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10 risultati di 156

Manifestazioni sportive, competitive o non competitive su strada

Per organizzare manifestazioni sportive, competitive o non competitive, che si svolgono su strada nel territorio comunale è necessario chiedere l’autorizzazione prevista dall'art. 9 del Codice della Strada.

Nella richiesta va specificata la natura competitiva/non competitiva ed il percorso della manifestazione, il tipo di competizione (es. ciclistica, podistica, motoristica ecc.) nonché la disponibilità della scorta tecnica.

Se la manifestazione prevede l'istituzione del divieto di sosta o la chiusura, anche temporanea, di strade, si deve specificare la necessità di tale ordinanza al comando Polizia Municipale.

Manifestazioni di pubblico spettacolo

L’Ufficio preposto rilascia tutte le autorizzazioni previste dal Testo unico in materia di leggi sulla pubblica sicurezza previste in materia di attività di pubblico spettacolo, sia a soggetti che esercitano una attività imprenditoriale che ad associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto del vigente regolamento in materia di inquinamento acustico.

Presso tale ufficio è altresì possibile presentare le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) nei casi in cui le stesse siano previste.

Chiusura strade per manifestazioni o lavori

In occasione di manifestazioni o di lavori che intralcino o impediscano il regolare svolgimento del transito, può essere chiesta l’emissione di ordinanza che imponga obblighi, divieti o limitazione all’utilizzo di strade aperte al pubblico.

La richiesta può essere presentata da singoli cittadini, da ditte, associazioni o enti pubblici.

Informazioni

È opportuno rivolgersi all’ufficio competente per ottenere informazioni in merito alle procedure adatte al proprio caso specifico, in merito alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e alle SCIA.

Informazioni

I veicoli addetti al servizio di persone invalide possono circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o dove la sosta è vietata o vincolata a tempo o a pagamento, purché non costituisca pericolo o intralcio. Possono, altresì, sostare negli spazi riservati di colore giallo che siano contraddistinti da apposita cartellonistica.

Per poter usufruire delle suindicate agevolazioni gli interessati devono esporre nell’auto, ben visibile, l’apposito contrassegno.

Il contrassegno, che ha una validità di cinque anni, è valido in tutti i Comuni italiani e negli altri Paesi dell’Unione europea.

Cosa serve

  • domanda
  • certificato medico rilasciato dall’ufficio medico - legale dell’Azienda U.S.L., attestante che l’interessato è affetto da una patologia che limita la capacità di deambulazione
  • copia di un documento di identità del richiedente
  • per il rinnovo allegare anche il contrassegno scaduto.

Dove

La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.

Informazioni

È possibile richiedere alla Polizia Municipale l’accesso a:

  • atti di accertamento del Codice della Strada;
  • relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
  • rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.

L’accesso potrà sostanziarsi nella presa di visione, nel rilascio di copie semplici o nel rilascio di copie “conformi all’originali” (autenticate).

Soggetti titolari del diritto di accesso

Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).

Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).

L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.

Modalità di accesso

La richiesta di accesso va formulata sugli appositi modelli, e sconta l’imposta di bollo qualora si richieda copia conforme degli atti.

Per la produzione di copia degli atti potrà essere richiesto il pagamento di una tariffa, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.

Cosa serve

  • Documento di identità del richiedente
  • Domanda di rilascio delle copie, con l’esatta indicazione degli atti richiesti
  • Copia del versamento effettuato per il rilascio delle copie
  • (eventuale) Marche da bollo (una per la richiesta, una ogni quattro pagine degli atti rilasciati)

Dove

La richiesta deve essere rivolta con le modalità consentite per le istanze di accesso agli atti. È opportuno rivolgersi all’ufficio per ulteriori informazioni.

Coloro che intendono occupare spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda di concessione ovvero di autorizzazione, al competente ufficio comunale.

Le occupazioni si caratterizzano per la variabile temporale in:

  1.  permanenti
  2. temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Le occupazioni possono riguardare:

  • spazi ed aree pubbliche;
  • spazi sottostanti il suolo (condutture in genere);
  • spazi sovrastanti il suolo (tende,linee o condutture aeree).

I termini e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale.

PRATICA COD. 898762.94.modul

Informazioni

Per l’apertura, l’ampliamento, la riduzione o l’eliminazione di accessi per l’immissione di veicoli da un’area privata laterale alla strada ad uso pubblico è obbligatoria l’autorizzazione del proprietario della strada (Comune, Provincia, ecc.).

I passi carrabili devono quindi essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione del proprietario della strada.

Devono essere regolarizzati anche gli accessi o le diramazioni già esistenti, e comunicate tutte le variazioni poste in essere.

Cosa serve

  • Domanda di apertura o di variazione
  • Copia di un documento di identità
  • Planimetria dell’area interessata
  • Ricevuta del versamento dell’importo previsto quale rimborso costo del segnale
  • Marca da bollo

Quando

Prima della realizzazione o delle variazioni

Dove

A seguito della presentazione della domanda, sarà cura dell’ufficio preposto contattare il richiedente per i successivi passaggi amministrativi.

In caso di danneggiamento, smarrimento o furto, può essere chiesto un nuovo segnale.

È possibile chiedere il subingresso nell’autorizzazione.

 

 

Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

(Nell’attività edilizia)

Normativa:

  • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
  • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
  • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
  • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

 

Glossario:

Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

 

Lavori edili

Titolo

Ufficio di presentazione

Norme

61

Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

(Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

Autorizzazione

(Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

 

Prevalenza sugli strumenti urbanistici

Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

l)   I vulcani.

m) Le zone di interesse archeologico.

Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

(Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

Possibile il ricorso al TAR

12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

Limitazione del titolo abilitante

Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
  • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
  • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Presentazione della richiesta d’autorizzazione

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

(Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Sportello unico per l’edilizia

Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

  • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
  • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
  • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
  • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

Modifica impianti elettronici e radioelettrici

Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

(Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

  1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

  • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
  • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
  • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

  • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
  • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
  • Della sospensione dei lavori.
  • Della demolizione e rimessa in pristino.
  • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
  • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
  • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
  • il Presidente della giunta regionale;
  • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
  • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

Ovvero nel particolare:

  1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
  2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
  3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

Opere abusive

Sanzioni

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
  • SCIA alternativa “super”
  • Permesso di costruire

soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

  • Sospensione dei lavori
  • Ordinanza di ripristino
  • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
  • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
  • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
  • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

concorso di norme

Art. 33 DPR n. 380/01

Art. 31 DPR n. 380/01

Art. 41 DPR n. 380/01

  • Restauro e risanamento conservativo
  • Sanzione pecuniaria
  • Ordinanza di ripristino

Art. 37 /2 DPR n. 380/01

SANZIONI PENALI

Opere abusive

NOTE

Norme

  • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

DELITTO

Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Art. 734 c.p. (Eventuale)

Art. 31 – 32 – 33 etc.

Art. 44/c DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
  • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

(Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

CONTRAVVENZIONE

Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

Art. 734 c.p.

Art. 31 – 32 – 33 etc.

DPR n. 380/01

Secondo i casi

(Concorso di norme penali)

  • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
  • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
  • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

  • Ricerche archeologiche
  • In assenza d’autorizzazione.

 Art. 175 D. Lgs. 42/2004

  • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
  • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

       

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

 

[1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

[2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

[3] (Aree tutelate per legge).

[4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

[5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

[6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

[7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

 

  •  

    Scheda tecnica di SINTESI della regolamentazione relativa ai beni immobili vincolati dal punto di vista paesaggistico

    (Nell’attività edilizia)

    Normativa:

    • D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni.
    • Normativa regionale. Strumenti urbanistici. (Verificare l’ultima normativa specifica)
    • Atto necessario per ottenere o attivare il titolo abilitativo: Autorizzazione[1] “Paesaggistica Ordinaria
    • Autorità competente al RILASCIO, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi: Regione – (Ovvero: Sportello unico per l’edilizia, o altro ente se delegato) –

     

    Glossario:

    Sezione II – Edilizia - Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

    Tabella A, Sez. II allegata al D. Lgs. 222/2016.

     

    Lavori edili

    Titolo

    Ufficio di presentazione

    Norme

    61

    Interventi edilizi che alterano i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica.

    (Non rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione semplificata)

    Autorizzazione

    (Oltre al titolo abilitativo: Permesso/SCIA/CILA)

    L’istanza di autorizzazione deve essere presentata allo Sportello unico del Comune contestualmente alla presentazione della CILA/SCIA.

    Pertanto la CILA/SCIA non hanno effetto fino al rilascio dell’autorizzazione.

    La conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

    D. Lgs. n. 42/2004, art. 146

     

    Prevalenza sugli strumenti urbanistici

    Il Consiglio di Stato stabilisce che la prevalenza del piano paesaggistico rispetto ai restanti piani urbanistici e/o settoriali, opera limitatamente alla tutela del paesaggio.

    Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136)

    Sono soggetti alle disposizioni in ragione del loro notevole interesse pubblico:

    a) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica.
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati che si distinguono per la loro non Comune bellezza.
    c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale.
    d) le Bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle Bellezze.

    Aree tutelate per legge (Normativa: Art. 142)

    Sono sottoposti alle disposizioni alla legge in ragione del loro interesse paesistico:

    a)  I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.

    b)  I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.

    c)  I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

    d)  Le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

    e)  I ghiacciai e i circhi glaciali.

    f)   I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

    g)  I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorressi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

    h)  Le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

    i)   Le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.

    l)   I vulcani.

    m) Le zone di interesse archeologico.

    Interventi edili sugli immobili ed aree protette. Alterazione dello stato dei luoghi - Richiesta dell’autorizzazione ordinaria - (Normativa: Art. 146)

    I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore che è oggetto di protezione.

    Hanno l’obbligo di sottoporre alla regione (Comune delegato) i progetti delle opere di qualunque genere che intendono eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

    Quest’ultima è rilasciata o negata, senza il formarsi del silenzio assenso, con la procedura complicata che segue.

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria[2]

    (Normativa da verificare con quella concorrente regionale)

    Divieto di modifica dei beni senza autorizzazione

    1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’articolo 142[3], o in base alla legge, a termini degli articoli 136[4], 143 c.1/d[5] e 157[6], non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune) il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. (Esiste anche l’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31/2017)

    Verifica fra il paesaggio e l’intervento edile

    3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato…. (Si veda il DPCM del 12 dicembre 2005)

    L’autorizzazione è atto indispensabile per il titolo abilitativo

    4. L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico - edilizio.

    Fuori dai casi di cui all’art. 167[7] c. 4 e 5, (sanatoria) l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Validità dell’autorizzazione

    L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

    I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.

    Autorizzazione della regione (Comune) previo parere del Sovrintendente

    5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione (Comune), dopo avere acquisito il parere vincolante del Sovrintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’articolo 143, commi 4 e 5.

    Parere del Sovrintendente obbligatorio e non vincolante sui beni paesaggistici

    Il parere del Sovrintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

    La regione può delegare il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica

    6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali.

    Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia. (Normalmente viene delegato lo Sportello unico per l’edilizia)

    Divieto di avviare i lavori senza il titolo abilitante e l’autorizzazione

    7. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per il rilascio.

    Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.

    Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al Sovrintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Sovrintendente.

    Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (Senza l’autorizzazione non può esistere il TITOLO ABILITATIVO)

    IL Sovrintendente esprime il parere sulla compatibilità paesaggistica

    8. Il Sovrintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il Sovrintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis L. 241/90.

    Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.

