Normativa
Decreto Presidente della Repubblica n. 3 del 10/01/1957
Art. 88 - (Reintegrazione dell'impiegato assolto in sede di giudizio penale di revisione)
Decreto Presidente della Repubblica n. 3 del 10/01/1957
Art. 89 - (Reintegrazione dell'impiegato prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare)
Decreto Presidente della Repubblica n. 3 del 10/01/1957
Art. 90 - (Premorienza dell'impiegato alla sentenza di assoluzione in sede di revisione)
Decreto Presidente della Repubblica n. 3 del 10/01/1957
CAPO II Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale - CAPO II Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
Decreto Presidente della Repubblica n. 3 del 10/01/1957
Art. 91 - (Sospensione cautelare obbligatoria)
Decreto Presidente della Repubblica n. 3 del 10/01/1957
Art. 92 - (Sospensione cautelare facoltativa)
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Art. 93 - (Esclusione dagli esami e dagli scrutini)
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Art. 94 - (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari)
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