Modulistica
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- sospensione temporanea dell’attività;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono effettuare la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line.
DESCRIZIONE
Per “Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, ivi compreso il commercio on line” si intende la vendita al dettaglio o la selezione di ordini di acquisto attraverso cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione e la consegna al cliente mediante servizio postale o spedizionieri privati.
L’attività è disciplinata dall’art. 18 del D.lgs. n. 114/98 e dell’art. 68 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i., rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita di cui all’art. 4, c.1, lett. h) del D.lgs. n. 114/98 e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di tutela del consumatore di cui al D.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”) ed al D.lgs. n. 50/1992 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
È vietato inviare prodotti al consumatore senza sua richiesta, mentre è consentito l’invio di campioni di prodotti/omaggi senza spese o vincoli per il consumatore stesso.
La Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici: alimentare e non alimentare.
La vendita di prodotti del settore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nei casi di vendita attraverso televisione, l’emittente deve accertare prima di mettere in onda, che il titolare dell’attività che effettua la vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. n. 114/98 e dal D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. per l’esercizio della vendita al dettaglio. Inoltre, per consentire l’identificazione del venditore, durante la trasmissione devono essere indicati il nome, denominazione o ragione sociale, la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero di partita Iva.
È vietata la vendita all’asta mediante televisione o altri sistemi di comunicazione.
La vendita a mezzo televisione per conto terzi presuppone la licenza ex art. 115 Tulps (R.D. n. 773/31).
La vendita di oggetti preziosi, anche usati, presuppone l’acquisizione dell’apposita licenza del Questore ed è soggetta all’obbligo di tenuta di apposito registro vidimato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 70/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE …”;
- Regolamento n. 852/2004/Ce sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
- D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
47 |
Avvio dell’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 18 D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1 D.lgs. n. 70/2003, art. 6 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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48 |
Subingresso nell’attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, artt. 18 e 26, c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 68, c.1 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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49 |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di un preposto |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita per corrispondenza di prodotti alimentari |
q |
SCIA per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari |
In caso di vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari |
Istanza di autorizzazione da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA, nell’ambito della Scia condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Istanza per il rilascio dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi |
In caso di vendita di oggetti preziosi |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ..... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[4] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- sospensione temporanea dell’attività;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono effettuare la vendita presso il domicilio dei consumatori.
DESCRIZIONE
Per “Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori” si intende, ai sensi della L. n. 173/2005 e s.m.i., la vendita al dettaglio e l’offerta di beni e servizi mediante raccolta di ordinativi di acquisto al domicilio del consumatore o nei locali in cui questi si trovi, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, studio, intrattenimento o svago.
La vendita può essere operata direttamente dall’Impresa esercente l’attività ovvero a mezzo di "incaricati alla vendita diretta a domicilio", ossia soggetti che, senza vincolo di subordinazione, promuovono la vendita o la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita a domicilio.
L’attività è soggetta alla disciplina dell’art. 19 D.lgs. n. 114/98 e dell’art. 69 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., rientrando tale tipologia distributiva nelle forme speciali di vendita di cui all’art. 4, c.1, lett. h) del D.lgs. n. 114/98 e deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di tutela del consumatore di cui al D.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”) ed al D.lgs. n. 50/1992, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
La Vendita presso il domicilio dei consumatori può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici: alimentare e non alimentare.
La vendita di prodotti del settore alimentare comporta l’obbligatoria presentazione della “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione (art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE).
Non rientrano nella disciplina della L. n. 173/2005, ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 (in materia di divieto di vendite c.d. piramidali e correlate sanzioni), l’offerta, sottoscrizione e propaganda a fini commerciali di: a) prodotti e servizi finanziari; b) prodotti e servizi assicurativi; c) contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’impresa che si avvale di incaricati alla vendita, ne deve comunicare l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui ha avviato l'attività e risponde civilmente dell’attività degli incaricati.
Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.
L’impresa deve rilasciare agli incaricati un tesserino di riconoscimento (che ritira qualora questi perdano i requisiti di onorabilità), numerato e aggiornato annualmente, con generalità e fotografia dell’incaricato, indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e firma di quest’ultimo, da esporre in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita al domicilio dei consumatori.
L'esercizio dell’attività di incaricato non è soggetta a Segnalazione ma solo agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 19 del D.lgs. n. 114/98 (comunicazione elenco incaricati all’Autorità di pubblica sicurezza da parte dell’impresa che se ne avvale, possesso e regolare tenuta del tesserino di riconoscimento da parte dell’incaricato).
L'attività di incaricato alla vendita diretta è considerata abituale se nell'anno solare viene percepito un reddito superiore a 5.000,00 euro e non rientra nell’attività di agenzia di cui all'art. 74, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., fintanto che l'incaricato operi in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di conferimento e senza aver assunto contrattualmente, con l'impresa affidante, alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale (art. 3, c.4, Legge n. 173/2005).