    Nel silenzio del Sovrintendente provvede l’amministrazione

    9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Sovrintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (Esiste una normativa diversa per gli interventi di lieve entità)

    Nel silenzio dell’amministrazione (Comune) interviene la regione

    10. Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

    Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al Sovrintendente.

    L’autorizzazione viene trasmessa al Sovrintendente

    11. L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. (L’autorizzazione deve precedere la richiesta del titolo abilitativo)

    Possibile il ricorso al TAR

    12. L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse….

    Elenco delle autorizzazioni rilasciate presso ogni Comune

    13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto.

    Trasmissione elenco autorizzazioni rilasciate

    Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla Soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.

    L’autorizzazione ordinaria è un provvedimento indipendente, a sé stante

    L'autorizzazione è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che quest’ultimi si attivano solo dopo che si perfezionato l'iter di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

    Limitazione del titolo abilitante

    Da considerare altresì che l'intervento edilizio deve essere realizzato con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’autorizzazione paesaggistica stessa.

    Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quella semplificata

    Autorizzazione paesaggistica semplificata, viene presentata per tutti gli interventi lievi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (DPR n. 31 del 2017. All. “B”)

    Autorizzazione paesaggistica ordinaria viene presentata per tutti gli interventi importanti non realizzabili con quella semplificata, ha il termine di conclusione del procedimento di 120 gg, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004)

    Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria

    • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA/PAS).
    • L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
    • I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

    Presentazione della richiesta d’autorizzazione

    La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail con PEC, nell’apposito stampato regionale, (allegando, secondo l’intervento edilizio la documentazione prevista), da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori di carattere edile e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio).

    Spetta all’ufficio la procedura relativa alla pratica edilizia, con la trasmissione della richiesta di autorizzazione al Sovrintendente.

    (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

    Sportello unico per l’edilizia

    Ricevuta la richiesta del Permesso di costruire (o la SCIA/CILA) con l’istanza relativa all’acquisizione della citata autorizzazione, dopo gli adempimenti dell’ufficio, il parere della Commissione specifica, trasmette quest’ultima istanza con la progettazione e quant’altro previsto al Sovrintendente di riferimento per la determinazione, con una proposta di provvedimento.

    Contestualmente ne dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti. (Il silenzio del Sovrintendente per 60 gg. fa acquisire efficacia all’autorizzazione paesaggistica).

    Interventi già liberi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (neanche semplificata, oltre a quelli previsti nell’allegato “A” del DPR n. 3/2017).

    • Manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria .
    • Revisione impianti (con manutenzione straordinaria) .
    • Opere interne alle costruzioni (come sopra).
    • Consolidamento statico - Restauro e risanamento conservativo.

    A condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto), nonché per l’esercizio dell’attività agro – silvo - pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre operi civili.

    Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente (CILA /SCIA normale).

    Non è richiesta inoltre l’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste.

    Modifica impianti elettronici e radioelettrici

    Non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati.

    Assenza di autorizzazione paesaggistica ordinaria per opere NON minori

    REATI EDILIZI PAESAGGISTICI

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» , che superano i parametri di cui all’art. 181 c. 1bis, lett. ”b” del D. Lgs. n. 42/2001

    Se i lavori e le opere devono essere realizzati sugli immobili o all’interno delle aree protette, è necessario ottenere, come visto, “l’autorizzazione ordinaria ed avere il relativo titolo abilitante.

    In caso d’abuso e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

    (Reato più grave in materia edilizia. Si può verificare il concorso formale di due reati: Di condotta (Art. 181 c. 1/bis lett. “b” D. Lgs. n. 42/04. Di danno (art. 734 c.p., eventuale)

    1. Lavori eseguiti su immobili e aree poste in zone vincolate soggetti a «Permesso di costruire/SCIA alternativa super» che non superano i parametri di cui all’art. 181 1bis, lett.” b” del D. Lgs. n. 42/2001

    In caso d’abuso, e nell’ipotesi che gli immobili realizzati in aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 D. Lgs. n. 42/04, abbia comportato:

    • Un aumento dei manufatti inferiore al trenta per cento della costruzione originaria.
    • Un aumento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima inferiore a settecentocinquanta metri cubi.
    • Una nuova costruzione con una volumetria inferiore ai mille metri cubi. (Anche in questo caso si può verificare il concorso formale di due reati: di condotta (Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. n. 42/04, punito dall’art. 44/c DPR 380/01, di danno art. 734 c.p., eventuale).

    Competenze del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (in sintesi)

    Ipotesi d’abuso. Intervento edilizio soggetto a «Permesso di costruire/SCIA super» realizzato in assenza del titolo abilitativo, in area vincolata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 (o in difformità).

    Se accerta direttamente l’abuso realizzato in area vincolata:

    • Denuncia per iscritto del reato al P.M. o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria, per le sanzioni penali di cui all’art. 181 c.1 D. Lgs. n. 42/2004.
    • Addotta immediatamente gli interventi repressivi ripristinatori informando la regione titolare del vincolo: 
    • Della sospensione dei lavori.
    • Della demolizione e rimessa in pristino.
    • Demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei responsabili dell’abuso, e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo la procedura di cui all’art. 27 DPR n. 380/01.
    • Trasmette (nel caso dell’impossibilità di affidamento dei lavori a un’impresa per la demolizione), l’elenco delle opere abusive, NON SANABILI per le quali i responsabili dell’abuso non hanno ottemperato alla rimessa in pristino, al Prefetto il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, utilizzando anche l’esercito. (Art. 41 DPR n. 380/2001)
    • Informa immediatamente, qualora le opere siano state realizzate da amministrazioni statali:
    • il Presidente della giunta regionale;
    • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
    • Responsabili: il committente, il costruttore e il direttore dei lavori (in caso di difformità, il titolare del titolo, se soggetto diverso).

