Civile - a seguito di domanda, comprensiva del pagamento di quanto previsto - dovrebbe accertare il venir meno delle condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana. A quel punto l'esito negativo di tale accertamento potrebbe essere impugnato dal cittadino in tribunale. Saluti
In riferimento al parere sopracitato, preciso che l’interessato non ha avuto la residenza dal 2001 al 2005 e non ha avuto il permesso di soggiorno dal 2001 al 2004 e poi per brevi periodi dal 2007 al 2017 e dal.2018 al 2018 (questi ultimi periodi non vengono considerati in quanto ha avuto la residenza). Per i periodi “scoperti” sopraindicati mi ha presentato il certificato di vaccinazione. Pertanto il 2001 posso considerarlo “coperto” ma il 2002 2003 e 2004 “scoperti”? (residenza dal 2005 e permesso di soggiorno dal 2004). Inoltre, si evidenzia che il suddetto nominativo (nato in Italia – nascita occasionale), nell’atto di nascita risulta con le seguenti generalità: cognome: Rossi Verdi - nome: Luca come da leggi vigenti nelle filippine – paternità: Rossi – maternità: Verdi. Nel 2005 viene iscritto in anagrafe come segue: cognome: Rossi – nome: Tizio Verdi come risulta dal passaporto. Dal 2018 è stato iscritto nel nostro Comune come: cognome: Rossi – nome: Tizio in base al passaporto, permesso di soggiorno e in riferimento alla circolare della Prefettura UTG di Cuneo datata 01.02.2011 (circolare n. 41938/1.13.3 Area II in data 30.11.2010 inerente registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine) . Quindi sull’atto di nascita risulta: cognome: Rossi Verdi – nome: Tizio, invece, in anagrafe cognome: Rossi e nome: Tizio. Vista la differenza tra atto di nascita (Rossi Verdi/Tizio) e anagrafe (Rossi/Tizio), pertanto, se l’interessato producesse la documentazione necessaria all’acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2 Legge 91/1992 oppure ai sensi art. 9 comma 1 lettera f), sarebbe indispensabile rettificare il cognome in Tribunale?
Quesito del 25/09/2019
Coniuge riconoscimento cittadinanza jure sanguinis
Con la presente si chiede quali siano i requisiti per iscrizione del marito di una signora argentina che ci chiede la residenza con documentazione per il riconoscimento jure sanguinis. Lui infatti non ha i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza e fintanto che la moglie non diventa italiana non può essere considerato familiare. Quindi lui a ben vedere potrebbe avere solo diritto ad un soggiorno non superiore a 90 giorno.
Si precisa che i due hanno un figlio minore, ma non credo che ci siano delle deroghe in tal senso per il padre.
MEMOWEB n. 174 del 23/09/2016
Acquisto di cittadinanza da parte di cittadino straniero - l'acquisto è automatico per il figlio minore convivente
L’acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadino straniero determina l’acquisto automatico dello ciittadinanza italiana solo ed esclusivamente a favore dei figli minori conviventi con il genitore che acquista la cittadinanza.
Quesito del 14/06/2019
Decreto di cittadinanza contenente due nomi separati da "-"
Una cittadina straniera è registrata in anagrafe con due nomi Fxxx Eyyy. Sul decreto di concessione della cittadinanza italiana (art. 9 della Legge 5/12/1992 n. 91) la stessa è indicata come nell’anagrafe ma i due nomi sono stati legati da un trattino (“-“)...
MEMOWEB n. 118 del 18/06/2015
Dal 18 giugno stop ai modelli cartacei per richiedere la cittadinanza italiana
È l'esito di una buona prassi iniziata lo scorso 18 maggio con la fase transitoria nella quale hanno convissuto i due sistemi, quello cartaceo e quello informatico, per permettere agli utenti di familiarizzare col nuovo metodo.
MEMOWEB n. 23 del 04/02/2015
Procedimento di concessione della Cittadinanza Italiana. Da Aprile in online
Il Comunicato del Ministero dell'Interno alle Prefetture sulle nuove modalità di richiesta della cittadinanza italiana.
MEMOWEB n. 148 del 05/08/2014
Immigrazione, un ulteriore approfondimento sui diritti da riscuotere per il riconoscimento della cittadinanza italiana
La cifra dei 300 euro si applica al momento solo agli uffici diplomatici e consolari.
MEMOWEB n. 60 del 28/03/2014
Acquisto o revoca della cittadinanza, la nota del ministero della Giustizia sulle comunicazioni al casellario
Il ministero della Giustizia ricorda agli ufficiali di stato civile di non trasmettere le informazioni inerenti l'ucquisto o la revoca della cittadinanza agli uffici locali perché la materia è stata demandata all'ufficio iscrizione, costituito presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.