Modulistica
Aggiornati alla legge di bilancio 2020
In aggiornamento alla Legge di bilancio 2020
COVID-19: non appena saranno disponibili maggiori chiarimenti in merito alla modalità di introduzione di eventuali misure agevolative provvederemo ad adeguare le conseguenti deliberazioni tariffarie
LEGGE DI BILANCIO 2020 L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che dal 2021 comuni, province e città metropolitane istituiscono il cd. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. L'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), di conseguenza, ha abrogato i capi I e II del d.lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. |
DECRETO MILLEPROROGHE 2020 - L'ABROGAZIONE DELLE NORME NON HA EFFETTO PER L'ANNO 2020. L'art. 4 co. 3 quater del Decreto Legge 30/12/2019, n.162 dispone che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonchè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.
Lo slittamento del termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento è fissato al 26 marzo, per ogni anno, fino al 2025.
Petanto, il termine della notifica sarà il 26 marzo di ogni anno, fino al 2025 per gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione fino all'anno d'imposta 2018 e per omesso/parziale versamento fino all'anno d'imposta 2019.
Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
Le tipologie di ravvedimento applicabili ex lege sono le seguenti:
- Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore: sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
Il calcolo degli interessi
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo.
Modalità di versamento
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.