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GLOSSARIO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Normativa: (Al riguardo si veda anche quella delle regioni e dei comuni[1]).

  • Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01, (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016 e dell’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • Decreto MIT 2 marzo 2018, (dal titolo Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal Glossario dal numero 01 al 52)

 

(Art. 6 c. 1/e 5 DPR n. 380/01) come sostituito dall’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

 

(Attività edilizia libera - Limitazione)

(Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01)

La tabella che segue individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al D. Lgs. n. 42/2004)

 

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (AEL)

- CATEGORIE D’INTERVENTO –

 

Manutenzione ordinaria

(Dal n. 1 al 25 del glossario)

Pompe di calore

(N. 26 del glossario)

Attività di ricerca nel sottosuolo

(Dal n. 33 al 35 del glossario)

Pavimentazione di aree pertinenziali

(Dal n. 38 al 42 del glossario)

Deposito di gas liquefatti

(N. 27 del glossario)

Movimento di terra

(N. 36 del glossario)

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (Dal n. 43 al 52 del glossario)

Eliminazione barriere architettoniche

(Dal n. 28 al 32 del glossario)

Serre mobili stagionali

(N. 37 del glossario)

N. 52: Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

 

 

IN AREA PROTETTA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

 

Interventi liberi in area o immobili con vincolo paesaggistico e culturale

Con il glossario dell’edilizia libera (AEL), (prevista dal D.M. 2 marzo 2018) e l’elencazione delle opere ed interventi realizzabili senza alcun atto del Comune si è posta l’esigenza di procedere all’analisi di quest’ultimi con riferimento alle aree protette dal punto di vista paesaggistico, rapportandoli con la liberalizzazione e semplificazione prevista nell’ultima normativa (DPR n. 31/17. Allegati “A e B) disciplinante l’obbligo o meno dell’autorizzazione semplificata.

 

Il Glossario, nello specifico, riporta:

 

  • Il regime giuridico dell’attività edilizia libera previsto dall’art. 6, c. 1, lettere da a) a e-quinquies), del DPR n. 380/2001. (Testo unico dell’edilizia)
  • L’elenco delle categorie dell’intervento che lo stesso testo unico dell’edilizia, appena indicato, ascrive all’edilizia libera, indicate espressamente nella tabella “A” del citato Glossario. (Manutenzione ordinaria, ecc. Si veda sotto)
  • L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 222/2016. (Tipologia dell’intervento edile: realizzazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, adeguamento, integrazione, ecc., secondo i casi specifici)
  • L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi (particolari edili) oggetto dell’intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. (Es: pavimentazione, intonaco, inferriate, manto di copertura, ecc.)

 

La tabella contiene altresì:

  • Altri interventi ed opere privi di rilevanza edilizia non previsti nello stesso Glossario, che possono essere realizzate liberamente, senza alcun atto di assenso, come indicato dalla dottrina, giurisprudenza e soprattutto da specifiche normative regionali e comunali, cui necessariamente però occorre fare riferimento.
  • A completamento della classificazione a descrizione delle opere, degli elementi e lavori, si è proceduto a commentare il tutto con annotazioni e appunti interpretativi, evidenziando anche il titolo abilitativo nel caso della realizzazione di questi stessi interventi esclusi dalla liberalizzazione, nel caso sia consentito solo la sostituzione, il rifacimento e rinnovamento.

 

Attività edilizia libera in contrasto con la normativa

L’attività edilizia libera, ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa normativa violata. (Es.: non rispetto dell’indice di permeabilità nella pavimentazione di un cortile)

 

Cartello di cantiere:

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il Comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

 


[1] ATTENZIONE!

Il regolamento edilizio può imporre particolari adempienti, come la richiesta di un nulla osta o di una comunicazione. A questi interventi bisogna aggiungere quelli già liberi previsti dalla normativa regionale.

Normativa:

  • Art. 6/bis DPR n. 380/01. ( Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo)
  • Leggi regionali – Regolamento edilizio –
  • D. Lgs. n. 222/2016 - Sezione II - Edilizia Tabella “A”

SINTESI della REGOLAMENTAZIONE

CILA - Comunicazione d’inizio attività asseverata -

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato direttamente al Comune.

CILA - Contenuto - Asseverazione e dichiarazione del tecnico -

La persona interessata (proprietario, ecc.), prima d’iniziare i lavori presenta la comunicazione accompagnata da una dettagliata asseverazione e corredata dagli opportuni elaborati progettuali e quant’altro richiesto nello specifico stampato, (obbligatorio: ANCI o regionale) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio.

Il progettista (iscritto all’albo) deve obbligatoriamente dichiarare che i lavori sono conformi: agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, che rispettano le condizioni di sicurezza sul lavoro, le norme igieniche sanitarie e quelle correlate di settore.

CILA - Progettista - Direttore dei lavori -

Il tecnico abilitato che assevera l’intervento edilizio, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti della legge penale (artt. 359 c.p.), anziché quella di un incaricato di un pubblico servizio, (art. 493 c.p.), (se nelle dichiarazioni o attestazioni, asseverazioni che corredano la “CILA”, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti indicati dalla legge, è punito ai sensi dell’art. 481 c.p.).

