Legge Ordinaria n. 847 del 27/05/1929 - Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio. (029U0847)
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- Norma completa
- Capo I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice civile (IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL CAPO I
- Art. 1 - (IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)
- Art. 2 - (IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)
- Art. 3 - (IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)
- Art. 4 - (IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)
- CAPO II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico
- Art. 5 - Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.
- Art. 6 - Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.
- Art. 7 - Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
- Art. 8 - Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.
- Art. 9 - L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
- Art. 10 - Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.
- Art. 11 - La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.
- Art. 12 - Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
- Art. 18 - Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione puo' aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
- Art. 14 - La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
- Art. 15 - Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.
- Art. 16 - La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.
- Art. 17 - La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, o il provvedimento, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.
- Art. 18 - La disposizione dell'art. 116 del Codice civile e' applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullita' del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.
- Art. 19 - Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
- Capo III. Disposizioni generali e transitorie
- Art. 20 - Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile e' parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.
- Art. 21 - La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
- Art. 22 - Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullita' del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalita' di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullita' fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile.
- Art. 23 - Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.