Decreto legge n. 132 del 12/09/2014 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
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- Norma completa
- Capo I Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Emana il seguente decreto-legge:
- Capo II Procedura di negoziazione assistita da ((uno o piu' avvocati))
- Art. 2 - Convenzione di negoziazione assistita da ((uno o piu' avvocati))
- Art. 3 - Improcedibilita'
- Art. 4 - Non accettazione dell'invito e mancato accordo
- Art. 5 - Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
- Art. 6 - Convenzione di negoziazione assistita da ((uno o piu' avvocati)) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
- Art. 7 - ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162))
- Art. 8 - Interruzione della prescrizione e della decadenza
- Art. 9 - Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
- Art. 10 - Antiriciclaggio
- Art. 11 - Raccolta dei dati
- Capo III Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio
- Art. 12 - Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.
- Capo IV Altre misure per la funzionalita' del processo civile di cognizione
- Art. 13 - Modifiche al regime della compensazione delle spese
- Art. 14 - Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione
- Art. 15 - ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162))
- Art. 16 - Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.
- Capo V Altre disposizioni per la tutela del credito nonche' per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali
- Art. 17 - Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti
- Art. 18 - Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
- Art. 19 - Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo
- Art. 19-bis - (( (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere). ))
- Art. 20 - a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
- Capo VI Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria
- Art. 21 - Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati
- Art. 21-bis - (( (Istituzione dell'ufficio del giudice di pace di Ostia e ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra). ))
- Capo VII Disposizioni finali
- Art. 22 - (( (Disposizioni finanziarie). ))
- Art. 23 - Entrata in vigore
- Allegato 1 - Entrata in vigore
- Allegato 2 - Entrata in vigore
- Allegato 3 - Entrata in vigore