    Compatibilità paesaggistica e autorizzazione in sanatoria (Solo per opere minori)

    Non è possibile ottenere la sanatoria per gli abusi realizzati su aree ed immobili soggetti a vincolo, anche parziale degli interventi, con esclusione dei casi previsti sottonotati. (Art. 167 c. 4 e 5. Trattasi di interventi, fuori da quelli esenti indicati dall’art. 149 D. Lgs. n. 42/04 e dal DPR n. 31 del 2017)

    Ovvero nel particolare:

    1. Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
      • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
      • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati).
    2. Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
    3. Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria .

    Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (Sportello unico per l’edilizia) ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

    L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

    Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. (Il rilascio della compatibilità paesaggistica estingue il reato).

    In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 D. Lgs. n. 42/04).



     

    SANZIONI AMMINISTRATIVE

    Autorità competente: REGIONE (Normalmente il Comune, o altro ente, se delegato)

    Opere abusive

    Sanzioni

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie:
    • SCIA alternativa “super”
    • Permesso di costruire

    soggiacciono alle sanzioni amministrative a fianco indicate.

    • Sospensione dei lavori
    • Ordinanza di ripristino
    • In alternativa al ripristino, se questo non è possibile dal punto di vista tecnico, al pagamento di un’indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato, la diminuzione del valore e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione, (oltre alla procedura penale .)
    • Se trattasi di ristrutturazione edilizia abusiva, viene irrogata anche la sanzione pecuniaria da €. 516 a € 5164.
    • Acquisizione del bene, in caso d’inottemperanza, (qualora sia possibile la rimessa in pristino), a favore dell’autorità titolare del vincolo
    • Demolizione d’ufficio a spese dei responsabili.

    concorso di norme

    Art. 33 DPR n. 380/01

    Art. 31 DPR n. 380/01

    Art. 41 DPR n. 380/01

    • Restauro e risanamento conservativo
    • Sanzione pecuniaria
    • Ordinanza di ripristino

    Art. 37 /2 DPR n. 380/01

    SANZIONI PENALI

    Opere abusive

    NOTE

    Norme

    • Opere e interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune) in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza del titolo abilitativo: «Permesso di costruire/SCIA super» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi).

    DELITTO

    Art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Art. 734 c.p. (Eventuale)

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    Art. 44/c DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Opere ed interventi edilizi effettuati senza la specifica autorizzazione della REGIONE in assenza o in parziale o totale difformità o con varianti essenziali alle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super».
    • Che NON superano i limiti indicati dell’art. 181 c. 1 lett. “b” D. Lgs. 42/2004

    Quando le opere sono state eseguite in assenza delle licenze edilizie: «Permesso di costruire/SCIA super/SCIA» e di conseguenza senza la specifica autorizzazione della REGIONE (Comune), quest’ultima, su segnalazione del dirigente, ordina la rimessa in pristino, indicando i criteri e modalità dirette a ricostruire l’originario organismo edilizio.

    (Abusi che NON abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.)

    CONTRAVVENZIONE

    Art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004:  punito dall’art. 44/c DPR n. 380/01

    Art. 734 c.p.

    Art. 31 – 32 – 33 etc.

    DPR n. 380/01

    Secondo i casi

    (Concorso di norme penali)

    • Continuare i lavori nonostante l’ordinanza di sospensione.
    • La sospensione dei lavori spetta sia all’autorità titolare del vincolo che al dirigente incaricato del controllo edilizio.
    • La continuazione dei lavori sospesi comporta il sequestro del cantiere (sentire il PM).

    Art. 44 lettera “b” DPR n. 380/200

    • Ricerche archeologiche
    • In assenza d’autorizzazione.

     Art. 175 D. Lgs. 42/2004

    • Inosservanza delle prescrizioni del Ministero
    • Non ottemperare alle prescrizioni dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali.

    Art. 172 D. Lgs. n. 42/2004 - Art. 650 c.p.

           

    Avvertenza:

    A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme non sempre suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

     

    [1] Questa sintesi non tratta l’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

    [2] Art. 146 D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (articolo così sostituito dall’articolo 2, del d.lgs. n. 63 del 2008, con le modifiche successive).

    [3] (Aree tutelate per legge).

    [4] (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).

    [5] (Piano paesaggistico - Eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico).

    [6] (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).

    [7] Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (Compatibilità paesaggistica).

     

Con il regolamento vengono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 con riferimento:

  1. all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
  2. all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'Autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
  3. all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'Autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 3 n. 152/2006, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una installazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
  4. all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
  5. alle attività di controllo basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate;
  6. alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Il decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.

Ai fini dell'applicazione del decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 152/2006.

Nel rispetto dei principi del decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al decreto stesso da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis.

L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali contemplate nell’allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

ALLEGATO IXElenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale (allegato così sostituito dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)

  1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
  2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
  3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).
  4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
  5. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
  6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

PRINCIPI GENERALI

L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

  1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;
  4. l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
  5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  6. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

INFORMAZIONI

In base al nuovo art. 29-ter del testo unico ambientale, la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale deve contenere le seguenti informazioni:

  1. descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
  2. descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
  3. descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
  4. descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
  5. descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
  6. descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
  7. descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
  8. descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3;
  9. descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
  10. descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16;
  11. se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

L’autorizzazione integrata ambientale è valevole per cinque anni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.

L’autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall’articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione.

L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall’autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.

La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, produce gli effetti previsti per l’istituto della conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. In tale contesto vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può chiedere all’autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l’autorizzazione rilasciata.

Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine in cui la conferenza deve pronunciarsi (60 giorni) resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine, fissato dall’autorità competente, per la presentazione delle osservazioni. L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso in cui siano state richieste documentazione integrative, duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda.

Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonché l’indicazione delle autorizzazioni sostituite.

Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l’ufficio indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento. L’autorità competente può sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare ai sensi dell’articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L’autorità competente può inoltre sottrarre all’accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorità competente assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente. A far data dal ricevimento della comunicazione, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati all’autorità competente.

Di seguito l’elenco degli impianti di cui all’allegato VIII.

ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 Categorie di attività industriali per le quali è necessaria l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC, di cui all’art. 6, comma 12) così come sostituito dall’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 46 del 2014.

INQUADRAMENTO GENERALE A

Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda. B – I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C – Nell’ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.D – In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell’articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l’interpretazione del termine “scala industriale” in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attività di cui all’articolo 6, comma 131.

  1. Attività energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.1.2. Raffinazione di petrolio e di gas.1.3. Produzione di coke.1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta.
  2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora.2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
  3. Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell’amianto.3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
  4. Industria chimica 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.4.6. Fabbricazione di esplosivi.
  5. Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
  6. Altre attività 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 – (22,5 × A)] in tutti gli altri casi L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno. 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura. 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.”

GLOSSARIO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Normativa: (Al riguardo si veda anche quella delle regioni e dei comuni[1]).

  • Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01, (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016 e dell’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • Decreto MIT 2 marzo 2018, (dal titolo Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal Glossario dal numero 01 al 52)

 

(Art. 6 c. 1/e 5 DPR n. 380/01) come sostituito dall’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

 

(Attività edilizia libera - Limitazione)

(Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01)

La tabella che segue individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al D. Lgs. n. 42/2004)

 

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (AEL)

- CATEGORIE D’INTERVENTO –

 

Manutenzione ordinaria

(Dal n. 1 al 25 del glossario)

Pompe di calore

(N. 26 del glossario)

Attività di ricerca nel sottosuolo

(Dal n. 33 al 35 del glossario)

Pavimentazione di aree pertinenziali

(Dal n. 38 al 42 del glossario)

Deposito di gas liquefatti

(N. 27 del glossario)

Movimento di terra

(N. 36 del glossario)

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (Dal n. 43 al 52 del glossario)

Eliminazione barriere architettoniche

(Dal n. 28 al 32 del glossario)

Serre mobili stagionali

(N. 37 del glossario)

N. 52: Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

 

 

IN AREA PROTETTA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

 

Interventi liberi in area o immobili con vincolo paesaggistico e culturale

Con il glossario dell’edilizia libera (AEL), (prevista dal D.M. 2 marzo 2018) e l’elencazione delle opere ed interventi realizzabili senza alcun atto del Comune si è posta l’esigenza di procedere all’analisi di quest’ultimi con riferimento alle aree protette dal punto di vista paesaggistico, rapportandoli con la liberalizzazione e semplificazione prevista nell’ultima normativa (DPR n. 31/17. Allegati “A e B) disciplinante l’obbligo o meno dell’autorizzazione semplificata.

 

Il Glossario, nello specifico, riporta:

 

  • Il regime giuridico dell’attività edilizia libera previsto dall’art. 6, c. 1, lettere da a) a e-quinquies), del DPR n. 380/2001. (Testo unico dell’edilizia)
  • L’elenco delle categorie dell’intervento che lo stesso testo unico dell’edilizia, appena indicato, ascrive all’edilizia libera, indicate espressamente nella tabella “A” del citato Glossario. (Manutenzione ordinaria, ecc. Si veda sotto)
  • L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 222/2016. (Tipologia dell’intervento edile: realizzazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, adeguamento, integrazione, ecc., secondo i casi specifici)
  • L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi (particolari edili) oggetto dell’intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. (Es: pavimentazione, intonaco, inferriate, manto di copertura, ecc.)

 

La tabella contiene altresì:

  • Altri interventi ed opere privi di rilevanza edilizia non previsti nello stesso Glossario, che possono essere realizzate liberamente, senza alcun atto di assenso, come indicato dalla dottrina, giurisprudenza e soprattutto da specifiche normative regionali e comunali, cui necessariamente però occorre fare riferimento.
  • A completamento della classificazione a descrizione delle opere, degli elementi e lavori, si è proceduto a commentare il tutto con annotazioni e appunti interpretativi, evidenziando anche il titolo abilitativo nel caso della realizzazione di questi stessi interventi esclusi dalla liberalizzazione, nel caso sia consentito solo la sostituzione, il rifacimento e rinnovamento.

 

Attività edilizia libera in contrasto con la normativa

L’attività edilizia libera, ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa normativa violata. (Es.: non rispetto dell’indice di permeabilità nella pavimentazione di un cortile)

 

Cartello di cantiere:

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il Comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

 


[1] ATTENZIONE!

Il regolamento edilizio può imporre particolari adempienti, come la richiesta di un nulla osta o di una comunicazione. A questi interventi bisogna aggiungere quelli già liberi previsti dalla normativa regionale.

Normative:

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 nel 25 novembre 2016 e dell’art. 10 c. 1/c L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Nel rispetto della disciplina sottonotata, è possibile la realizzazione delle:

Normative di riferimento:

  • D. L. del 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.  

Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 nel 25 novembre 2016 e dell’art. 10 c. 1/c L. n. 120/2020”) cui fa riferimento la normativa suddetta.
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Nel rispetto della disciplina edilizia[1] è possibile la realizzazione delle:

e-bis) opere STAGIONALI e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, CONTINGENTI e TEMPORANEE, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a CENTOTTANTA giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa COMUNICAZIONE (CIL) di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL”) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, nella seconda della contingenza e nella terza della temporaneità, per una situazione transitoria.

Si ha:

  • La STAGIONALITÀ quando una struttura viene ripetutamente installata negli anni e rimossa al termine della stagione.
  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • La TEMPORANEITÀ è la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 180 gg.

Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio.
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo delle opere stagionali, contingenti e temporanee

  • Massimo 180 giorni dalla presentazione della “CIL” COMUNICAZIONE.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo la struttura in conformità agli strumenti urbanistici).

