Modulistica
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).
Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico fino a 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), previa presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, la quale consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[2].
Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.
Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 337/1968;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
81 |
Spettacolo viaggiante fino a 200 persone Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Tulps. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. |
Legge n. 337/1968 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
|
a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; |
a) Autorizzazione più comunicazione |
a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
|
|
b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione |
b) Autorizzazione |
b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
|
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno[4] |
Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) |
Rispetto norme di acustica[5] |
L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[6] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[7] |
Artt. 11, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo |
Sempre obbligatoria |
q |
Elenco attrazioni |
Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione; |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno |
Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti);
Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[11].
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Che devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
[2] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19, Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[11] La quale, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo viaggiante, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).
Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].
L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico oltre le 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), che viene rilasciata previa presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940), al fine di verificare la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.
Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 337/1968;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
82 |
Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. All’istanza è allegata apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti ai fini del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. |
Legge n. 337/1968 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
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a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; |
a) Autorizzazione più comunicazione |
a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
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b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione |
b) Autorizzazione |
b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
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Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispetto norme di acustica[3] |
L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[5] |
Artt. 11, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo |
Sempre obbligatoria |
q |
Elenco attrazioni |
Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti |
Sempre, al fine del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti ai fini del successivo sopralluogo della Commissione, finalizzato a verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno e propedeutico al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Che devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- messa in esercizio di ciascun apparecchio.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a), Tulps.
DESCRIZIONE
Per esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps, s’intende l'installazione di apparecchi da gioco lecito (ad es. Slot e New Slot) in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps medesimo.
Gli esercizi di somministrazione, locali di pubblico spettacolo, circoli con somministrazione, stabilimenti balneari e strutture ricettive sono già autorizzati ai fini dell’art. 86 TULPS, mentre le sale giochi, scommesse e bingo sono già autorizzati ai fini dell’art. 88 TULPS, per cui tali attività NON devono chiedere autorizzazione in caso di installazione di apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), TULPS.
Necessitano, invece, di autorizzazione ex art. 86 TULPS, per l’installazione degli apparecchi ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS medesimo, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS quali tabaccherie, edicole, circoli privati senza somministrazione a soci ed aree aperte al pubblico.
Sono apparecchi ex art. 110, lett. a), Tulps i congegni automatici, semiautomatici, elettronici (ad es. Slot e New Slot), dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, che si attivano con introduzione di moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e che con l’elemento aleatorio presentano anche elementi di abilità, che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, all’avvio o durante la partita, selezionando le opzioni ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non può superare 1 euro, la sua durata minima è di quattro secondi e la vincita massima è di 100 euro.
Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi da gioco, per la messa in esercizio di ciascuno di essi occorre presentare istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, ai fini dell’avvio dell’esercizio di ciascun apparecchio è necessario il collegamento alla rete di uno dei concessionari.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.P.R. n. 616/1977;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
83 |
Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS (ad es. slot e new slot) collegate in rete con il concessionario |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110 D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65 |
|
Messa in esercizio di ciascun apparecchio |
Autorizzazione |
L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. |
L. n. 388/2000, art. 38, c.1 |
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 86, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[3] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
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q |
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q |
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q |
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Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto Ministero Economia e Finanze 27 luglio 2011.
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
I termini procedimentali ai fini della messa in esercizio di ciascuno degli apparecchi da gioco nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli stessi, sono stabiliti da specifiche disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[5] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Autorizzazioni
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi videoterminali ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi videoterminali ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps.
DESCRIZIONE
Per esercizio con apparecchi ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps, s’intende l'installazione di apparecchi videoterminali che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa ex art. 14-bis, c.4, D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e le cui condizioni di esercizio sono definite con Decreto AAMS.
L’esercizio dell’attività e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) rilasciata dal Questore.
