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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).
Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico fino a 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), previa presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, la quale consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[2].
Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.
Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 337/1968;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
81 |
Spettacolo viaggiante fino a 200 persone Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Tulps. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. |
Legge n. 337/1968 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
|
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; |
a) Autorizzazione più comunicazione |
a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
|
|
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione |
b) Autorizzazione |
b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
|
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno[4] |
Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) |
Rispetto norme di acustica[5] |
L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[6] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[7] |
Artt. 11, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo |
Sempre obbligatoria |
q |
Elenco attrazioni |
Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione; |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno |
Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti);
Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[11].
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Che devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
[2] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19, Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[11] La quale, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo viaggiante, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).
Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico oltre le 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), che viene rilasciata previa presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), al fine di verificare la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.
Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 337/1968;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
82 |
Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. All’istanza è allegata apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ai fini del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. |
Legge n. 337/1968 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
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a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; |
a) Autorizzazione più comunicazione |
a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
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b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione |
b) Autorizzazione |
b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
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Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispetto norme di acustica[3] |
L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[5] |
Artt. 11, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo |
Sempre obbligatoria |
q |
Elenco attrazioni |
Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti |
Sempre, al fine del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti ai fini del successivo sopralluogo della Commissione, finalizzato a verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno e propedeutico al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Che devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di acconciatore sono le seguenti:
- apertura;
- trasferimento di sede;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di acconciatore.
DESCRIZIONE
Per attività di acconciatore si intendono tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni mediche, curative o sanitarie, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare (L. 17/08/2005, n. 174).
I trattamenti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti regionali. L’attività può essere, altresì, esercitata anche nei luoghi di cura, riabilitazione, detenzione e nelle caserme o in altri luoghi previa stipula di apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è, invece, consentita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Le imprese esercenti l'attività di acconciatore, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prescritta.
Nell’ambito dell’attività di acconciatore è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri acconciatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di poltrona”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014, n. 16361, ha individuato gli aspetti di cui gli enti locali possono tenere conto nella disciplina di dettaglio dei relativi contratti, tra cui: distinzione delle attività, in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente e dall’affittuario di poltrona etc..
L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella stessa sede o mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi propri, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 174/2005;
- Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
91 |
Apertura Trasferimento di sede Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) |
SCIA |
L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2 |
|
Apertura Trasferimento di sede Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività. |
SCIA condizionata |
SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4 |
|
|
Subingresso |
Comunicazione |
|
|
|
Cessazione |
Comunicazione |
|
|
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
L’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP del Comune all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione
|
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 2. C.2, l. N. 174/2005 |
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Designazione e presenza responsabile tecnico |
Art. 3, commi 5 e 5 bis, l. N. 174/2005 |
Conformità arredi e attrezzature |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Regolamento locale settoriale |
Disposizioni locali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme ambientali (autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura) |
Art. 124, d.lgs. 03/04/2006, n. 152 |
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) |
In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi |
Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) |
q |
Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio |
Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) |
Altre Segnalazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegato |
Denominazione |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Scia per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA) |
Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegato |
Denominazione |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque |
In caso di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore ad 1 mc al momento di massima attività |
q |
Documentazione per rilascio autorizzazione per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito della frequenza di corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti di cui all'articolo 3, Legge n. 174/2005.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata[3] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[4] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.ù
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque;
[4] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;
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Affitto poltrona/cabina
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di estetista sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di estetista.
DESCRIZIONE
Per attività di estetista, si intendono tutte le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (L. n. 1/90).
L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Non possono esercitare l'attività i soggetti non iscritti all'Albo imprese artigiane ex art. 5, L. 08/08/85, n. 443, o nel Registro imprese ex art. 8, L. 29/12/93, n. 580.
Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dalle norme di programmazione regionale e dai regolamenti comunali. Non è, invece, consentita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente a quella di acconciatore: in tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
Nell’ambito dell’attività di estetica è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri estetisti in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di cabina”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014 n. 16361, ha individuato alcuni degli aspetti che i Comuni potrebbero considerare nella disciplina di dettaglio di tali contratti, tra cui: distinzione delle attività in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di cabina.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane o nel Registro Imprese della Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
92 |
Attività di estetista |
SCIA |
L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2 |
|
|
Subingresso |
Comunicazione |
|
|
|
Cessazione |
Comunicazione |
|
|
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione
|
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 2, comma 1, l. N. 1/1990 |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Designazione e presenza responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali |
Art. 3, comma 01, l. N. 1/1990 |
Conformità locali/arredi/attrezzature e loro modifiche |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Regolamento locale settoriale |
Disposizioni locali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) |
In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi |
Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
q |
Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio |
Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, secondo le modalità di cui all’art. 3, c.1, L. n. 1/1990.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Qualora fosse necessario acquisire l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)[3] occorre produrre la SCIA condizionata[4] e l’attività può essere avviata solo dopo il suo rilascio. L’AUA è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;
[4] SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque;
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Affitto poltrona/cabina
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
DESCRIZIONE
Il Bingo consiste nell’estrazione di 90 numeri, con giocatori che hanno una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri su nove colonne verticali, ciascuna comprendente numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono esservi uno, due o tre numeri, senza colonne prive di numero. Le combinazioni vincenti sono: a) la cinquina che si realizza quando, nella partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri di una fila orizzontale della cartella; b) il bingo, che si realizza quando nella partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella. Le concessioni per la gestione del gioco sono assegnate dal Ministero delle Finanze a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (art. 4, D.M. 31/01/2000, n.29).
Per scommesse ippiche s’intendono le puntate su corse di cavalli, che possono essere effettuate al totalizzatore nazionale (il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti) o a quota fissa (per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra scommettitore e gestore delle scommesse). Le concessioni sono assegnate dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (D.P.R. 08-04-1998 n. 169).
Per scommesse sportive s’intendono le puntate su eventi sportivi, diversi dalle corse di cavalli, di particolare rilievo definiti ed aggiornati con decreto di AAMS. La raccolta delle scommesse è effettuata da concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva (D.M. 1° marzo 2006, n.111).
L’esercizio dell’attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) rilasciata dal Questore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/Segnalazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
85 |
Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88 D.P.R. n. 151/2011 |
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Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
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L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione locali |
Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[3] |
Artt. 11, 92 e 131, tulps |
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e locali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari etc.)[4] |
Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali |
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[5] |
Specifiche disposizioni locali |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.
Rispetto disposizioni di prevenzione incendi, in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (D.P.C.M. n. 214 del 2012).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Subingresso[2];
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;
in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 Codice Civile; |
Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) |
Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita |
Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998 |
Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso |
Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998; |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata |
D.P.R. 581/95 |
Subentro |
Art. 26, D.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività |
Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
1. |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA |
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1 D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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2. |
Subingresso |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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3. |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 co. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[4] Ai sensi dell’art. 29 della L. n. 241/1990 le Amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 18 bis della stessa L. n. 241/1990, entro il termine del 01 gennaio 2017.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1] [2];
- Subingresso[3] [4];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. f-bis) della Legge n. 248/2006 è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e l’arredo dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 248/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati/qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita |
Art. 7 co. 2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Possesso requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 7 comma 2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) |
Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso |
Art. 7 comma 2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.; |
Presentazione notifica ai fini della registrazione ex REG. CE 852/2004 |
Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004 |
Dichiarazione del preposto |
Art. 71 comma 6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata |
D.p.r. 581/95 |
Subingresso |
Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Cessazione dell’attività |
Art. 26 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della SCIA/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione in originale in caso di cessazione dell’attività;
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai modelli ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[5], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
4. |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allagato della Scia unica che deve essere trasmesso a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 c. 1; D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 7; D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5; Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
|
5. |
Subingresso |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della Scia unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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6. |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap all’ASL.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di Prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[3] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per subingresso, va resa nell’ambito della Scia Unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.
[4] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare, nell’ambito della Scia unica, anche la Comunicazione per voltura Prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/ampliamento/trasferimento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
Le singole Regioni stabiliscono:
- i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
I singoli comuni adottano:
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita in base alle disposizioni regionali e obiettivi ex art. 6 D.lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. Ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) del D.lgs. n. 147/2012, la disciplina è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita |
Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso |
Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 |
Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata |
D.p.r. 581/95 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. |
Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi |
D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro |
Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività |
Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’istanza/comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro .................. (procedimento autorizzatorio);
- documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade nell’All. 1 D.P.R. n. 151/2011, contestualmente all’istanza di autorizzazione, occorre presentare SCIA di prevenzione incendi;
In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o se l’attività ricade nell’All. 1 al D.P.R. n. 151/2011 occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subentro, anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
7. |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) inferiore a 400 mq. |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) |
Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8 |
8. |
Subingresso |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
9. |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA |
Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8; D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
10 |
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
11 |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 20 c.1 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Osservanza della programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro .................. giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente all’istanza anche la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
-
Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore alimentare sono le seguenti:
- Apertura/ampliamento/trasferimento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
Le singole Regioni stabiliscono:
- i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
I singoli comuni adottano:
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita, sentite le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ex art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio e dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Possesso requisiti morali e professionali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita |
Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 |
Presentazione notifica ex REG. CE 852/2004 |
Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004 |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso |
Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 |
Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 |
Dichiarazione preposto |
Art. 71 c.6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata |
D.p.r. 581/1995 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. |
Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi |
D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro |
Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività |
Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’istanza/Segnalazione/comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza di versamento dei diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro .............................. (procedimento autorizzatorio);
- documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
12 |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq. |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA |
Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. e) e art. 8 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
13 |
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
14 |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica |
Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. e) e art. 8; D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
15 |
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA Unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più Comunicazione per voltura prevenzione incendi: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
16 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Ai sensi dell’art. 18bis Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 L. n. 241/90 decorrono dal ricevimento dell’istanza/Segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e quindi sarà dichiarata irricevibile/improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Osservanza della programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici
Ai sensi dell’art. 71 c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal suo ricevimento, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19 c.6 L. 241/1990.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ........... giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false /mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in grandi strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/Trasferimento di sede/Ampliamento;
- Subingresso;
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività commerciale al dettaglio in sede fissa in grandi strutture di vendita del settore non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per grandi strutture, s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
Le singole Regioni:
- adottano le norme sul procedimento, stabilendo il termine non superiore a 180 gg. (60 gg. per indire la Conferenza dei Servizi e 120 gg. per il suo svolgimento), entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
- adottano i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- stabiliscono i casi in cui l’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 Legge n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo, tenendo conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs.n.114/98 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ex art. 8, c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle grandi strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento del vicinato o delle medie strutture).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE...”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
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Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
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Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
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Requisiti morali ex art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 9, co. 2, lett. A) del d.lgs. N. 114/1998 |
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Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67, c.1, lett. A) del D.lgs. 159/2011, (Legge antimafia) |
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Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2, c.3, del dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
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Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita |
Art. 9, c.2, lett. B) del d.lgs. N. 114/1998 |
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Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso |
Modello com 2 di cui all’art. 10, c.5 del d.lgs. N. 114/1998 |
|
Dichiarazione impegno al reimpiego del personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare ex art. 10, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 |
Art. 9, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 114/1998 |
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Dichiarazioni connesse alla programmazione comunale/sovraordinata grandi strutture di vendita |
Regolazione comunale |
|
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
|
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata |
D.p.r. 581/95 |
|
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. |
Artt. 71 e ss. Del D.P.R. 445/2000 |
|
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi |
D.p.r. n. 151/2011 |
|
Impegno ad allegare copia documentazione richiesta |
Art. 2, c.2 del d.lgs. N. 126/2016 |
|
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ................... (procedimento autorizzatorio);
- documentazione attestante l’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale e sovracomunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
17 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
Autorizzazione – Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la Conferenza dei Servizi e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA |
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1, lett. f) e art. 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
18 |
Subingresso |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
19 |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc. e di impatti sui territori limitrofi, che giustificano l’adozione della programmazione comunale e sovraordinata.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[1], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanza/Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui agli artt. 19 c.3 o 20 c.1 Legge n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Rispetto della programmazione comunale e sovracomunale.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Rispetto delle disposizioni antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i..
Requisiti morali: ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine complessivo non superiore a 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso.
L’istanza di autorizzazione è esaminata da una Conferenza dei servizi indetta dal comune, entro 60 giorni dal ricevimento; le deliberazioni della Conferenza sono adottate entro 90 giorni dalla convocazione e la domanda deve, comunque, ritenersi accolta qualora, entro 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, non venga comunicato il provvedimento di diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Le attività, oggetto di Comunicazione, possono essere iniziate dalla data di presentazione delle stesse.
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento.
Qualora le comunicazioni siano irregolari o incomplete, entro il termine di ................ giorni dalla loro ricezione, vengono comunicate agli interessati le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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