Modulistica
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di messa in esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante sono le seguenti:
- Istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per nuova attrazione;
- Istanza di iscrizione nell’elenco ministeriale delle attività spettacolari ex art.4, L. 337/1968;
- Istanza registrazione e rilascio codice identificativo attrazione proveniente dall'estero;
- Istanza di voltura della registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione di;
- Comunicazione di dismissione dell’attrazione.
DESTINATARI
Operatori che intendono mettere in esercizio attrazioni di spettacolo viaggiante.
DESCRIZIONE
Ogni nuova attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui territorio è stata costruita, o ne è previsto il primo impiego o è presente la sede sociale del gestore ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. n. 18/05/2007 e s.m.i. ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell’attività e anno di rilascio, da collocare sulla stessa a cura del gestore con apposita targa visibile, con i seguenti dati: comune, denominazione dell’attività, codice identificativo, estremi dell’atto di rilascio.
Ai fini procedimentali, occorre acquisire il parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza ex artt. 141-bis e 142, R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del Tulps), che:
a) verifica l’idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione[1];
b) effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l’esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato o di apposita certificazione di organismo di certificazione[2].
Una copia dell’atto di registrazione dell’attività, con attribuzione del codice identificativo deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attività culturali — Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.
La cessione, vendita o dismissione dell’attività, deve essere comunicata dal gestore al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo e, nel caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
In caso di subentro in un’attività esistente, oltre al cambio di titolarità della licenza, il nuovo gestore deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.
Ogni attività, dopo il primo utilizzo, deve essere sottoposta alle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, comunque, almeno ad una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di organismo di certificazione sulla idoneità di strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, le cui risultanze devono essere riportate, dal gestore, sul libretto dell’attività che, unitamente al manuale di uso e manutenzione deve essere a disposizione degli organi di controllo locali.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per le “piccole attrazioni, i “balli a palchetto (o balere)”, i "teatrini di burattini (o marionette)" e le "arene ginnastiche" di cui alle Sezioni I, II, III e IV dell’elenco dell’art.4; L. 18 marzo 1968, n. 337, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell’organismo di certificazione, da cui risulti la corrispondenza della documentazione allegata all’istanza di registrazione ai requisiti previsti dal D.M. 18/05/207 e s.m.i.[3].
Per i "teatri viaggianti", per i "circhi equestri e ginnastici" e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di alle Sezioni III, IV e V dell’elenco di cui all’art.4, L. 18 marzo 1968, n. 337, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al c.4, lett. a), ossia sulla base della documentazione allegata all'istanza di registrazione[4].
Ai sensi dell’art.4, c.8 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i., per le attrazioni appartenenti ad una tipologia non ancora iscritta nell'apposito elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968, il parere della commissione di vigilanza integra, per agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, l’attività istruttoria prevista dall'art. 141, c.1, lett. d) del Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[5].
Ai sensi dell’art. 5, c.2 del D.M. 18/05/2007 e s.m.i. prima di porre in esercizio in Italia attività esistenti in altri Stati membri dell'UE, in Turchia o in un Paese firmatario dell'accordo SEE, occorre ottenere la registrazione e il codice identificativo, per le cui finalità il gestore può presentare la relativa istanza al Comune nel cui territorio è presente la propria sede sociale, a quello in cui è previsto il primo impiego dell’attività sul territorio nazionale o è resa disponibile per i controlli previsti dal D.M. medesimo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”;
- D.M. 18/05/2007 e s.m.i. “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente occorre:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata
- corrispondenza del contenuto dell’Istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed
- elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’istanza/comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[6], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi gestore/titolare/legale rappresentante |
Art.2, c.1, lett. E), d.m. 18/05/20107 e s.m.i. |
Possesso requisiti morali |
Artt.67, d.lgs. N. 159/2011 e artt. 11 e 12, tulps |
Dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività (sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al c.3, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i.) Oppure da tecnico abilitato |
Art. 6, c.2, D.M. 18/05/2007 e, s.m.i. |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/delega |
Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Documentazione tecnica illustrativa e certificativa, redatta da tecnico abilitato, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all’art.3 del D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i.; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Copia conforme all’originale del manuale di uso e manutenzione dell’attività, redatto dal costruttore, in lingua italiana, con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione della stessa; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Copia conforme all’originale del libretto dell’attività; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo ((anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato; |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo (anche in caso di attrazione non ancora iscritta nell’elenco ministeriale ex art. 4, L. 337/1968) |
q |
Fascicolo tecnico in duplice copia, in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano), composto da: disegni e/o schemi tecnici, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi; verbali delle prove e dei collaudi effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici; verbali delle successive verifiche periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso almeno annuali, da parte di tecnico abilitato, sull’idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d.m. 18/05/2007 e s.m.i.; istruzioni di uso e manutenzione dell’attività; Copia del libretto dell'attività in lingua italiana (o corredato da traduzione ufficiale in italiano); Certificato di origine dell’attività o altro atto equivalente, in duplice copia, con gli estremi della ditta costruttrice, la data di costruzione e di primo collaudo, il periodo di pregresso impiego, l’assenza di incidenti significativi; Documentazione contabile di acquisto dell’attività da parte del richiedente, in duplice copia; Attestazione dell’ente governativo del paese di origine o di ultimo utilizzo, o altro atto equivalente, idoneo a comprovare che l’attività ha già legalmente operato in tale paese, in duplice copia; Nuovo collaudo da parte di tecnico abilitato o apposita certificazione da parte di organismo di certificazione, in duplice copia. |
Sempre in caso di istanza di registrazione e rilascio codice identificativo per attrazione proveniente dall’estero |
q |
Copia del titolo di trasferimento dell’azienda |
Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo |
q |
Copia conforme all’originale del libretto dell’attività e dichiarazione di copia conforme all’originale sottoscritta dal tecnico abilitato. |
Sempre in caso di istanza di voltura registrazione e rilascio codice identificativo |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Targa riportante il codice identificativo ovvero documentazione che ne certifica l'avvenuta distruzione |
Sempre, nel caso di dismissione dell’attrazione |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di euro .................. |
Quando previsto dal Comune |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER LA MESSA IN ESERCIZIO DI ATTRAZIONI PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
Requisiti Morali: non possono ottenere la registrazione e il codice identificativo, salvo riabilitazione: coloro che sono destinatari delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c. 3-bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Per le suddette finalità occorre, inoltre, non aver riportato condanne penali né essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l’esercizio dell’attività (artt. 11 e 12, R.D. 18.06.1931 n. 773)[7].
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 2, c.2, L. n. 241/1990, il procedimento di rilascio della registrazione e del codice identificativo e quello concernente la voltura della registrazione, e l’iscrizione di nuova attrazione all’elenco ministeriale ex L. n. 337/1968 sono soggetti ad un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui questa deve ritenersi accolta se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Sottoscritta da tecnico, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.
[2] La commissione di vigilanza può disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti.
[3] Art. 4, c.5-bis del D.M. 18/05/2007 e s.m.i..
[4] Art. 4, c.5-ter del D.M. 18/05/2007 e s.m.i.,
[5] d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
[6] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[7] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art.12 - Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale far' attestazione.
La modulistica contenuta in questa pratica sarà aggiornata/integrata in caso di emanazione di disciplina di dettaglio da parte del Ministero dell'Interno.
TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Subingresso[2];
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 co. 2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nella disciplina delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune e da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune;
in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 Codice Civile; |
Possesso requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 7 comma 2 lett. A) D.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) |
Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 co, 3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 D.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita |
Art. 7 comma 2 lett. C) D.lgs. N. 114/1998 |
Rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso |
Art. 7 comma 2 lett. B) D.lgs. N. 114/1998; |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata |
D.P.R. 581/95 |
Subentro |
Art. 26, D.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività |
Art. 26 comma 5 D.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti…);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario).
