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Modulistica

10 risultati di 1894

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione): “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

Modalità della comunicazione per alloggi offerti da privati

Per le comunicazioni di ospitalità offerta da privati è possibile utilizzare gli appositi modelli allegati.

Modalità della comunicazione per alloggi offerti da gestori di strutture ricettive

Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

 

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica, mediante l’applicazione “Certificazione rimborsi al cittadino”, disponibile sul Portale federalismo fiscale al Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’ente stesso ma di pertinenza dell’erario.

A tal fine occorre inserire i relativi dati nella sezione dell’applicazione informatica indicata nella guida operativa alla sezione 2.5  “Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 art. 1 della legge n.147 del 2013”.

L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.
In ogni caso, il comune, all'esito positivo dell'istruttoria, dispone il riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti. A tal fine il comune riversa tali somme sul capitolo di capo 10,  n. 3465,  articolo 4, denominato  “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”, indicando nella causale del versamento “Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016”. Il  versamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale. L’indicazione dei codici IBAN da utilizzare, relativi alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, è reperibile al seguente link istituzionale: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf.

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, l’importo totale e la quota versata all’erario ma di pertinenza del comune.

L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.

ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale, a norma del comma 1 dell’art. 4 del decreto, una volta ricevute le istanze procede alla verifica della fondatezza delle stesse, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle istanze e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità telematiche di cui all’art. 7, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e la quota a carico dell’erario da rimborsare al contribuente.

Si deve sottolineare che, a norma del comma 3 dell’art. 4 del decreto, l’ente locale, qualora all’esito delle ordinarie attività di controllo dell’esatto adempimento tributario da parte dei soggetti passivi, si avveda di un versamento eccedente quello dovuto, attiva d’ufficio l’istruttoria e adotta i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al contribuente e al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del decreto.

E’ bene evidenziare che l’ente locale, una volta appurato il diritto al rimborso del contribuente, ha l’obbligo, a norma del comma 724 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e del comma 1 dell’art. 5 del decreto, di provvedere al rimborso per la quota di propria competenza entro il termine previsto dall’art. 1, comma 164 della legge n. 296 del 2006, vale a dire “entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”.

Il decreto non esclude, tuttavia, che i comuni possano procedere, all’esito positivo dell’istruttoria sopra descritta, direttamente al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato; a questo proposito, si rammenta che il comma 3 dell’art. 5 del decreto, prevede che, nel caso in cui si verifichi detta eventualità, occorre darne comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 4.

Il successivo comma 4 dell’art. 5 del decreto contempla il caso in cui, nelle more dell’approvazione del decreto, l’ente locale abbia già provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato. Anche in tale ipotesi, il comune deve darne comunicazione ai sensi dell’art. 4.