Normativa
Legge Ordinaria n. 153 del 09/05/1975
Sezione V PRINCIPI E LIMITI PER L'EMANAZIONE DI NORME REGIONALI - Sezione V PRINCIPI E LIMITI PER L'EMANAZIONE DI NORME REGIONALI
Legge Ordinaria n. 153 del 09/05/1975
Art. 31 - Le regioni, nell'emanazione delle norme di propria competenza nel settore delle strutture aziendali agrarie e fondiarie devono attenersi ai principi ed ai limiti stabiliti dall'articolo 14 della direttiva comunitaria n. 159 del Consiglio delle Comunita' europee del 17 aprile 1972.
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Art. 32 - Per il conseguimento delle finalita' di cui al punto b)
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Art. 34 - Hanno altresi' titolo alla indennita' per la cessazione
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Art. 35 - Per gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 32, ai fini
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Art. 36 - Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti
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Art. 37 - La concessione dell'indennita' di cui agli articoli precedenti e'
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