Modulistica
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche sono le seguenti:
- autorizzazione dell’attività per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
- Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
- bozza di relazione tecnica;
- bozza di piano di emergenza;
- delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina;
- comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
- Scia temporanea per partecipazione mercati;
- Scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
- ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.
DESTINATARI
Soggetti che intendo organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti.
DESCRIZIONE
Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.
L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.
L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all'aperto.
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.
Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall’articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all’autorità di pubblica sicurezza di subordinare l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l’esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all’aperto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) ;
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.Lgs n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.M. 19 agosto 1996;
- D.P.R. n. 151 del 1.8.2011;
- Legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
- D.P.C.M. 14.11.1997.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, è normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Rispetto ai requisiti soggettivi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs N.159/2011 (Legge antimafia) [1] |
Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011 |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [2] |
Artt. 11 e 92, TULPS |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Artt. 67 e 85, D.Lgs N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale |
Art. 2, c.2, D.Lgs N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [3]
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA (A PENA DI IRRICEVIBILITÀ) IN RIFERIMENTO AD EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI:
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AD EVENTI CHE SI PROTRAGGONO OLTRE LE ORE 24 DAL GIORNO DI INIZIO O CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
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1. Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:
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2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi; o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW); o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW); o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW). |
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3. Documentazione tecnica ai fini della sicurezza:
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4. Documentazione tecnica ai fini di sicurezza strutturale:
o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate; o i carichi e sovraccarichi considerati; o le modalità di ancoraggio e/o controvento; o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.) |
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Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
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Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
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Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11).
Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 [4] e 92 [5] del TULPS (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.
Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[4] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[5] Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Linee guida
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Sicurezza
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Scia e richieste di autorizzazione
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Autorizzazioni
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Procedimenti e ordinanze
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:
- avvio;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.
DESCRIZIONE
Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.
Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:
CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:
Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;
Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:
a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;
Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.
CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.
In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.
CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:
Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);
Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).
In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;
Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.
Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.
Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.
Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.
Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):
- Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
- Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
- Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).
Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.
Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Specifiche discipline regionali;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali |
Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3] |
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5] |
Tulps (R.D. n. 773/1\931) |
Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6] |
Normative di sicurezza settoriali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7] |
D.lgs. N. 81/2008 |
Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8] |
Art.124, d.lgs. 152/2006 |
Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi |
D.lgs. 152/2006 |
Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9] |
D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “... |
Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10] |
D.p.r. n. 151/2011 |
Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti |
L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità) |
Sempre |
q |
Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre |
q |
Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità) |
Sempre |
q |
Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti |
Sempre |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).
Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.
Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
-
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Piscine di categoria A, sono le seguenti:
- avvio;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di piscina.
DESCRIZIONE
Per piscine, s’intendono i complessi attrezzati per la balneazione, con la presenza di una o più vasche artificiali utilizzate per l’offerta al pubblico, finalizzate all’addestramento all’attività natatoria, alle gare sportive, ad attività ricreative, formative e/o terapeutiche, esercitate nell’acqua contenuta nelle vasche stesse.
Ai sensi della Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003), le piscine si inquadrano come segue:
CATEGORIA A: piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica che, in base alle caratteristiche gestionali, possono essere distinte in:
Gruppo a1) - Piscine con accesso di pubblico indifferenziato a pagamento;
Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo (inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci), quali ad esempio:
a2.1 - pubblici esercizi; a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche; a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.; a2.4 - palestre, centri estetici e simili; a2.5 – circoli privati, associazioni;
Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.
Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più dei precedenti gruppi.
CATEGORIA B: piscine di condomìni, destinate solo ad uso privato degli aventi titolo e loro ospiti.
In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:
Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomìni, superiori a quattro unità abitative.
Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomìni, fino a quattro unità abitative.
CATEGORIA C: Piscine interne a strutture di cura, riabilitazione, termali, con disciplina specifica.
In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali si distinguono le seguenti tipologie:
Tipologia 1, Piscine scoperte (complessi con vasche non confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 2, Piscine coperte (complessi con vasche confinate in strutture chiuse permanenti);
Tipologia 3, Piscine di tipo misto (complessi con vasche scoperte e coperte utilizzabili anche contemporaneamente);
Tipologia 4, Piscine di tipo convertibile (complessi con uno o più vasche, nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche).
In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:
Tipo a: Vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono le attività natatorie in conformità al genere e a livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);
Tipo b: Vasche per tuffi ed attività subacquee, destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l’esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne i tuffi;
Tipo c: Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
Tipo d: Vasche per bambini, con requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità ≤60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
Tipo e: Vasche polifunzionali, con caratteri morfologico-funzionali che consentono l’uso contemporaneo per attività diverse o con requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
Tipo f: Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.
Tipo g: Vasche per usi terapeutici (curativi e riabilitativi), con requisiti morfologico-funzionali e dotazione di attrezzature specifiche per l’esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario.
Tipo h: Vasche per usi termali, in cui l’acqua è utilizzata come mezzo terapeutico per le sue caratteristiche fisico – chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l’esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario.
