Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Personale

Concorso pubblico

Quesiti

10 risultati di 190

Quesito del 06/12/2023

Utilizzo graduatorie di altri enti

Si chiede se fosse possibile utilizzare la graduatoria vigente di un altro Ente a tempo indeterminato e pieno per effettuare un'assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) presso il nostro Ente.

Quesito del 04/12/2023

Verticali e PTFP

Nel PTFP sono previsti due verticali (uno con procedura ordinaria e uno in deroga) a fronte di un'assunzione dall'esterno ( già avvenuta) e un'altra per la quale il concorso è stato bandito ( ma assunzione a gennaio 2024)
I due verticali ( legati per il rispetto del limite del 50% alle assunzioni dall'esterno) sono previsti nel PTFP 2023-2025 annualità 2023. Siccome ci sono ritardi nell'approvazione dei regolamenti, i verticali possono essere rinviati al 2024, (annualità successiva rispetto all'avvio delle procedure dall'esterno,) in quanto sempre compresi nel triennale piano occupazionale?

Quesito del 04/12/2023

Assunzioni art.16 Legge 56/87 e art. 35, comma 1, lett. b) D.Lgs. 165/2001

Per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti Locali (introdotto dal vigente CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), questo Ufficio ritiene che per la copertura del profilo di Operatore Esperto (prima ascrivibile alla categoria B – B1) non sia più possibile procedere (ai sensi art. 16 – Legge 56/87) attraverso l’avviamento da parte degli uffici del lavoro ma occorra, invece, bandire un concorso pubblico o ricorrere allo scorrimento di graduatorie in corso di validità; ciò anche se per la copertura di tale profilo sia richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo accompagnato, però, dal possesso di una qualificazione professionale.

La perplessità concerne il constatare che alcune pubbliche amministrazioni continuano a pubblicare bandi di concorso che hanno per oggetto la copertura di posti di Operatori Esperti (ex categoria B-B1 CCNL Funzioni Locali) richiedendo come requisito di accesso il solo assolvimento della scuola media (anche se oggi si dovrebbe parlare più correttamente di assolvimento di obbligo scolastico come disciplinato dalla legge n. 296/2006 che ha elevato a dieci anni tale obbligo portandolo all’età anagrafica da sei ai 16 anni);

diversamente, altre pubbliche amministrazioni richiedono (ed ottengono) l’avviamento a selezione ai centri per l’impiego anche per la figura di Operatore Esperto, pur senza esplicitare il requisito del possesso di una specifica qualificazione professionale ma il solo assolvimento della scuola dell’obbligo;

questo Ufficio ritiene che le assunzioni di operatori esperti (ivi compresi i dipendenti da assumere per i profili ascrivibili alla ex categoria B, posizione giuridica B1) vanno necessariamente assunti attraverso un concorso dell’Ente (o uno scorrimento di graduatoria degli idonei) e non tramite l’avviamento dei centri per l’impiego;

a sostegno di tale tesi giova il fatto che il CCNL 16.11.2022, nella declaratoria dei profili professionali degli Enti Locali, prevede per l’ Operatore Esperto il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale, la quale ultima si riterrebbe conseguita esclusivamente mediante la partecipazione e superamento di corsi di formazione professionale aventi durata triennale o di specializzazioni come quelle degli operatori socio-sanitari.

Dunque, le domande che vorremmo sottoporre sono:

1. per la copertura di un posto di operatore esperto, occorre sempre bandire un Concorso Pubblico? E, dunque, non è più possibile ricorrere all’avviamento a selezione dei Centri per l’Impiego?
2. La specifica qualificazione professionale che dovrà accompagnare l’assolvimento dell’obbligo scolastico è da intendersi conseguita esclusivamente con la partecipazione a corsi di formazione professionale di durata almeno triennale o a specializzazioni come, ad esempio, quelle degli operatori socio sanitari?
3. Conseguentemente, le assunzioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987, per le quali è previsto l’avviamento a selezione da parte dei centri per l’Impiego, sono attualmente possibili solo per la copertura dei profili professionali appartenenti all’Area degli Operatori (ex categoria A degli Enti Locali)?
4. Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è sufficiente più il solo conseguimento della ex licenza di scuola media, ma occorre proseguire negli studi per almeno altri due anni (ovvero fino all’età anagrafica di anni 16, ciò per effetto della Legge n. 296/1996 – art. 1, comma 622)?

Quesito del 27/11/2023

Utilizzo graduatoria di altro ente

Il Comune ha necessità di coprire un posto vacante per il profilo di Operaio (ex Cat. B3) con il ricorso alla graduatoria di altro ente. Possiamo utilizzare una graduatoria di profilo di Operaio manutentore (ex Cat. B1)?