Ai sensi del Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010:
- il costo massimo della singola partita è di euro 10,00, con posta minima di 0,5 euro e vincita massima di euro 5.000,00 per partita; è previsto un Jackpot di sala pari ad euro 100.000,00 ed un jackpot complessivo di sistema di gioco pari ad euro 500.000,00;
- gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:
a. sale bingo (di cui al D.M. Economia e Finanze 31 gennaio 2000, n. 29), che abbiano uno spazio dedicato al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6, T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie adibita al gioco del bingo;
b. agenzie di scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi (di cui al D.M. Economia e Finanze 1° marzo 2006, n. 111;
c. agenzie di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
d. negozi di gioco di cui all'art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6 T.U.L.P.S..
Il citato Decreto AAMS del 22 gennaio 2010, stabilisce, infine, anche Il rapporto tra superficie della sala e numero di apparecchi videoterminali e le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione dati a cui tali apparecchi sono connessi[1].
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
84 |
Esercizio con apparecchi videoterminali (ex art. 110, comma 6, lett. b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT) |
Autorizzazione |
L’istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110 D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010, art. 2, c.2-quater D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65 |
L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[4] |
Artt. 11, 92 e 131, tulps |
Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010[5] |
Art. 110, c.6, lett.b), TULPS |
Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.)[6] |
Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali |
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[7] |
Specifiche disposizioni locali |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto AAMS, 22 Gennaio 2010.
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (DPCM n. 214 del 2012).
Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.
[1] Esula dalla competenza comunale, la verifica di iscrizione all’elenco degli operatori di cui all’art.1, c.82, L. n. 220 del 2010 (Legge di stabilità 2011), che riporta i dati identificativi dei soggetti che compongono la filiera dell’intrattenimento con vincite in denaro e dei soggetti che esercitano «attività in materia di apparecchi da intrattenimento».
L’iscrizione in tale elenco richiede il possesso dei requisiti di cui al Decreto AAMS del 9 settembre 2011 (pregresso possesso di licenze ex artt. 86 ed 88 TULPS, etc.); l’iscrizione, soggetta a rinnovo annuale, è obbligatoria per tutti gli operatori del comparto degli apparecchi da gioco con vincite in denaro e costituisce ”titolo abilitativo preliminare” per lo svolgimento dell’attività.
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di acconciatore sono le seguenti:
- apertura;
- trasferimento di sede;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di acconciatore.
DESCRIZIONE
Per attività di acconciatore si intendono tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni mediche, curative o sanitarie, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare (L. 17/08/2005, n. 174).
I trattamenti possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti regionali. L’attività può essere, altresì, esercitata anche nei luoghi di cura, riabilitazione, detenzione e nelle caserme o in altri luoghi previa stipula di apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è, invece, consentita l'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.
Le imprese esercenti l'attività di acconciatore, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prescritta.
Nell’ambito dell’attività di acconciatore è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri acconciatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di poltrona”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014, n. 16361, ha individuato gli aspetti di cui gli enti locali possono tenere conto nella disciplina di dettaglio dei relativi contratti, tra cui: distinzione delle attività, in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente e dall’affittuario di poltrona etc..
L'attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella stessa sede o mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi propri, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 174/2005;
- Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
91 |
Apertura Trasferimento di sede Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) |
SCIA |
L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2 |
|
Apertura Trasferimento di sede Attività di acconciatore (parrucchiere e barbiere) con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività. |
SCIA condizionata |
SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque: L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 124 D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4 |
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Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
L’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP del Comune all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione
|
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 2. C.2, l. N. 174/2005 |
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Designazione e presenza responsabile tecnico |
Art. 3, commi 5 e 5 bis, l. N. 174/2005 |
Conformità arredi e attrezzature |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Regolamento locale settoriale |
Disposizioni locali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme ambientali (autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura) |
Art. 124, d.lgs. 03/04/2006, n. 152 |
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) |
In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi |
Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) |
q |
Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio |
Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona) |
Altre Segnalazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegato |
Denominazione |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Scia per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA) |
Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegato |
Denominazione |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque |
In caso di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore ad 1 mc al momento di massima attività |
q |
Documentazione per rilascio autorizzazione per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito della frequenza di corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti di cui all'articolo 3, Legge n. 174/2005.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata[3] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[4] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.ù
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque;
[4] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;
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Affitto poltrona/cabina
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di estetista sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di estetista.
DESCRIZIONE
Per attività di estetista, si intendono tutte le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e attenuazione degli inestetismi presenti. Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (L. n. 1/90).
L’attività può essere svolta con tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici.
Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.
Non possono esercitare l'attività i soggetti non iscritti all'Albo imprese artigiane ex art. 5, L. 08/08/85, n. 443, o nel Registro imprese ex art. 8, L. 29/12/93, n. 580.
Nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetica, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di legge che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'attività di estetista può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi, dalle norme di programmazione regionale e dai regolamenti comunali. Non è, invece, consentita l'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente a quella di acconciatore: in tal caso, i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.
Nell’ambito dell’attività di estetica è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri estetisti in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di cabina”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014 n. 16361, ha individuato alcuni degli aspetti che i Comuni potrebbero considerare nella disciplina di dettaglio di tali contratti, tra cui: distinzione delle attività in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di cabina.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 1/1990 “Disciplina dell'attività di estetista”;
- Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane o nel Registro Imprese della Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
92 |
Attività di estetista |
SCIA |
L. n. 1/1990, artt. 2, 4, c. 5, 6 e 10, c.1 D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2 |
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|
Subingresso |
Comunicazione |
|
|
|
Cessazione |
Comunicazione |
|
|
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione
|
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 2, comma 1, l. N. 1/1990 |
Dati relativi al titolo abilitativo edilizio e permesso di agibilità |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Designazione e presenza responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali |
Art. 3, comma 01, l. N. 1/1990 |
Conformità locali/arredi/attrezzature e loro modifiche |
Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40 |
Regolamento locale settoriale |
Disposizioni locali |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) |
In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante |
q |
Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi |
Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
q |
Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio |
Sempre obbligatoria (eccettuato il caso di affitto di cabina) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici
Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.
Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, secondo le modalità di cui all’art. 3, c.1, L. n. 1/1990.
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
Qualora fosse necessario acquisire l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)[3] occorre produrre la SCIA condizionata[4] e l’attività può essere avviata solo dopo il suo rilascio. L’AUA è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;
[4] SCIA per avvio dell’attività più AUA per scarico acque;
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Affitto poltrona/cabina
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.
DESCRIZIONE
Il Bingo consiste nell’estrazione di 90 numeri, con giocatori che hanno una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri su nove colonne verticali, ciascuna comprendente numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono esservi uno, due o tre numeri, senza colonne prive di numero. Le combinazioni vincenti sono: a) la cinquina che si realizza quando, nella partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri di una fila orizzontale della cartella; b) il bingo, che si realizza quando nella partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella. Le concessioni per la gestione del gioco sono assegnate dal Ministero delle Finanze a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (art. 4, D.M. 31/01/2000, n.29).
Per scommesse ippiche s’intendono le puntate su corse di cavalli, che possono essere effettuate al totalizzatore nazionale (il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti) o a quota fissa (per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra scommettitore e gestore delle scommesse). Le concessioni sono assegnate dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (D.P.R. 08-04-1998 n. 169).
Per scommesse sportive s’intendono le puntate su eventi sportivi, diversi dalle corse di cavalli, di particolare rilievo definiti ed aggiornati con decreto di AAMS. La raccolta delle scommesse è effettuata da concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva (D.M. 1° marzo 2006, n.111).
L’esercizio dell’attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) rilasciata dal Questore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/Segnalazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
85 |
Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore. L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88 D.P.R. n. 151/2011 |
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Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
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|
L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.
Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione locali |
Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[3] |
Artt. 11, 92 e 131, tulps |
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e locali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari etc.)[4] |
Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali |
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[5] |
Specifiche disposizioni locali |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.