Il tecnico incaricato del progetto e dell’asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l’informazione scritta allo Sportello unico per l’edilizia.

Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere con un professionista qualificato appartenente alla stessa impresa costruttrice.

CILA - Interventi e opere edili realizzabili -

  • Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222).

o Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.

  • Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio. (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) - (Solo in questo caso con la CILA è possibile la modificazione della sagoma) -
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato. (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura. (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001)

CILA Ampliamento degli interventi realizzabili -

Con la nuova normativa, è stata sensibilmente aumentata la sfera d’impiego della CILA [1] , infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi NON ricompresi:

1) Nell’attività edilizia libera . (Art. 6 DPR 380/01, o legge regionale, e il Glossario: DM 2 marzo 18, all. 1)

2) In quelli che richiedono la SCIA normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01 o legge regionale).

3) In quelli che richiedono il Permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01 e legge regionale).

CILA Limitazione -

L’opera NON DOVRÀ INTERESSARE LE PARTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO e, in particolare, non dovrà portare modificazione ai parametri edilizi urbanistici, in altre parole:

  • alla volumetria complessiva [2] , (il volume utile “VU” di un’unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici utili “SU” dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la rispettiva altezza di piano “AP”);
  • al prospetto (fronte dell’edificio, rappresentazione grafica della parete esterna di una costruzione, veduta di ciò che sta davanti a chi guarda). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili) ;
  • alla sagoma (la sagoma di un edificio è il suo ingombro a terra, escludendo aggetti, balconi o simili). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili);
  • alla localizzazione dell’opera e distanze di confine;
  • al cambio di destinazione d’uso con opere e da una categoria all’altra, (si veda al riguardo la normativa regionale).

Con possibilità invece di modifica:

  • Alla superficie interna
  • Al volume interno –
  • Al numero delle unità immobiliari, (nel rispetto dei requisiti igienici sanitari).

Esempi lavori che NON devono riguardare l e PARTI STRUTTURALI dell’edificio:

Opere interne. Apertura o lo spostamento di porte interne. Diversa sistemazione dei locali.

Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.

Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici.

La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto.

Recinzioni, ecc.

CILA - Validità e durata -

Il testo unico dell’edilizia non parla della validità.

Gli altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, (escluse alcune regioni: Valle D’Aosta validità: SCIA, anni uno, ed Umbria, anni quattro).

Poiché non è possibile applicare il principio dell’assimilazione in via estensiva con le altre licenze edilizie, per stabilire il periodo di validità del titolo dal momento della presentazione, è necessario che la regione [3] (con legge) o l’amministrazione comunale stabilisca (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) la durata dell’atto (che normalmente è di tre anni) e la sanzione pecuniaria prevista in caso d’inosservanza.

La mancata previsione della validità del titolo non consente ovviamente l’accertamento sanzionatorio riguardante l’efficacia dell’atto.

CILA NOTAZIONI per il TITOLARE -

CILA - Presentazione -

La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato ANCI, (o regionale):

Uffici di presentazione

1. La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) i o trasmessa via e-mail o PEC, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

CILA - Acquisizione atti di assenso, se dovuti.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari, PRIMA della presentazione della CILA. È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla CILA da presentare al Comune.
  • Possibilità di richiedere che il Comune acquisisca gli atti necessari, CONTESTUALMENTE alla presentazione della CILA. L’interessato per le autorizzazioni comunque denominate che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione , rivolge richiesta allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
  • Anche in questo caso l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo l’acquisizione degli atti stessi.

CILA - Autocertificazione da allegare -

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.

CILA - Documentazione esclusa dall’autocertificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere , in conformità alla normativa regionale.
  • Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa comunitaria.

CILA - Inizio dei lavori -

Solo dopo la presentazione e avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori, (o periodo diverso indicato dalla regione [4] ).

Copia dell’atto consegnato, con prova certa della trasmissione, dovrà essere conservato nel luogo di lavoro, unitamente ad eventuali progetti e altri allegati, se dovuti riguardo alla tipologia dell’intervento, a disposizione degli organi di vigilanza.

Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.

CILA - Inizio lavori alla presenza di vincoli -

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

Se quest’ultima è negativa la comunicazione presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.

CILA - Comunicazione del nome dell’impresa -

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori), il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito.

La ditta che deve essere regolarmente iscritta nell’apposito registro, presso la Camera di Commercio, continua ad avere la responsabilità, secondo la scienza e la tecnica delle costruzioni dell’intervento edilizio secondo gli elaborati progettuali.

Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

La mancata indicazione del nome dell’impresa costruttrice che esegue i lavori edili rientranti fra quelli previsti (es.: manutenzione straordinaria e opere interne che NON riguardano le parti strutturali dell’edificio, compreso i lavori negli esercizi d’impresa), dovrebbe essere sanzionata come omessa comunicazione al Comune, ovvero con €. 1000 [5] , in quanto la stessa CILA risulta essere priva di un elemento essenziale.