Quesito del 20/11/2023

Esonero periodo di prova e conservazione del posto

Un dipendente è stato assunto a tempo indeterminato più di 20 anni fa in livello 5^. Nel corso degli anni a seguito di selezione interna è passato a 6^ ed a seguito di progressione verticale a categoria D. Si chiede qualora si dimetta in quanto vincitore di concorso presso altro ente con qualifica di Istruttore tecnico ex C, l'ente in cui è risultato vincitore puo' rinunciare al periodo di prova e quindi nel nostro ente non conservagli il posto ?

Quesito del 08/11/2023

Graduatorie concorsi- limite agli idonei

Nel corso dell'anno 2023 è stato espletato un concorso per n. 1 posto di Istruttore amministrativo con pubblicazione del Bando inPA nel periodo del blocco del 20% degli idonei in graduatoria. Il concorso è stato espletato e la graduatoria di merito vede un vincitore e 7 idonei.
Ci sarebbe la necessità di assumere oltre al vincitore, altri due dipendenti a seguito cessazioni intervenute successivamente, il quesito è il seguente: se con la graduatoria (non ancora approvata definitivamente ma che avrà n. 7 idonei) potrò assumere il vincitore e solo n. 1 idoneo, nel caso il vincitore o il secondo dovessero rinunciare si può scorrere la graduatoria, rimanendo sempre nel limite delle due assunzioni (20%), oppure nel caso limite di rinuncia dei primi due la graduatoria rimane assurdamente bloccata.
Oppure essendo intervenuta (D.L. 75/2023) la modifica al D.Lgs 165 e trattandosi di ente locale con meno di 20 posti messi a concorso possiamo non tener con del limite del 20%, anche se la modifica entra in vigore il 17 agosto ed il bando è stato pubblicato in InPA prima di tale data?

Quesito del 05/11/2023

Riqualificazione professionale

Alla luce delle normative vigenti in materia è un diritto del lavoratore che svolge compiti, funzioni e mansioni da anni, essere riqualificato all'interno di un Ente, precisando che il posto è disponibile, svolge la mansione, compiti e funzioni ed è in possesso di titolo di studio, o prevale il concorso pubblico per titoli ed esami.
Ci sono sentenze in merito che rivendicato tali posizioni?

Quesito del 03/11/2023

Concorso pubblico

In caso di prove preselettive si può affidare il servizio di gestione del servizio a ditta esterna e far formulare le domande, quali test ai componenti della commissione esaminatrice.

Quesito del 13/09/2023

Riserva posti militari art. 1014 D. Lgs. 66/2010

L'Ente ha bandito un concorso per Istruttore Amministrativo in cui non si applicava la riserva militari ma si generava una frazione del 30%.
Si è provveduto ad assumere il vincitore e successivamente si è proceduto a scorrere la graduatoria assumendo altre due unità.
Adesso dovrà essere bandito un concorso per Funzionari ed EQ. Come va calcolata in questo caso la riserva? Genera un altra frazione del 30% che si somma poi alla precedente, oppure le due assunzioni fatte scorrendo la graduatoria generavano a loro volta frazioni del 30% e quindi il nuovo concorso dovrà prevedere la riserva?

Quesito del 07/09/2023

Concorso e conflitto interessi del commissario

La normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all’art. 11 che i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.
Segnatamente, l’articolo 51 c.p.c. sancisce che il giudice (e il commissario di concorso) ha l’obbligo di astenersi quando si trova in rapporto con l’oggetto della causa oppure con le parti, ovverosia in vari casi tra cui :
“2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o “commensale abituale” di una delle parti o di alcuno dei difensori;”
Con formula di chiusura lo stesso art. 51 stabilisce, infine, che, in ogni altro caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”, il giudice ha facoltà di richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi, rimettendo quindi, in capo allo stesso soggetto, la valutazione in ordine a quelle gravità.
La norma, dunque, impone al giudice (e al commissario) di astenersi quando ha con la parte (candidato) contatti e rapporti frequenti e intensi tali da pregiudicare l’imparzialità e la serenità di giudizio.
Il caso concreto è questo : viene esperita una prima prova concorsuale e il primo in graduatoria risulta che è nipote della compagna (zia quindi) compagna del membro della commissione . Commissario e zia non sono sposati e non sono dichiarati coppia di fatto in comune all’anagrafe.
Il comune è piccolo e quindi molto sanno che la relazione esiste e questo un po’ si sposa con la linea di Anac secondo cui il conflitto di interessi anche solo potenziale va verificato in concreto e caso per caso su ragioni effettive
La seconda prova estata rinviata/sospesa per approfondimenti. Ci sono gli estremi per esercitare l’autotutela amministrativa annullare la prova, sostituire il componente della commissione e ripetere la prima prova ?