Normativa
Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963
Art. 1 - I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963
Art. 2 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)
Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963
Art. 2 bis - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)
Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963
Art. 3 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)
Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963
Art. 4 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)
Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963
Art. 5 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)
Commercio
Legge Ordinaria n. 161 del 14/02/1963
Disciplina dell'attivita' di barbiere, parrucchiere ed affini.
Ragioneria Tecnico LL. PP. Affari generali
Decreto legge n. 187 del 12/11/2010