Per una struttura di Categoria C, ad esclusione delle vasche termali tipo h, sono ammissibili attività ricadenti nella Categoria A, nei limiti di compatibilità stabiliti dalle disposizioni tecniche regionali. È in ogni caso vietato il contemporaneo svolgimento dei due tipi di attività.
Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive.
Ai fini dell’igiene, sicurezza e funzionalità, le piscine di Categoria A, devono essere dotate del seguente personale (le cui mansioni possono anche essere espletate dallo stesso soggetto):
- Responsabile della piscina che deve assicurarne il corretto funzionamento sotto l’aspetto gestionale, tecnologico, organizzativo, igienico-ambientale;
- Assistente bagnanti (abilitato alle operazioni di salvataggio e primo soccorso, che vigila sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi limitrofi);
- Responsabile impianti tecnologici (che garantisce il loro corretto funzionamento).
Le piscine devono, inoltre, essere dotate di regolamento interno, redatto dal responsabile della piscina, in merito agli aspetti igienico sanitari e comportamentali che contribuiscono ad avere idonee condizioni nell’impianto e di un piano di autocontrollo.
Per le piscine destinate ad attività di trattenimento o svago, con accesso pubblico indiscriminato, con o senza pagamento di corrispettivo e finalità imprenditoriale, occorre inoltre acquisire le licenze di cui all’art. 68, 80[1] e 86 Tulps”.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’attività di piscina può essere esercitata unitamente ad attività ricettiva, di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande o ad attività di altro tipo, purché i locali in cui è insediata siano conformi ai requisiti prescritti per le singole tipologie di attività.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Disciplina interregionale delle piscine in attuazione dell’accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003);
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. n. 1265/1934);
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente ... riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Specifiche discipline regionali;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, decorrono dal loro ricevimento dall’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione
Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa
Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
Art. 2082 codice civile
Ubicazione esercizio
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali
Rispetto norme igienico sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti) [3]
Disciplina interregionale delle piscine e specifiche discipline regionali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4]
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Possesso requisiti morali di cui al Tulps nei casi previsti[5]
Tulps (R.D. n. 773/1\931)
Conformità attrezzature alle prescrizioni vigenti[6]
Normative di sicurezza settoriali
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[7]
D.lgs. N. 81/2008
Assolvimento obblighi in materia di scarichi di acque reflue[8]
Art.124, d.lgs. 152/2006
Assolvimento obblighi in materia di rifiuti speciali e/o pericolosi
D.lgs. 152/2006
Assolvimento obblighi in materia di installazione di impiabtui all'interno degli edifici[9]
D.m. sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “...
Rispetto norme prevenzione incendi, nei casi previsti[10]
D.p.r. n. 151/2011
Assolvimento obblighi in materia di acustica, nei casi previsti
L. N. 447/1995 e discipline acustiche comunali
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
Art. 71 e ss. Del DPR n. 445/2000
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi
Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SEGNALAZIONE (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q
Copia del documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Assunzione incarico responsabile gestione piscina (allegato A del modello + copia documento d’identità)
Sempre
q
Assunzione incarico responsabile impianti piscina (allegato B del modello + copia del documento d’identità)
Sempre
q
Assunzione incarico responsabile assistenza bagnanti (allegato C del modello + documento d’identità)
Sempre
q
Dichiarazioni possesso requisiti degli altri soci (allegato D del modello + copia del documento d’identità)
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q
Relazione tecnico-descrittiva completa di allegati planimetrici, redatta da tecnico abilitato, dell’intera struttura e impianti di trattamento dell’acqua, completa di dichiarazione di professionista abilitato che attesti la rispondenza della struttura ai requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali vigenti
Sempre
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Dichiarazione da parte del Notaio
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
q
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale
Nel caso di cessazione dell’attività
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).
Osservanza disposizioni contenute nell’Intesa Stato Regioni e Provincie Autonome del 16 gennaio 2003 (G.U. n. 51 del 03 marzo 2003) e specifiche disposizioni regionali contenenti prescrizioni inerenti il regime gestionale delle piscine sotto il profilo dell’igiene, sanità e sicurezza.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività di trattenimento o svago, ricettiva, o di somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative previste specificamente dal T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti Professionali: di cui alla “Disciplina interregionale delle piscine” in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003.
Il responsabile della piscina, il responsabile degli impianti tecnologici e il responsabile dell’assistenza bagnanti devono essere in possesso dei requisiti formativi e abilitativi definiti con provvedimenti regionali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva, l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto della comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento).
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare, prevedendosi in difetto l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1]Qualora la capienza non superi le 200 persone è possibile presentare apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
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Incarico di DPO ad un soggetto interno all'ente e affidamento servizio di supporto al DPO
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Delibera della Giunta comunale per il servizio di DPO in forma associata
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Incarico di DPO ad un soggetto esterno all'ente tramite affidamento diretto del servizio
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Modello da utilizzare in caso di procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
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Modello da utilizzare in caso di procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa