Normativa
Legge Ordinaria n. 153 del 09/05/1975
Art. 59 - Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attivita' di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70 per cento delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attivita' approvati e controllati dalla regione.
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Art. 60 - Per l'assunzione e la utilizzazione, ai sensi degli articoli 48 e
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Art. 61 - Per lo svolgimento di corsi di qualificazione professionale per
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Art. 62 - Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste presentera'
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Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura.
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TITOLO I OBIETTIVI DELLA LEGGE - TITOLO I OBIETTIVI DELLA LEGGE
Legge Ordinaria n. 153 del 09/05/1975
Art. 1 - La presente legge ha lo scopo di dare piena applicazione alle
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Art. 2 - Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni a statuto
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Art. 3 - Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge,
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