CILA - Comunicazione di fine lavori -

La disciplina prevede altresì l’obbligo della dichiarazione di fine lavori (soprattutto per l’accatastamento) e considerato che si tratta di una nuova legislazione è necessario che l’adempimento sia prescritto e fissato, oltre che nello stampato che l’ufficio tecnico mette a disposizione del cittadino, anche da apposito atto del Comune (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) che comprenda anche l’indicazione della sanzione pecuniaria in caso d’inosservanza. (Se non è prevista dalla legge regionale)

La normativa stabilisce che lo Sportello unico provveda direttamente, con la dichiarazione di fine lavoro [6] , all’aggiornamento catastale, se dovuto, trasmettendo la documentazione pervenuta.

CILA - Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità -

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (CILA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (CILA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina.

CILA - Lavori in economia -

Lo stesso stampato unificato prevede la possibilità per l’interessato di svolgere opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore.

I lavori dovranno essere realizzati in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne nel rispetto della legislazione correlata, (es.: sicurezza, ecc.).

Dovranno essere opere che non riguardano parti strutturali, (es.: opere interne riguardanti pareti non portanti, pavimentazione, intonaco, marciapiede, ecc.) .

CILA - Titolo da esibire in cantiere

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della comunicazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché quanto previsto, in relazione ai lavori.

CILA - Cartello di cantiere

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via. Ricordando che:

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a CILA: costituisce violazione amministrativa al regolamento edilizio e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria.
  • Mentre la mancata sistemazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

CILA – Agibilità - Presentazione della Segnalazione certificata (SCA) -

Qualora sia prevista l’agibilità secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori (o altro tecnico abilitato), c he garantisce le condizioni di sicurezza , igiene, salubrità, staticità, sismicità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

CILA Sicurezza sul lavoro -

Nell’apposito stampato unificato (ANCI o regionale) il titolare dovrà dichiarare che l’intervento ricade, o meno, nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), con i necessari adempimenti relativi, ai rischi, all’entità del personale in cantiere, ai documenti di regolarità contributiva, alla notifica preliminare, all’impresa esecutrice, ecc.

CILA - Contributi – Oneri

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso, in quanto rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile, l’interessato allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, a firma di tecnico abilitato, in tal caso il committente deve eseguire il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).

CILA - Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Comunicazione d’Inizio attività (CILA), da corrispondere nel seguente modo ....................................................................................

CILA - ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO -

CILA - Ricevuta alla presentazione -

La disciplina prevede che all’atto della presentazione lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

CILA - Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento -

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

CILA - Verifica validità

Se la verifica è positiva e la comunicazione è conforme alla normativa, lo Sportello informa l’interessato della validità della stessa.

CILA - Richiesta di ulteriore documentazione -

Se nella verifica è accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperire, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso l’efficacia deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.

CILA (unica) e (CILA condizionata) - Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni -

Se per la validità della stessa sono necessarie altre CILA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste sono acquisite direttamente, ( compreso il DURC se dovuto) , anche attraverso la conferenza dei servizi.

In questo caso, come già detto, l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Il rilascio o il diniego degli atti devono essere comunicati al richiedente.

CILA - Elementi ostativi all’accettazione - Provvedimento di conformazione alle norme -

Nell’ipotesi che sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questa circostanza l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

CILA inidonea - Divieto di iniziare o proseguire i lavori –

La mancata conformazione, comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, riguardo alla tipologia dei lavori realizzati con comunicazione inidonea, delle sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, comprese quelle penali, se ricorrenti.

ATTENZIONE!

L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa CILA, o in difformità, (esclusa la tolleranza) anche nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

CILA - Autotutela del Comune -

L'efficacia può essere sospesa, anche in seguito all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Per abuso edilizio, in altre parole alla presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).

CILA - Aggiornamento catastale -

  • Per opera dello Sportello unico -

La CILA [7] con il progetto planimetrico dei lavori effettuati (che non hanno interessato le parti strutturali) a firma di un tecnico abilitato, sarà valida, con la comunicazione di fine lavori, anche ai fini dell’aggiornamento catastale, (se dovuto), nel qual caso lo Sportello Unico dell’edilizia dovrà inoltrare la documentazione all’Agenzia del Territorio.

  • Per opera dell’interessato -

È possibile anche al termine delle opere o interventi (es.: diminuzione/aumento delle unità immobiliari e opere interne che modificano la distribuzione dei locali, ecc.) entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori [8] , per il titolare dell’atto provvedere direttamente (o tramite il direttore dei lavori) alla denuncia di variazione catastale, con la comunicazione al Comune.

  • CILA che non abbisogna di accatastamento -

Se i lavori effettuati non abbisognano di accatastamento, il tecnico nella comunicazione di fine lavori dichiara che l’intervento non ha comportato modificazioni da richiedere l’aggiornamento catastale.

Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.

Adempimento obbligatorio da parte del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia locale/municipale) il cui inadempimento potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione o ritardo di atti d’ufficio.

 

CILA SISTEMA SANZIONATORIO –

CILA - Avvio del procedimento sanzionatorio -

L’ordinanza di sospensione dei lavori costituisce avviso di avvio di procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90).

Nel dispositivo dell’atto deve essere indicata tale condizione, oltre alle altre informazioni previste, compresa la nomina del responsabile del procedimento.

CILA - Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza o in difformità - (Art. 6/bis del DPR n. 380/01 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, in assenza, in parziale o totale difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva) costituisce violazione amministrativa.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito amministrativo.

Se accertato dalla polizia giudiziaria:

  • RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:
  • DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: Applicazione della sanzione pecuniaria (€. 1000, mentre se presentata spontaneamente a lavori in corso, €333, art. 6/bis DPR n. 380/01, salvo sia diversamente previsto dalla legge regionale).

Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la CILA o accettarla in sanatoria).

CILA - Sanzioni previste nel caso di opere in contrasto con gli strumenti urbanistici -

Se l’intervento risulta essere in contrasto con gli strumenti urbanistici costituisce: Reato edilizio. (Art. 44 DPR n. 380/01) (Es.: muretto di confine che non rispetta le distanze del confine stradale)

CILA - Disciplina nelle aree terremotate -

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

(Fra le altre disposizioni, è prevista, a tempo, la deroga all'articolo 146 del D. Lgs. n. 42/04, riguardante le autorizzazioni paesaggistiche ambientali)

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA o difformità DEL TITOLO ABILITATIVO: CILA

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria: “In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nella realizzazione di pareti interne per una diversa sistemazione dei locai, NON interessanti i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione alla volumetria complessiva, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva).

 

[1] Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale.

[2] Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.

[3] Nella regione Emilia R la validità è stata determinata in tre anni.

[4] Nella regione Emilia R., dopo 5 giorni.

[5] Non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 90 c. 9/c D. Lgs. n. 81/08 - Sicurezza nei cantieri - perché fa riferimento alle opere soggette a Permesso di costruire/SCIA.

[6] La legge non sanziona la mancata comunicazione di fine lavori. (Può essere prevista dalla regione o dal comune).

[7] La CILA, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate (Aggiornamento catastale).

[8] Art. 34-quinquies, c. 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9. 03. 2006, n. 80.

  • GLOSSARIO EDILE

    • Interventi edili e regime giuridico relativo
    • Titoli abilitanti necessari

    Fonte: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

    1. Il decreto [...] provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

    2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture [...] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi tabella “A” di cui all'articolo 2 del presente decreto.

    3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella “A”, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

    Avvertenza!

    Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che dovrebbe essere pubblicato prima della metà di febbraio 2017), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione.

    Attenzione!

    Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del territorio.

    Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere disciplinati in modo diverso.

    Il glossario che segue, di profilo nazionale,non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.

    Attenzione!

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse.

    Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della complessa normativa edilizia.

Normative:

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 nel 25 novembre 2016 e dell’art. 10 c. 1/c L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Nel rispetto della disciplina sottonotata, è possibile la realizzazione delle:

Normative di riferimento:

  • D. L. del 7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.  

Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 nel 25 novembre 2016 e dell’art. 10 c. 1/c L. n. 120/2020”) cui fa riferimento la normativa suddetta.
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Nel rispetto della disciplina edilizia[1] è possibile la realizzazione delle:

e-bis) opere STAGIONALI e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, CONTINGENTI e TEMPORANEE, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a CENTOTTANTA giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa COMUNICAZIONE (CIL) di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL”) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, nella seconda della contingenza e nella terza della temporaneità, per una situazione transitoria.

Si ha:

  • La STAGIONALITÀ quando una struttura viene ripetutamente installata negli anni e rimossa al termine della stagione.
  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • La TEMPORANEITÀ è la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 180 gg.

Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio.
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo delle opere stagionali, contingenti e temporanee

  • Massimo 180 giorni dalla presentazione della “CIL” COMUNICAZIONE.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo la struttura in conformità agli strumenti urbanistici).

TIPOLOGIA DELLE OPERE CHE SI POSSONO REALIZZARE CON LA NUOVA NORMATIVA (DECRETO “COESIONE”) CON LA “CIL” COMUNICAZIONE:

CREAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI TEMPORANEI

PREVISTI NEL DECRETO “COESIONE”

D. L. del 7 maggio 2024, n. 60 (art. 32 c. 2/bis) convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione)

Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024

Fine di validità del provvedimento 31 dicembre 2026

L’art.32 c.2/bis introduce una disposizione transitoria, facendo riferimento all’art.6 c.1 lettera “e/bis del Testo Unico, che considera, fino al 31 dicembre 2026, come attività di edilizia libera, (comunque con CIL – Comunicazione al Comune) le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti auto[2], (con eventuali atti d’assenso, se necessari).

In altre parole:

  • Predisposizione di aree di parcheggio[3] destinate all’uso collettivo (in terreno privato o pubblico[4]) senza opere edili, che vengono realizzate in occasione di particolari esigenze, dove è prevista una partecipazione molto numerosa di pubblico, (es.: esigenze balneari, siti archeologici e culturali, parchi, raduni, manifestazioni, spettacoli, concerti, ecc.).
  • Posti auto (a sviluppo orizzontale (in superficie, a raso o a livello), le cui dimensioni medie dello stallo dovrebbero essere pari a circa 5 m di lunghezza per 2.50 di larghezza.
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con segnaletica, barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto dell’orografia e della vegetazione esistente[5].
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (D. Lgs. n. 42/04 art. 146 e DPR n. 31/17). Non è richiesta altresì neanche la valutazione d’impatto ambientale. (D. Lgs. n. 152/2006, parte seconda)

Altre opere che è possibile anche ora realizzare grazie alla vecchia normativa, con la “CIL” COMUNICAZIONE:

OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI ED OPERE TEMPORANEE

PREVISTE NEL GLOSSARIO
DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis)

(D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 Allegato 1 – Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:

  • Non di limitate dimensioni, altrimenti sarebbe un intervento libero. È necessario però, verificare al riguardo, la normativa regionale e comunale, che può prevedere anche la superficie.
  • Dovrebbe riguardare l’installazione su suolo privato e su suolo pubblico, o aperto al pubblico (con regolare concessione del suolo).
  • Vi possono rientrare anche le seguenti pertinenze (o lavori) se dirette a soddisfare esigenze stagionali, contingenti e temporanee, che altrimenti potrebbero essere soggette a titolo abilitante, come per esempio:
  • Baracca.  Baraccamento. Box in metallo.
  • Capanno. Casotto. Chiosco.
  • Gazebo con tetto rigido.
  • Opere necessarie per eliminazione di un pericolo immediato.
  • Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida.
  • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale)
  • Puntellamento e consolidamento - Tettoia. Recinzione.
  • ecc. ecc.
  • Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:

  • Stand, banchi, chioschi, allestimenti, ecc. con le autorizzazioni di settore, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso.
  • Impianti che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: fiere, raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione del suolo.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:

  • Toelette, bagni chimici, (in area privata e pubblica) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità, (es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.), o in occasione di lavori edili urgenti, lavori stradali, per riparazione guasti, ecc.
  • Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
  • Dovrebbe riguardare la collocazione su suolo privato, mentre l’installazione su suolo pubblico, o d’uso pubblico abbisogna della concessione specifica.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:

  • Impianti in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare la collocazione sia sul suolo pubblico, (con concessione), che quello privato.
  • Anche se a carattere temporaneo, secondo le dimensioni, potrebbe essere necessario il titolo abilitativo (CILA), dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza degli impianti.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:

  • Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.) Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione).
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente

(Le norme del Decreto “Coesione” si sovrappongono a queste praticamente identiche già previste)

(Numero 58 del Glossario) -

  • Predisposizione di aree di parcheggio (con eventuali atti d’assenso, se necessari), destinate all’uso collettivo (in terreno privato o pubblico) senza opere edili, che vengono realizzate in occasione di particolari esigenze, dove è prevista una partecipazione molto numerosa di pubblico, (esigenze balneari, siti archeologici e culturali, parchi, raduni, manifestazioni, spettacoli, concerti, ecc.).
  • Posti auto (a sviluppo orizzontale, in superficie, a raso o a livello), le cui dimensioni medie dello stallo dovrebbero essere pari a circa 5 m di lunghezza per 2.50 di larghezza.
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con segnaletica, barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto dell’orografia e della vegetazione esistente.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la Comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (D. Lgs. n. 42/04 art. 146 e DPR n. 31/17). Non è richiesta altresì neanche la valutazione d’impatto ambientale. (D. Lgs. n. 152/2006, parte seconda) (Modifica prevista nel Decreto “Coesione”)

Dal 1° gennaio 2027:

  • Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”)

Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni)

(Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:

Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –

  • È stato inserito nella normativa il periodo stagionale dell’occupazione e degli impianti delle cosiddette strutture leggere amovibili, quindi di fatto rinnovabile ogni anno, anche in assenza delle condizioni di contingibilità.

Esempio opere:

  • Strutture in genere poste all'esterno (es: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici, cabine, ecc.

Durata delle opere

  • Massimo 180 gg.

Montaggio e smontaggio

  • Trova altresì sottolineatura nella norma il fatto che il termine suddetto comprende anche le opere di montaggio e smontaggio dell’impianto, dalla data della presentazione.

Rispetto delle norme di sicurezza e di settore

  • È però sempre richiesto per l’installazione stessa dell’impianto temporaneo, il rispetto delle norme riguardanti la l’occupazione del suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza, l’antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina correlata vigente.

Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –

  • L’inizio dei lavori è consentito solamente con l’invio allo Sportello unico, tramite l’apposito stampato unificato, della citata Comunicazione “CIL”, senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione, così come quella della fine dei lavori di smontaggio della struttura.

Lavori in economia

  • Le opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, potranno essere effettuate in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne, (es.: un parcheggio provvisorio, un piccolo gazebo).

Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali, contingenti e temporanee

La Comunicazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale).

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Sportello unico per l’edilizia (SUE) (Che rimane titolare della funzione)

La Comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, (altro) nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

  • Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

La Comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, (altro) nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se dovuti, vi è l’obbligo per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE “CIL” da presentare. (Non vi provvede direttamente all’acquisizione il Comune).
  • La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa.
  • Ne deriva, come già accennato, che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.

Obbligo della COMUNICAZIONE di fine lavori al Comune

L’interessato ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Ricevuta la COMUNICAZIONE “CIL” procede all’avvio del procedimento.
  • La disciplina prevede che al ricevimento della COMUNICAZIONE “CIL” lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -

  • Nell’ipotesi che la COMUNICAZIONE “CIL” sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza delle citate condizioni richieste o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di iniziare o proseguire i lavori

  • La mancata conformazione della COMUNICAZIONE “CIL” comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori per le strutture o impianti (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nell’ipotesi d’inosservanza, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con atto inidoneo, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale/CILA/PAS, ecc.: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione.
  • Validità: 180 giorni dalla data di presentazione. (Compreso lo smontaggio)

Per la creazione dei parcheggi temporanei (secondo le regole del Decreto “Coesione”) la possibilità di realizzazione viene meno il 31 dicembre 2026.

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  • Mancata COMUNICAZIONE CIL” al Comune e mancata COMUNICAZIONE di fine lavori
  • L’esecuzione di opere IN condizioni di contingibilità (dimostrabile) senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: gazebo, aree di parcheggio provvisorio, servizi igienici mobili, ecc.)
  • L’esecuzione di opere STAGIONALI, soggette dal punto di vista edilizio, secondo la legislazione a COMUNICAZIONE “CIL”, senza la presentazione della stessa, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: baracca, chiosco, per la vendita di frutta stagionale, in area privata, ecc.).
  • La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria[6].
  • L’esecuzione di opere NON in condizioni di contingibilità con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, è soggetta a sanzione indicata dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti eventualmente dalla regione).
  • Il mantenimento della struttura oltre il periodo previsto (180 gg. dalla data di COMUNICAZIONE “CIL”) è soggetto alla sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una struttura soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino nei casi previsti eventualmente dalla regione).

Applicazione delle norme correlate di settore

Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia

L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa specifica.

Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.

Avvertenza:

A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questo riassunto di sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

 

[1] Art. 6 primo comma. DPR n. 380/01 (Attività edilizia libera). “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico….”

 

[2] In particolare, la legge specifica che, “nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco”.

[3] Va considerato altresì che già il Glossario prevede la possibilità di creare aree di parcheggi provvisori, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58) – (Si veda poco oltre)

[4] Se il privato organizza il parcheggio su area pubblica, prima deve ottenere la concessione del suolo.

[5] ATTENZIONE! Eventuali sbancamenti rilevanti del terreno sono soggetti a titolo abilitativo edilizio.

[6] In alcune regioni è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc.

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL” o CAL) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, e nella seconda della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.

In altre parole si ha:

  • La STAGIONALITÀ quando una struttura viene ripetutamente installata negli anni e rimossa al termine della stagione.
  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • La TEMPORANEITÀ è la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 180 gg. (Prima 90 gg. termine modificato dal Decreto Semplificazioni).

Precarietà delle opere e interventi edilizi

Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente provvisorio. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere. 

All’interno di queste condizioni si collocano gli impianti e strutture libere ma assoggettate obbligatoriamente alla comunicazione d’inizio lavori.

Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio.
  • Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni degli impianti e strutture).
  • Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04, si veda più avanti).
  • Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.

Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo delle opere stagionali e contingenti temporanee

  • Massimo 180 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure regolarizzate, con il titolo abilitativo, (secondo la struttura in conformità agli strumenti urbanistici).

OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI E TEMPORANEE

PREVISTE NEL GLOSSARIO

(DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis)

(D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 –

(Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:

  • Non di limitate dimensioni, altrimenti sarebbe un intervento non assoggettato a Comunicazione. È necessario però, verificare al riguardo, la normativa regionale e comunale, che può prevedere anche la superficie.
  • Dovrebbe riguardare l’installazione su suolo privato e su suolo pubblico, o aperto al pubblico (con regolare concessione).
  • Vi possono rientrare anche le seguenti pertinenze (o lavori) se dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, che altrimenti potrebbero essere soggette a titolo abilitante, come per esempio:
    • Baracca.  Baraccamento. Box in metallo.
    • Capanno. Casotto. Chiosco.
    • Gazebo con tetto rigido.
    • Opere necessarie per eliminazione di un pericolo immediato.
    • Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida.
    • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale)
    • Puntellamento e consolidamento - Tettoia. Recinzione.
    • ecc. ecc.
  • Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.
  • Se l’intervento temporaneo viene effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:

  • Stand, banchi, chioschi, allestimenti, ecc. con le autorizzazioni di settore, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso.
  • Impianti che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: fiere, raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione del suolo.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:

  • Toelette, bagni chimici, (in area privata e pubblica) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità, (es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.), o in occasione di lavori edili urgenti, lavori stradali, per riparazione guasti, ecc.
  • Devono essere rispettate le norme igieniche e sanitarie.
  • Dovrebbe riguardare la collocazione su suolo privato, mentre l’installazione su suolo pubblico, o d’uso pubblico abbisogna della concessione specifica.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste.      

Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:

  • Impianti in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.)
  • Dovrebbe riguardare la collocazione sia sul suolo pubblico, (con concessione), che quello privato.
  • Anche se a carattere temporaneo, secondo le dimensioni, potrebbe essere necessario il titolo abilitativo (CILA), dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza degli impianti.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune (Sportello unico per l’edilizia) la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:

  • Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni, festeggiamenti, competizioni, ecc.) Dovrebbe riguardare l’esposizione in area privata o su suolo pubblico, o area privata aperta al pubblico (con regolare concessione).
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • L’assenza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che i lavori o le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie amministrative, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”)

Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58 del Glossario) - Note:

  • Predisposizione di aree di parcheggio, (in terreno privato e pubblico, in quest’ultima ipotesi con concessione) senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, prevista dagli strumenti urbanistici, che vengono realizzate in occasione di particolari manifestazioni importanti, non programmate, dove è prevista una partecipazione di pubblico fuori dalla normalità. (Es.: raduni, manifestazioni)
  • È consentita la regolamentazione della viabilità, nel parcheggio (sempre secondo le regole del codice della strada), la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.
  • Allo scadere del periodo indicato l’interessato deve inviare al Comune la comunicazione di fine lavori, nello stampato unificato.
  • La mancanza delle condizioni tese a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, comporta che le opere risultano essere abusive, assoggettabili quindi alle sanzioni pecuniarie, se previste, come abuso edilizio, in assenza di titolo abilitante.

Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”)

Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni)

(Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:

 

Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –

  • È stato inserito nella normativa il periodo stagionale dell’occupazione e degli impianti delle cosiddette strutture leggere amovibili, quindi di fatto rinnovabile ogni anno, anche in assenza delle condizioni di contingibilità.

Esempio opere:

  • Strutture in genere poste all'esterno (es: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici, cabine, ecc.

Durata delle opere

  • È stata modificata la durata per il mantenimento delle stesse opere, che passa da 90 gg. a 180 gg.

Montaggio e smontaggio

  • Trova altresì sottolineatura nella norma il fatto che il termine suddetto comprende anche le opere di montaggio e smontaggio dell’impianto, dalla data della presentazione.

Rispetto delle norme di sicurezza e di settore

  • È però sempre richiesto per l’installazione stessa dell’impianto temporaneo, il rispetto delle norme riguardanti la l’occupazione del suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza, l’antincendio, le condizioni igienico-sanitarie, la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi ed alla disciplina correlata vigente.

Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –

  • L’inizio dei lavori è consentito solamente con l’invio allo Sportello unico, tramite l’apposito stampato unificato, della citata Comunicazione “CIL”, senza l’obbligo di rivolgersi ad un tecnico abilitato per una qualche dichiarazione o asseverazione, così come quella della fine dei lavori di smontaggio della struttura.

Lavori in economia

  • Le opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, potranno essere effettuate in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne, (es.: un parcheggio provvisorio, un piccolo gazebo).

Obbligo di un’impresa specializzata

  • Se l’intervento si riferisce a strutture che interessano le discipline di settore, ove vi è la necessità di garantire le condizioni di sicurezza riguardante la pubblica incolumità e quella degli impianti, necessità invece il ricorso ad un’impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, (es. gazebo e tensostruttura di rilevanti dimensione, chiosco chiuso, ecc.)

ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

Se l’installazione interessa un’area pubblica con vincolo paesaggistico, non abbisogna di autorizzazione, se su suolo pubblico, con i limiti qui sotto indicati.

 

Strutture amovibili in area protetta dal punto di vista paesaggistico culturale -

(Art. 10 c. 5, legge n. 120/2020 che ha convertito il Decreto Semplificazioni”)

 

Titolo abilitativo edilizio

  • Molte di queste strutture sono soggette a “CIL”, secondo le dimensioni e le caratteristiche, (come per esempio: i gabinetti chimici, tensostrutture, gazebo, cabine, ecc.).
  • Altre a CILA (pertinenza) ed anche ancora al “Permesso di costruire/SCIA super, (come per esempio il dehors, ecc.).

 

Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione paesaggistica – culturale –

  • L’installazione, con impianti ed elementi relativi, di strutture amovibili, nelle “pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”, di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g) del D. Lgs.  n. 42/04, in condizioni di sicurezza non abbisogna di autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo.
  • Ne deriva che non necessita neanche dell’autorizzazione paesaggistica semplificata. DPR n. 31del 2017 – All. “B” punto: B25)
  • Esempio opere: verande e strutture in genere poste all'esterno (es: dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico - ricettive, sportive o del tempo libero. 
  • Installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione consistenti in opere di carattere stagionale e al servizio della balneazione, quali ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine, ecc.

 

 

Occupazione di suolo pubblico con concessione

  • Se la posa in opera di elementi avviene su area pubblica o privata gravata dalla servitù di pubblico passaggio è tuttavia necessaria la concessione del suolo previo pagamento dell’occupazione, o comunque secondo le indicazioni delle regioni e comuni.

Occupazione di suolo privato

  • L’intervento sul suolo privato è comunque soggetto ad autorizzazione amministrativa per l’ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti o bevande, per i pubblici esercizi o di vendita per i negozi.

Rispetto delle norme correlate all’occupazione

  • Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Occupazioni non consentite

Da questo provvedimento restano però escluse le aree le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prossimi ai siti archeologici ed altre zone di particolare valore storico ed artistico da individuare negli strumenti urbanistici comunali

Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali e contingenti temporanee

La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Sportello unico per l’edilizia (SUE) (Che rimane titolare della funzione)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

  • Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se dovuti, vi è l’obbligo per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE “CIL” da presentare. (Non vi provvede direttamente il Comune).
  • La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa.
  • Ne deriva, come già accennato, che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.
  • Obbligo della COMUNICAZIONE di fine lavori al Comune

L’interessato, ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”

  • Ricevuta la COMUNICAZIONE “CIL” procede all’avvio del procedimento.
  • La disciplina prevede che al ricevimento della COMUNICAZIONE “CIL” lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.
  • Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:
    • Dell’amministrazione competente.
    • Della persona responsabile del procedimento.
    • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -

  • Nell’ipotesi che la COMUNICAZIONE “CIL” sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza delle citate condizioni richieste o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Divieto di iniziare o proseguire i lavori

  • La mancata conformazione della COMUNICAZIONE “CIL” comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori per le strutture o impianti (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nell’ipotesi d’inosservanza, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con atto inidoneo, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale/CILA/PAS: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione.
  • Validità: 180 giorni dalla data di presentazione. (Compreso lo smontaggio)

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.

La mancata esibizione della “CIL” è sanzionata dal regolamento edilizio nell’articolo specifico che fa riferimento alla documentazione da tenere nei luoghi dei lavori.

Cartello di cantiere per le opere stagionali e contingenti

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  • Mancata COMUNICAZIONECIL” al Comune e mancata COMUNICAZIONE di fine lavori
  • L’esecuzione di opere IN condizioni di contingibilità (dimostrabile) senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: gazebo, aree di parcheggio provvisorio, servizi igienici mobili, ecc.)
  • L’esecuzione di opere STAGIONALI, soggette dal punto di vista edilizio, secondo la legislazione a COMUNICAZIONE “CIL”, senza la presentazione della stessa, o della COMUNICAZIONE di fine lavori, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale, (es.: baracca per la vendita di frutta stagionale, in area privata, ecc.).
  • La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (In alcune regioni però è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc.)
  • L’esecuzione di opere NON in condizioni di contingibilità con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE “CIL”, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti eventualmente dalla regione).
  • Il mantenimento della struttura oltre il periodo previsto (180 gg. dalla data di COMUNICAZIONE “CIL”) è soggetto alla sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una struttura soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, (ovvero 1000 €, o legge regionale), con la rimessa in pristino nei casi previsti eventualmente dalla regione).

Applicazione delle norme correlate di settore

Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.

 

Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia

L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa)

Disciplina della COMUNICAZIONE “CIL” nelle aree terremotate

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.

Precede il verbale di inottemperanza alla demolizione e ripristino nel caso di:
- Ristrutturazione edilizia in assenza del titolo abilitativo o in totale difformità. (853610.d.6.d)
- Opera realizzata in parziale difformità dal titolo abilitativo. (853610.d.13.f)

PRATICA COD. 22216S.90
  • Collegamenti con gli stampati per un primo indirizzo operativo

  • A-N - ATTIVITÀ EDILIZIA COMPLETAMENTE LIBERA

  • GLOSSARIO EDILE

    • Interventi edili e regime giuridico relativo
    • Titoli abilitanti necessari

    Fonte: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

    1. Il decreto [...] provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

    2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture [...] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi tabella “A” di cui all'articolo 2 del presente decreto.

    3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella “A”, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

    Avvertenza!

    Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che dovrebbe essere pubblicato prima della metà di febbraio 2017), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione.

    Attenzione!

    Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del territorio.

    Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere disciplinati in modo diverso.

    Il glossario che segue, di profilo nazionale,non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.

    Attenzione!

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse.

    Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della complessa normativa edilizia.