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di Comunicazione di cessazione;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai moduli unificati ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza[4]. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 co, 3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
1. |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA |
In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 co. 1 D.lgs. n. 114/1998, art. 4 co.1 lett. d) e art. 7 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
|
2. |
Subingresso |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
|
3. |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26 co.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 co. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
d) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
[4] Ai sensi dell’art. 29 della L. n. 241/1990 le Amministrazioni devono adeguarsi alle disposizioni dell’art. 18 bis della stessa L. n. 241/1990, entro il termine del 01 gennaio 2017.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPI DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in esercizi di vicinato del settore alimentare sono le seguenti:
- Apertura/trasferimento/ampliamento[1] [2];
- Subingresso[3] [4];
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Vigili del fuoco;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono svolgere attività di commercio al dettaglio in sede fissa in esercizio di vicinato del settore merceologico alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per esercizi di vicinato si intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- non superiore a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 7 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e degli artt. 65 e ss. del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
L’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile è individuata con riferimento alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es. qualora la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e all’ingrosso rientri nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, all’esercizio in questione si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nell’ipotesi che la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. f-bis) della Legge n. 248/2006 è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e l’arredo dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 248/2006 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica…”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione dello specifico modulo, disponibile sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- in relazione ai procedimenti di cui alla presente Scheda informativa, di seguito è riportato l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con l’indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare:
Stati/qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita |
Art. 7 co. 2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Possesso requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 7 comma 2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 (Legge antimafia) |
Art. 67 comma 1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche nonché di quelle relative alle destinazioni d’uso |
Art. 7 comma 2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.; |
Presentazione notifica ai fini della registrazione ex REG. CE 852/2004 |
Art. 6 comma 2 REG. CE 852/2004 |
Dichiarazione del preposto |
Art. 71 comma 6bis d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione relativa all’attività esercitata |
D.p.r. 581/95 |
Subingresso |
Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Cessazione dell’attività |
Art. 26 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della SCIA/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla SCIA/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Scia per Notifica igienico-sanitaria (senza asseverazioni);
- SCIA di prevenzione incendi, in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Comunicazione per voltura prevenzione incendi in caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011;
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione in originale in caso di cessazione dell’attività;
Il Comune può chiedere agli interessati informazioni e/o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati ai modelli ed agli elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Ai sensi dell’art. 18 bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[5], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di segnalazione/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della segnalazione/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19 bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
4. |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento |
SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allagato della Scia unica che deve essere trasmesso a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 65 c. 1; D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 7; D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5; Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari. |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA unica |
Scia per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi: la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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5. |
Subingresso |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: la notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla Comunicazione, va resa nell’ambito della Scia unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi: ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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6. |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 26 c.5 |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali. ai sensi dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare l’attività commerciale di vendita:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre, qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 71 c. 6 e ss. D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, preparazione o somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o province autonome di Trento e Bolzano;
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), salva cancellazione dal medesimo registro, per la vendita di generi alimentari o somministrazione di alimenti e bevande.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico – erborista…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
[1] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap all’ASL.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare anche la SCIA di Prevenzione incendi, compilando un apposito allegato della Scia Unica che è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.
[3] La Scia per notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione per subingresso, va resa nell’ambito della Scia Unica ed è trasmessa a cura del Suap all’ASL.
[4] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare, nell’ambito della Scia unica, anche la Comunicazione per voltura Prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[5] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:
- Apertura/ampliamento/trasferimento;[1]
- Subingresso;[2]
- Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
- Cessazione.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare.
DESCRIZIONE
Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:
- superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
Le singole Regioni stabiliscono:
- i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
- i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.
I singoli comuni adottano:
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita in base alle disposizioni regionali e obiettivi ex art. 6 D.lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
- le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. Ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) del D.lgs. n. 147/2012, la disciplina è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile; |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998 |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia); |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita |
Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998 |
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso |
Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i. |
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 |
Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata |
D.p.r. 581/95 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. |
Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi |
D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro |
Art. 26, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività |
Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’istanza/comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro .................. (procedimento autorizzatorio);
- documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
- Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade nell’All. 1 D.P.R. n. 151/2011, contestualmente all’istanza di autorizzazione, occorre presentare SCIA di prevenzione incendi;
In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o se l’attività ricade nell’All. 1 al D.P.R. n. 151/2011 occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subentro, anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
7. |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) inferiore a 400 mq. |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) |
Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8 |
8. |
Subingresso |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
9. |
Apertura Ampliamento Trasferimento di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA |
Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8; D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
10 |
Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
Comunicazione |
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF. |
D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
11 |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 20 c.1 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora l’istanza/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Osservanza della programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni.
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti specifici
Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro .................. giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente all’istanza anche la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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I modelli devono essere presentati come allegati alla SCIA unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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Il modello deve essere presentato come allegato alla comunicazione per il subingresso.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011