Modulistica
La Legge 9 gennaio 1989, n. 13, ha previsto l'erogazione di contributi a favore delle persone con disabilità per realizzare interventi volti al superamento delle barriere architettoniche che si trovano in edifici privati, costruiti prima dell'entrata in vigore della legge in questione. I contributi sono erogati al netto dell’IVA e sulla base della spesa effettivamente sostenuta, ma non possono comunque superare l’importo risultante dal preventivo di spesa indicato nella domanda. L'erogazione dell’aiuto avviene dopo l'esecuzione dell'opera e in base alle fatture debitamente pagate.
Questo Comune ha istituito delle borse di studio, erogate sulla base di risorse proprie o fornite da sponsor privati, per premiare gli studenti residenti sul proprio territorio e risultati più meritevoli nell’anno precedente.
L’erogazione di tali contributi avviene sulla base di apposito Regolamento e segue le specifiche del bando che viene pubblicato annualmente nel mese di agosto.
A CHI SI RIVOLGE
La prestazione si riferisce a studenti delle seguenti categorie:
- iscritti a scuole statali secondarie di primo grado o licenziati da esse e iscritti a scuole secondarie di secondo grado;
- iscritti a scuole statali secondarie di secondo grado o diplomati da esse e iscritti a università statali o non statali riconosciute, o a corsi di specializzazione post-diploma;
- iscritti all’università, statale o non statale riconosciuta, o a corsi di specializzazione post-diploma.
La valutazione riguarderà sempre la votazione media dell’anno precedente o del percorso accademico, decurtata in caso di bocciatura o annualità fuori corso, e potrà prevedere anche l’ulteriore richiesta di produrre elaborati inediti o già realizzati nel corso dell’anno oggetto di considerazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta va presentata, utilizzando l’apposita modulistica che prevede la dichiarazione di fatti riguardanti la carriera scolastica/accademica dello studente, nei periodi e secondo le modalità specifiche che saranno comunicate con apposito avviso/bando annuale sul sito web.
Per gli studenti minorenni, l’istanza deve essere formulata da un soggetto che eserciti la responsabilità genitoriale (o dal tutore).
Le dichiarazioni fornite saranno oggetto di verifiche e comportano l’assunzione di responsabilità da parte dell’istante relativamente alla loro correttezza e veridicità.
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Secondo le modalità previste nel bando annuale e attraverso apposita commissione, saranno prodotte graduatorie distinte per cicli scolastici, procedendo successivamente ad erogare i contributi nel numero e sulla base degli importi determinati nel bando.
INFORMAZIONI UTILI
Il bando è pubblicato usualmente attorno al mese di agosto, si consiglia di verificare con regolarità il sito web comunale per le specifiche informative.
Per informazioni generali è sempre possibile contattare l’Ufficio Scuola.
Per altre forme di sostegno al reddito si invita a contattare l’Ufficio Servizi alla Persona/Servizi sociali richiedendo un appuntamento.
È un contributo erogato dall’INPS relativo al pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
Dal 2020 l’importo del beneficio viene stabilito in base all’ISEE minorenni, in corso di validità, riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione.
Il decreto legge del 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci) ha previsto specifici adempimenti vaccinali nella fascia di età fra i 0 e i 16 anni.
La Legge n 119/2017 prevede che, in seguito alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, sia comminata una sanzione amministrativa pecuniaria e non sia consentito l’accesso del minore non vaccinato ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia ivi incluse quelle private non paritarie.
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Storico anni precedenti
La legge di bilancio 2019 ha previsto che fino al 31 dicembre 2021, per le partecipazioni nelle società che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente sono disapplicati:
• l’obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria;
• il divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni.
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Il modello contiene una guida per la realizzazione del grafico delle relazioni tra Ente e società partecipate (scheda 02.03 del file)
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Documentazione Portale Tesoro
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Ai sensi dell'art. 17 del D. L. 90/2014, devono essere acquisiti anche i dati necessari per quanto riguarda il censimento annuale delle partecipazioni in società e in soggetti di forma non societaria. Similmente all'anno scorso, l'acquisizione di queste informazioni avverrà tramite l'applicativo Partecipazioni. A tal fine, si rende disponibile la Scheda Partecipazione relativa al censimento delle forme non societarie, nonché delle forme societarie per le Amministrazioni non soggette al TUSP.
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Analogamente allo scorso anno, attraverso l’applicativo Partecipazioni saranno acquisiti, contestualmente e in maniera integrata, anche i dati richiesti ai fini dei rappresentanti in organi di governo di società o enti, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014. Pertanto, si mette a disposizione la Scheda Rappresentante.
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Modello alternativo, pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della funzione pubblica
Ai sensi della Legge del 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. Detta autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza.
Analoga autorizzazione può essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai soggetti affidatari agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. Anche in questo caso detta autorizzazione esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività scolastiche.
Le autorizzazioni hanno efficacia per l’intero anno scolastico, ferma restando la possibilità di revoca. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.