Rispetto disposizioni di prevenzione incendi, in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (D.P.C.M. n. 214 del 2012).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di autorimessa sono le seguenti:
- apertura
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di autorimessa.
DESCRIZIONE
Per attività di autorimessa[1] s’intende il ricovero e la custodia di autoveicoli, roulotte, caravan, motocicli e biciclette.
Gli esercenti le rimesse di veicoli devono annotare, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, anche con modalità informatiche, le date di ingresso e uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo, ad eccezione dei veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e dei veicoli ricoverati con contratto di custodia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 480/2001;
- D.P.R. n. 151/2011;
- D.lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
86 |
Autorimessa senza lavaggio auto |
SCIA unica |
SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.P.R. n. 480/2001 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75 |
Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque |
SCIA condizionata |
SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75 |
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Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
In caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 1, d.p.r. n. 480/2001 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie |
Disposizioni locali |
Possesso requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[3] |
Art. 11, tulps |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme ambientali in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque |
Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152 |
Rispetto norme di prevenzione incendi |
In caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA Unica (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 |
Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegato |
Denominazione |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 |
q |
Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque |
in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].
Requisiti specifici
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13).
Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto n. 75.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica[6] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata[7] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). L’AUA[8] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.
Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000
[1] Rientrano nella definizione di autorimesse anche i parcheggi a cielo aperto di veicoli, connessi ad altre attività (quali ad es. attività di intrattenimento, attività ricettive, etc.), in presenza di servizio di custodia a pagamento, anche temporaneo;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[5] Art. 11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[6] SCIA per avvio dell’attività più Scia prevenzione incendi;
[7] SCIA per avvio dell’attività più SCIA prevenzione incendi più AUA per scarico acque;
[8] Prevista in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque;
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di distributori di carburante sono le seguenti:
- installazione ed esercizio di nuovo impianto;
- esercizio provvisorio;
- aggiunta carburanti in esercizi esistenti;
- trasferimento di titolarità;
- subentro nuovo gestore senza trasferimento titolarità;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare ed esercitare l’attività di distribuzione di carburante.
DESCRIZIONE
L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del D.lgs. n. 32/1998, sono esercitate previa autorizzazione del comune in cui sono svolte , subordinata esclusivamente alla verifica dellaconformità alle disposizioni del piano regolatore [1] , alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti lasicurezza sanitaria,ambientale e stradale, alle disposizioni per latutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme diindirizzo programmatico delle regioni ed alle norme di prevenzione incendi. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia i titoli edilizi necessari.
Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, quelli sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con aggiunta di altri carburanti devono essere collaudati su richiesta del titolare da apposita commissione nominata dal comune.
Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica.
Nelle more del collaudo, le regioni possono prevedere l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per gli impianti che la richiedono.
Contestualmente all’iscrizione all’anagrafe, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti, dovranno rendere la dichiarazione prevista all'art. 1, c.102 della stessa L. n. 124/2017 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, perizia giurata di tecnico abilitato), indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, contenente l’attestazione che l'impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali o che, pur ricadendo in una fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 124/2017 .
Per finalità di semplificazione e alleggerimento degli oneri a carico delle imprese e, in particolare per consentire loro un unico invio, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018, ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti, vengano eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MiSE realizzata all’interno del portale impresainungiorno.gov.it.
La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, denominatigestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita [2] dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
I gestori degli impianti di distribuzione carburanti che siano anchetitolari dell’autorizzazione petroliferapossono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea art. 17, L. n. 27/2012).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nell'area degli impianti di distribuzione carburanti è consentita, previa comunicazione al comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale:
a) la somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5, c.1, lett. b), L. n. 287/91;
b) l’apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e l’esercizio della rivendita di tabacchi, presso gli impianti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa a condizione che l’ente proprietario/gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
Tali attività, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti che può, tuttavia, consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Nelle aree di servizio autostradali tali attività possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio (art. 28, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. n. 111/2011).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.Lgs. n. 32/1998;
- D.P.R. n. 151/2011;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.P.R. n. 59/2013;
- D.Lgs. n. 59/2010;
· Legge n. 241/1990;
· D.lgs. n. 126/2016;
· D.lgs. n. 222/2016;
· D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”;
· Legge n. 124/2017.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario :
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documentisolo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
87 |
Installazione ed esercizio di nuovo impianto; Esercizio provvisorio; Aggiunta carburanti in impianti esistenti. |
Autorizzazione/Silenzio assenso (decorsi 90 gg.) più SCIA |
Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più SCIA prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 32/1998 art. 1, c.1, 2 e 3 D.P.R. n. 151/2011 |
scarico acque in caso di lavaggio auto |
Autorizzazione |
Autorizzazione per installazione ed esercizio di nuovo impianto, esercizio provvisorio ed aggiunta carburanti in impianti esistenti più AUA per scarico acque: In caso di presenza di lavaggio auto, l’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione . |
D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss. D.P.R. n. 59/2013 D.P.R. n. 151/2011 |
|
88 |
Trasferimento di titolarità Subentro nuovo gestore senza trasferimento della titolarità |
Comunicazione |
Comunicazione per trasferimento di titolarità , subentro nuovo gestore (senza trasferimento della titolarità) più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Comunicazione al SUAP che, in caso di trasferimento di titolarità, la trasmette a Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.lgs. n. 32/1998, art. 1, c.4, 6 e 6-bis D.P.R. n. 151/2011 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta , anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato [3] , con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1,.L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
In caso di impianti di distribuzione di carburanti con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione e caratteristiche dell’impianto |
Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, ambientali, stradali, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici, delle norme programmatiche regionali e di quelle di prevenzione incendi [4] |
Art. 1, c.2, d.lgs. N. 32/1998 |
Possesso requisiti di onorabilità ex art. 71, d.lgs. N. 59/2010 [5] |
Art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) [6] |
Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto norme ambientali in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque [7] |
Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro [8] |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. 06/09/2011, n. 159 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [9]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre |
q |
Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (n AUA) per scarico delle acque |
In caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la Comunicazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la Comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Voltura prevenzione incendi |
Sempre in caso di trasferimento di titolarità e subentro di nuovo gestore senza trasferimento della titolarità |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
In caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Morali: non possono esercitare attività commerciale (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) ovvero a misure di sicurezza ”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3-bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rispetto norme di sicurezza stradale, fiscali, di tutela dei beni storici ed artistici e norme programmatiche regionali.
Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/2013).
Rispetto norme prevenzione incendi , di cui al D.P.R. n. 151/2011.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 1, c3 del D.lgs. n. 32/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza , entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
L’AUA [10] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa (art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all’art. 1, c.3 del D.lgs. n. 32/1998.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all' art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità. Le comunicazioni di trasferimento di titolarità, sono trasmesse dal Suap alla Regione e Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) entro 15 giorni.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
[2] Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Prevista in caso di impianti con lavaggio auto e scarico acque;
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’esercizio dell’attività di autoriparazione, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività di officine di autoriparazione.
DESCRIZIONE
Per attività di autoriparazione s'intende la manutenzione e riparazione dei veicoli e complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose nonché tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di loro componenti e l'installazione di impianti e componenti fissi. Sono soggette alla stessa disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli e le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo degli autotrasportatori che svolgano, con carattere strumentare o accessorio attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.[1]
L’attività di autoriparazione si distingue in: a) meccatronica (al posto delle precedenti meccanica-motoristica ed elettrauto)[2]; b) carrozzeria; c) gommista (L. n. 122/1992, come modificata dall’art. 1, L. n. 224/2012,).
La dotazione di attrezzature per l'esercizio dell'attività è stabilita ed aggiornata con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con cadenza biennale.