TIPOLOGIA DELLE OPERE CHE SI POSSONO REALIZZARE CON LA NUOVA NORMATIVA (DECRETO “COESIONE”) CON LA “CIL” COMUNICAZIONE:

CREAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI TEMPORANEI

PREVISTI NEL DECRETO “COESIONE”

D. L. del 7 maggio 2024, n. 60 (art. 32 c. 2/bis) convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione)

Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024

Fine di validità del provvedimento 31 dicembre 2026

L’art.32 c.2/bis introduce una disposizione transitoria, facendo riferimento all’art.6 c.1 lettera “e/bis del Testo Unico, che considera, fino al 31 dicembre 2026, come attività di edilizia libera, (comunque con CIL – Comunicazione al Comune) le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti auto[2], (con eventuali atti d’assenso, se necessari).

In altre parole:

  • Predisposizione di aree di parcheggio[3] destinate all’uso collettivo (in terreno privato o pubblico[4]) senza opere edili, che vengono realizzate in occasione di particolari esigenze, dove è prevista una partecipazione molto numerosa di pubblico, (es.: esigenze balneari, siti archeologici e culturali, parchi, raduni, manifestazioni, spettacoli, concerti, ecc.).
  • Posti auto (a sviluppo orizzontale (in superficie, a raso o a livello), le cui dimensioni medie dello stallo dovrebbero essere pari a circa 5 m di lunghezza per 2.50 di larghezza.
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con segnaletica, barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto dell’orografia e della vegetazione esistente[5].
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (D. Lgs. n. 42/04 art. 146 e DPR n. 31/17). Non è richiesta altresì neanche la valutazione d’impatto ambientale. (D. Lgs. n. 152/2006, parte seconda)

Altre opere che è possibile anche ora realizzare grazie alla vecchia normativa, con la “CIL” COMUNICAZIONE:

OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI ED OPERE TEMPORANEE

PREVISTE NEL GLOSSARIO
DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis)

(D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 Allegato 1 – Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:

  • Non di limitate dimensioni, altrimenti sarebbe un intervento libero. È necessario però, verificare al riguardo, la normativa regionale e comunale, che può prevedere anche la superficie.
  • Dovrebbe riguardare l’installazione su suolo privato e su suolo pubblico, o aperto al pubblico (con regolare concessione del suolo).
  • Vi possono rientrare anche le seguenti pertinenze (o lavori) se dirette a soddisfare esigenze stagionali, contingenti e temporanee, che altrimenti potrebbero essere soggette a titolo abilitante, come per esempio:
  • Baracca.  Baraccamento. Box in metallo.
  • Capanno. Casotto. Chiosco.
  • Gazebo con tetto rigido.
  • Opere necessarie per eliminazione di un pericolo immediato.
  • Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida.
  • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale)
  • Puntellamento e consolidamento - Tettoia. Recinzione.
  • ecc. ecc.
  • Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:

  • Stand, banchi, chioschi, allestimenti, ecc. con le autorizzazioni di settore, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso.
  • Impianti che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: fiere, raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione del suolo.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:

  • Toelette, bagni chimici, (in area privata e pubblica) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità, (es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.), o in occasione di lavori edili urgenti, lavori stradali, per riparazione guasti, ecc.
  • Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
  • Dovrebbe riguardare la collocazione su suolo privato, mentre l’installazione su suolo pubblico, o d’uso pubblico abbisogna della concessione specifica.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:

  • Impianti in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare la collocazione sia sul suolo pubblico, (con concessione), che quello privato.
  • Anche se a carattere temporaneo, secondo le dimensioni, potrebbe essere necessario il titolo abilitativo (CILA), dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza degli impianti.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:

  • Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.) Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione).
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente

(Le norme del Decreto “Coesione” si sovrappongono a queste praticamente identiche già previste)

(Numero 58 del Glossario) -

  • Predisposizione di aree di parcheggio (con eventuali atti d’assenso, se necessari), destinate all’uso collettivo (in terreno privato o pubblico) senza opere edili, che vengono realizzate in occasione di particolari esigenze, dove è prevista una partecipazione molto numerosa di pubblico, (esigenze balneari, siti archeologici e culturali, parchi, raduni, manifestazioni, spettacoli, concerti, ecc.).
  • Posti auto (a sviluppo orizzontale, in superficie, a raso o a livello), le cui dimensioni medie dello stallo dovrebbero essere pari a circa 5 m di lunghezza per 2.50 di larghezza.
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con segnaletica, barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto dell’orografia e della vegetazione esistente.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (D. Lgs. n. 42/04 art. 146 e DPR n. 31/17). Non è richiesta altresì neanche la valutazione d’impatto ambientale. (D. Lgs. n. 152/2006, parte seconda) (Modifica prevista nel Decreto “Coesione”)

Dal 1° gennaio 2027:

  • Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”)

Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni)

(Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:

Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –

  • È stato inserito nella normativa il periodo stagionale dell’occupazione e degli impianti delle cosiddette strutture leggere amovibili, quindi di fatto rinnovabile ogni anno, anche in assenza delle condizioni di contingibilità.

Esempio opere:

  • Strutture in genere poste all'esterno (es: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici, cabine, ecc.

Durata delle opere

  • Massimo 180 gg.

Montaggio e smontaggio

  • Trova altresì sottolineatura nella norma il fatto che il termine suddetto comprende anche le opere di montaggio e smontaggio dell’impianto, dalla data della presentazione.

Rispetto delle norme di sicurezza e di settore

  • È però sempre richiesto per l’installazione stessa dell’impianto temporaneo, il rispetto delle norme riguardanti la l’occupazione del suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza, l’antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina correlata vigente.

Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –

  • L’inizio dei lavori è consentito solamente con l’invio allo Sportello unico, tramite l’apposito stampato unificato, della citata Comunicazione “CIL”, senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione, così come quella della fine dei lavori di smontaggio della struttura.

Lavori in economia

  • Le opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, potranno essere effettuate in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne, (es.: un parcheggio provvisorio, un piccolo gazebo).

Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali, contingenti e temporanee

La Comunicazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale).

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Sportello unico per l’edilizia (SUE) (Che rimane titolare della funzione)

La Comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, (altro) nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

  • Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

La Comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, (altro) nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se dovuti, vi è l’obbligo per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE “CIL” da presentare. (Non vi provvede direttamente all’acquisizione il Comune).
  • La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa.
  • Ne deriva, come già accennato, che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.

Obbligo della COMUNICAZIONE di fine lavori al Comune

L’interessato ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Ricevuta la COMUNICAZIONE “CIL” procede all’avvio del procedimento.
  • La disciplina prevede che al ricevimento della COMUNICAZIONE “CIL” lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -

  • Nell’ipotesi che la COMUNICAZIONE “CIL” sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza delle citate condizioni richieste o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di iniziare o proseguire i lavori

  • La mancata conformazione della COMUNICAZIONE “CIL” comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori per le strutture o impianti (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nell’ipotesi d’inosservanza, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con atto inidoneo, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale/CILA/PAS, ecc.: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione.
  • Validità: 180 giorni dalla data di presentazione. (Compreso lo smontaggio)

Per la creazione dei parcheggi temporanei (secondo le regole del Decreto “Coesione”) la possibilità di realizzazione viene meno il 31 dicembre 2026.

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  • Mancata COMUNICAZIONE CIL” al Comune e mancata COMUNICAZIONE di fine lavori
  • L’esecuzione di opere IN condizioni di contingibilità (dimostrabile) senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: gazebo, aree di parcheggio provvisorio, servizi igienici mobili, ecc.)
  • L’esecuzione di opere STAGIONALI, soggette dal punto di vista edilizio, secondo la legislazione a COMUNICAZIONE “CIL”, senza la presentazione della stessa, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: baracca, chiosco, per la vendita di frutta stagionale, in area privata, ecc.).
  • La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria[6].
  • L’esecuzione di opere NON in condizioni di contingibilità con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, è soggetta a sanzione indicata dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti eventualmente dalla regione).
  • Il mantenimento della struttura oltre il periodo previsto (180 gg. dalla data di COMUNICAZIONE “CIL”) è soggetto alla sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una struttura soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino nei casi previsti eventualmente dalla regione).

Applicazione delle norme correlate di settore

Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia

L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa specifica.

Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questo riassunto di sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

 

[1] Art. 6 primo comma. DPR n. 380/01 (Attività edilizia libera). “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico….”

 

[2] In particolare, la legge specifica che, “nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco”.

[3] Va considerato altresì che già il Glossario prevede la possibilità di creare aree di parcheggi provvisori, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58) – (Si veda poco oltre)

[4] Se il privato organizza il parcheggio su area pubblica, prima deve ottenere la concessione del suolo.

[5] ATTENZIONE! Eventuali sbancamenti rilevanti del terreno sono soggetti a titolo abilitativo edilizio.

[6] In alcune regioni è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc.

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL” o CAL) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, e nella seconda della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.

In altre parole si ha:

  • La STAGIONALITÀ quando una struttura viene ripetutamente installata negli anni e rimossa al termine della stagione.
  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • La TEMPORANEITÀ è la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 180 gg. (Prima 90 gg. termine modificato dal Decreto Semplificazioni).

Precarietà delle opere e interventi edilizi

Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente provvisorio. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere. 

All’interno di queste condizioni si collocano gli impianti e strutture libere ma assoggettate obbligatoriamente alla comunicazione d’inizio lavori.

Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio.
  • Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni degli impianti e strutture).
  • Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04, si veda più avanti).
  • Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.

Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo delle opere stagionali e contingenti temporanee

  • Massimo 180 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo la struttura in conformità agli strumenti urbanistici).

OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI E TEMPORANEE

PREVISTE NEL GLOSSARIO

(DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis)

(D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 –

(Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:

  • Non di limitate dimensioni, altrimenti sarebbe un intervento non assoggettato a Comunicazione. È necessario però, verificare al riguardo, la normativa regionale e comunale, che può prevedere anche la superficie.
  • Dovrebbe riguardare l’installazione su suolo privato e su suolo pubblico, o aperto al pubblico (con regolare concessione).
  • Vi possono rientrare anche le seguenti pertinenze (o lavori) se dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, che altrimenti potrebbero essere soggette a titolo abilitante, come per esempio:
    • Baracca.  Baraccamento. Box in metallo.
    • Capanno. Casotto. Chiosco.
    • Gazebo con tetto rigido.
    • Opere necessarie per eliminazione di un pericolo immediato.
    • Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida.
    • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale)
    • Puntellamento e consolidamento - Tettoia. Recinzione.
    • ecc. ecc.
  • Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:

  • Stand, banchi, chioschi, allestimenti, ecc. con le autorizzazioni di settore, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso.
  • Impianti che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: fiere, raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione del suolo.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:

  • Toelette, bagni chimici, (in area privata e pubblica) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità, (es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.), o in occasione di lavori edili urgenti, lavori stradali, per riparazione guasti, ecc.
  • Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
  • Dovrebbe riguardare la collocazione su suolo privato, mentre l’installazione su suolo pubblico, o d’uso pubblico abbisogna della concessione specifica.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste.      

Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:

  • Impianti in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare la collocazione sia sul suolo pubblico, (con concessione), che quello privato.
  • Anche se a carattere temporaneo, secondo le dimensioni, potrebbe essere necessario il titolo abilitativo (CILA), dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza degli impianti.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:

  • Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.) Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione).
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58 del Glossario) - Note:

  • Predisposizione di aree di parcheggio, (in terreno privato e pubblico, in quest’ultima ipotesi con concessione) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzate in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni)
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • La mancanza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”)

Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni)

(Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:

 

Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –

  • È stato inserito nella normativa il periodo stagionale dell’occupazione e degli impianti delle cosiddette strutture leggere amovibili, quindi di fatto rinnovabile ogni anno, anche in assenza delle condizioni di contingibilità.

Esempio opere:

  • Strutture in genere poste all'esterno (es: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici, cabine, ecc.

Durata delle opere

  • È stata modificata la durata per il mantenimento delle stesse opere, che passa da 90 gg. a 180 gg.

Montaggio e smontaggio

  • Trova altresì sottolineatura nella norma il fatto che il termine suddetto comprende anche le opere di montaggio e smontaggio dell’impianto, dalla data della presentazione.

Rispetto delle norme di sicurezza e di settore

  • È però sempre richiesto per l’installazione stessa dell’impianto temporaneo, il rispetto delle norme riguardanti la l’occupazione del suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza, l’antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina correlata vigente.

Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –

  • L’inizio dei lavori è consentito solamente con l’invio allo Sportello unico, tramite l’apposito stampato unificato, della citata Comunicazione “CIL”, senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione, così come quella della fine dei lavori di smontaggio della struttura.

Lavori in economia

  • Le opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, potranno essere effettuate in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne, (es.: un parcheggio provvisorio, un piccolo gazebo).

Obbligo di un’impresa specializzata

  • Se l’intervento si riferisce a strutture che interessano le discipline di settore, ove vi è la necessità di garantire le condizioni di sicurezza riguardante la pubblica incolumità e quella degli impianti, necessità invece il ricorso ad un’impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, (es. gazebo e tensostruttura di rilevanti dimensione, chiosco chiuso, ecc.)

ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

Se l’installazione interessa un’area pubblica con vincolo paesaggistico, non abbisogna di autorizzazione, se su suolo pubblico, con i limiti qui sotto indicati.

 

Strutture amovibili in area protetta dal punto di vista paesaggistico culturale -

(Art. 10 c. 5, legge n. 120/2020 che ha convertito il Decreto Semplificazioni”)

 

Titolo abilitativo edilizio

  • Molte di queste strutture sono soggette a “CIL”, secondo le dimensioni e le caratteristiche, (come per esempio: i gabinetti chimici, tensostrutture, gazebo, cabine, ecc.).
  • Altre a CILA (pertinenza) ed anche ancora al “Permesso di costruire/SCIA super, (come per esempio il dehors, ecc.).

 

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione paesaggistica – culturale –

  • L’installazione, con impianti ed elementi relativi, di strutture amovibili, nelle “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs.  n. 42/04, in condizioni di sicurezza non abbisogna di autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo.
  • Ne deriva che non necessita neanche dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31del 2017 – All. “B” punto: B25)
  • Esempio opere: verande e strutture in genere poste all'esterno (es: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine, ecc.

 

 

Occupazione di suolo pubblico con concessione

  • Se la posa in opera di elementi avviene su area pubblica o privata gravata dalla servitù di pubblico passaggio è tuttavia necessaria la concessione del suolo previo pagamento dell’occupazione, o comunque secondo le indicazioni delle regioni e comuni.

Occupazione di suolo privato

  • L’intervento sul suolo privato è comunque soggetto ad autorizzazione amministrativa per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti o bevande, per i pubblici esercizi o di vendita per i negozi.

Rispetto delle norme correlate all’occupazione

  • Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Occupazioni non consentite

Da questo provvedimento restano però escluse le aree le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prossimi ai siti archeologici ed altre zone di particolare valore storico ed artistico da individuare negli strumenti urbanistici comunali

Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali e contingenti temporanee

La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Sportello unico per l’edilizia (SUE) (Che rimane titolare della funzione)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

  • Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se dovuti, vi è l’obbligo per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE “CIL” da presentare. (Non vi provvede direttamente il Comune).
  • La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa.
  • Ne deriva, come già accennato, che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.
  • Obbligo della COMUNICAZIONE di fine lavori al Comune

L’interessato, ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Ricevuta la COMUNICAZIONE “CIL” procede all’avvio del procedimento.
  • La disciplina prevede che al ricevimento della COMUNICAZIONE “CIL” lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
    • Dell’amministrazione competente.
    • Della persona responsabile del procedimento.
    • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -

  • Nell’ipotesi che la COMUNICAZIONE “CIL” sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza delle citate condizioni richieste o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di iniziare o proseguire i lavori

  • La mancata conformazione della COMUNICAZIONE “CIL” comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori per le strutture o impianti (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nell’ipotesi d’inosservanza, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con atto inidoneo, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale/CILA/PAS: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione.
  • Validità: 180 giorni dalla data di presentazione. (Compreso lo smontaggio)

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.

La mancata esibizione della “CIL” è sanzionata dal regolamento edilizio nell’articolo specifico che fa riferimento alla documentazione da tenere nei luoghi dei lavori.

Cartello di cantiere per le opere stagionali e contingenti

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  • Mancata COMUNICAZIONECIL” al Comune e mancata COMUNICAZIONE di fine lavori
  • L’esecuzione di opere IN condizioni di contingibilità (dimostrabile) senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: gazebo, aree di parcheggio provvisorio, servizi igienici mobili, ecc.)
  • L’esecuzione di opere STAGIONALI, soggette dal punto di vista edilizio, secondo la legislazione a COMUNICAZIONE “CIL”, senza la presentazione della stessa, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: baracca per la vendita di frutta stagionale, in area privata, ecc.).
  • La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (In alcune regioni però è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc.)
  • L’esecuzione di opere NON in condizioni di contingibilità con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti eventualmente dalla regione).
  • Il mantenimento della struttura oltre il periodo previsto (180 gg. dalla data di COMUNICAZIONE “CIL”) è soggetto alla sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una struttura soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino nei casi previsti eventualmente dalla regione).

Applicazione delle norme correlate di settore

Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia

L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa)

Disciplina della COMUNICAZIONE “CIL” nelle aree terremotate

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.