Ciascuna impresa deve documentare per ogni unità locale sede di officina, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui
all'art. 7 della L. n. 122/92. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina.[3]
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Le installazioni e collegamenti fissi con l’impianto elettrico dei veicoli (es. installazione apparecchiature ricetrasmittenti) rientrano, anche se marginali, negli interventi soggetti alla L. n. 122/1992 (Parere Ministero Sviluppo Economico prot. n. 52372 del 31 marzo 2014).
Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono richiedere la previa autorizzazione Ministeriale e l’iscrizione nell’Elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 224/2012 “… disciplina dell'attività' di autoriparazione”;
- D.P.R. n. 558/1999 “…semplificazione della disciplina (…) registro delle imprese ...”,
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato...”;
- L. n. 122/1992 “... disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.R. n. 227/11 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi…”;
- D.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- D.P.R. n. 59/2013 “… disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”;
- Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (nel registro/albo corrispondente).
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
89 |
Esercizio di attività Officine di autoriparazione: meccanici, carrozzerie, gommisti Con impatto acustico: |
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L. n. 224/2012 D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.lgs. n. 112/1988, art. 22 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; |
a) SCIA unica |
a) SCIA per avvio dell’attività più comunicazione di impatto acustico: La SCIA unica comprende la comunicazione di impatto acustico mediante compilazione di apposito modulo allegato alla SCIA unica. |
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b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione |
b) SCIA condizionata |
b) SCIA per l’avvio dell’attività più nulla osta d’impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. |
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Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. |
SCIA unica |
SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi. La Scia prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punti 53 e 54 |
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Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg[4] |
SCIA condizionata |
SCIA per avvio dell’attività più autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera: L’istanza per l’autorizzazione generale o l’AUA in caso di più autorizzazioni, è presentata al SUAP contestualmente alla SCIA. Resta ferma la facoltà di richiedere l’autorizzazione nell’ambito dell’AUA anche qualora si tratti di attività per le quali è possibile ottenere l’autorizzazione di carattere generale. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione o al decorso dei termini per il silenzio assenso in caso di autorizzazione generale. In caso di AUA la Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 272, c.2, Parte V, Allegato IV Parte II D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a) |
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Emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg |
SCIA condizionata |
SCIA per avvio dell’attività più AUA per emissioni in atmosfera: L’istanza di AUA è presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente. La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. |
D.lgs. n. 152/2006, art. 269 D.P.R. n. 59/2013, art. 7 e Allegato I, lett. a) |
90 |
Subingresso |
Comunicazione |
In caso di emissione di rumori superiore a quanto comunicato o autorizzato in precedenza, l’istanza e la documentazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per eliminare o ridurre le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. |
L. n. 224/2012 D.P.R. n. 558/1999, art. 10 D.lgs. n. 112/1998, art. 22 D.P.R. n. 387/1994 L. n. 122/1992 L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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Prevenzione incendi in caso di: a) officine di riparazione di veicoli a motore, rimorchi, per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq; b) officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con la sua effettiva presentazione[5], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile, |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e tipologia attività |
Art. 1, c.2, l. N. 122/1992 |
Possesso requisiti morali e professionali del titolare/Responsabile Tecnico[6] |
Art. 10, c.4, D.P.R. n. 558/1999 e art. 7, L. N. 122/1992 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie[7] |
Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] |
D.lgs. N. 81/2008 |
Rispetto norme prevenzione incendi[9] |
D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54 |
Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico[10] |
L. N. 447/1995 |
Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera[11] |
D.lgs. N. 152/06 e d.p.r. n. 59/2013 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[12] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[13] |
Art. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[14]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile Tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
Sempre, in caso di emissioni sonore non superiori alle soglie della zonizzazione comunale |
q |
SCIA per prevenzione incendi |
Sempre in caso di officine e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
Sempre in caso di emissioni sonore superiori alle soglie della zonizzazione comunale |
q |
Autorizzazione generale o AUA (in caso di più autorizzazioni) per emissioni in atmosfera |
Sempre in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Comunicazione per voltura prevenzione incendi |
Nel caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq e di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Osservanza disposizioni in materia di impatto acustico (L. n. 447/1995).
Osservanza disposizioni in materia di emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero, ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13 in caso di più autorizzazioni).
Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di in caso di officine e carrozzerie di superficie coperta superiore a 300 mq o di officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punti 53 e 54.
Requisiti personali generali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività di autoriparazione, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
In caso di impresa individuale, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale Direttore Tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal Responsabile tecnico e dai soggetti indicati dall’art. 85, c. 1 e 2 del D.lgs. n. 159/2011.
Requisiti personali specifici in capo al Responsabile Tecnico[15]:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità europea o di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, c.2, L. n. 122/1992, per i quali é prevista una pena detentiva.
Requisiti professionali in capo al Responsabile Tecnico[16]:
Il Responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 7, L. n. 122/1992, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:
- aver esercitato, per almeno tre anni nell'arco degli ultimi cinque, l'attività di autoriparazione come dipendente (operaio qualificato), titolare, socio o familiare collaboratore nell'ambito di imprese operanti nel settore;
- aver frequentato con esito positivo un apposito corso regionale teorico - pratico di qualificazione oppure aver conseguito un titolo di studio a carattere tecnico - professionale attinente all'attività, seguiti da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato nell'arco degli ultimi cinque;
- aver conseguito in materia tecnica attinente all'attività un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
Ai sensi dell'art. 6, L. n. 25/1996, sono abilitati i titolari/soci di imprese, ancorché cessate, che dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività in periodi pregressi all'entrata in vigore della Legge n. 122/1992, per una durata non inferiore ad un anno, essendo stati iscritti per tali attività nell'Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Ditte.
Nel caso di requisito tecnico-professionale maturato all'estero occorre il preventivo riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica[17] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata[18] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Generale (ex art. 272, c.2, D.lgs. n. 152/2006 e art. 7, DPR n. 59/2013) o dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA, ex art 29 bis e ss. del D.lgs. n. 152/2006 in caso di pluralità di autorizzazioni). L’Autorizzazione generale e l’AUA sono rilasciate dalla Regione o dalla diversa autorità indicata dalla normativa regionale e confluiscono nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Non rientrano nell'attività' di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina, la costruzione di veicoli speciali, di costruzione di autocarrozzerie e, in genere di trasformazione di veicoli, in quanto tali attività sono regolate dalle norme in materia di omologazione, la riparazione, manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle macchine operatrici previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto non possono considerarsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.
[2] L’art. 3 della L. n. 224/2012, prevede il seguente regime transitorio: a) le imprese che, alla data della sua entrata in vigore (5 gennaio 2013), risultano già iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica; b) le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, sono iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e sono abilitate all’attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire per i cinque anni successivi alla medesima data le rispettive attività (fino al 05/01/2018); entro tale termine, viene prevista la frequenza obbligatoria di un corso professionale per i responsabili tecnici; c) le persone preposte alla gestione tecnica che abbiano compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore della legge di modifica (5 gennaio 2013) possono proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Entro il 5/1/2018, i Responsabili Tecnici di imprese abilitate ad una sola sezione, se non sono in possesso di altri requisiti tecnico-professionali (art. 7, comma 2, lettere a) e c) della L. n. 122/1992), devono frequentare con esito positivo il corso di formazione professionale integrativo per l'attività di "meccatronica".
[3] Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
[4] La disciplina indicata sopra si applica quando le Regioni (o le Province) non hanno adottato specifiche autorizzazioni generali. Negli altri casi si applicano le autorizzazioni generali adottate dalle regioni (o dalle Province);
[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[11] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[12] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[13] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[14] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[15] Ove in possesso dei requisiti professionali, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;
[16] Ove in possesso dei suddetti requisiti, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina; mentre Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno;
[17] SCIA per avvio dell’attività più Comunicazione di impatto acustico più Scia prevenzione incendi;
[18] SCIA per avvio dell’attività più Nulla osta di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione più Autorizzazione generale o AUA per emissioni in atmosfera in caso di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero;
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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