La vendita di oggetti preziosi, anche usati, presuppone l’acquisizione dell’apposita licenza del Questore ed è soggetta all’obbligo di tenuta di apposito registro vidimato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Legge 17 agosto 2005, n. 173;
- Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”);
- D.lgs. n. 50/1992 (disciplina dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali);
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
50 |
Avvio dell’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori |
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D.lgs. n. 114/1998, art. 19 D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) SCIA per l’avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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Nel caso di esercizio dell’attività tramite incaricati a svolgere vendite presso il domicilio dei consumatori |
SCIA unica |
SCIA per avvio dell’attività più comunicazione dell’elenco degli incaricati: La comunicazione dell’elenco degli incaricati deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP al Questore. Le successive comunicazioni relative all’elenco degli incaricati sono presentate al SUAP che le trasmette al Questore. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.3 D.lgs. n. 114/1998, art. 19, c.4 |
51 |
Subingresso nell’attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori |
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D.lgs. n. 114/98, artt. 19 e 26, c.5 D.lgs. n. 59/2010, art. 69, c.1 e 5 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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b) Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
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52 |
Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (allegato B del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di un preposto |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di commercio presso il domicilio dei consumatori di prodotti alimentari |
q |
Comunicazione per la nomina di incaricati alla vendita |
In caso di nomina di incaricati alla vendita contestuale all’avvio dell’attività. Analoga comunicazione dovrà essere successivamente inoltrata al SUAP in caso di modifica/integrazione dell’elenco degli incaricati |
q |
SCIA per vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
In caso di vendita di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriale destinati all’alimentazione animale |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
Istanze di autorizzazione da presentare contestualmente alla SCIA o alla SCIA UNICA, nell’ambito della Scia condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio autorizzazione per la vendita di prodotti fitosanitari |
In caso di vendita di prodotti fitosanitari |
q |
Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti preziosi |
in caso di vendita di oggetti preziosi |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soci (allegato A del modello) + copia del documento d’identità |
Sempre, in presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria per la presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA (SCIA condizionata) |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
Rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[3] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare …. è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[4];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’ iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in questione in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana),
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina per il commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro;
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni e prevedendo che decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies della Legge n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
In tutti i casi di dichiarazioni false/mendaci è prevista, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
[1] Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo;
[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[3] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[4] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio.
DESCRIZIONE
Per commercio di prodotti del settore non alimentare in aree pubbliche su posteggio, s'intende la vendita di merci non alimentari al dettaglio, effettuata su una parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale[1].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i. e dalle specifiche discipline regionali.
L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nell’ambito del territorio regionale e alla partecipazione alle fiere nel territorio nazionale.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nello specifico mercato.
Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5, D.lgs. n. 114/98).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche così come il rinnovo delle concessioni scadute è disposto dal Comune in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
53 |
Avvio |
Autorizzazione |
L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio |
D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.3 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
54 |
Subingresso |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/98, artt. 26, c.5 e 30, c.1 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
55 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Il Bando di concorso per il rilascio delle nuove autorizzazioni e concessioni, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
Il procedimento per il rinnovo delle concessioni scadute è disciplinato dall’art. 181-ter del D.L. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalle specifiche disposizioni attuative regionali.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Settore o settori merceologici e ubicazione posteggio |
Art. 28, c.5, lett. B), D.lgs. 114/98 |
Possesso requisiti morali[3] |
Art. 28, c.5, lett. A), D.lgs. 114/98, art. 71, D.lgs. 59/2010, art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. 159/2011 |
Rispetto disposizione di sicurezza, comunitarie e nazionali[4] |
Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[5] |
Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva[6] |
Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale. |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[8] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 28, c.16 del D.lgs. n. 114/98, il procedimento autorizzatorio per il rilascio delle nuove autorizzazioni e concessioni è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Il Procedimento di rinnovo delle concessioni già rilasciate è disciplinato dalle Linee Guida approvate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 e dalle specifiche disposizioni attuative regionali.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, pertanto, acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante.
DESCRIZIONE
Per commercio di prodotti del settore non alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, s'intende la vendita di merci non alimentari al dettaglio, effettuata su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata dal Comune, attrezzata o meno, coperta o scoperta, esercitata dall’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale, sostandovi il tempo strettamente necessario a servire la clientela[2].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività[3].
Il Comune, in base agli indirizzi regionali, stabilisce l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individua le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e può stabilire divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’'autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
56 |
Avvio |
Autorizzazione |
L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio |
D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.4 e 16 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
57 |
Subingresso |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, artt. 26, c.5 e 30, c.1 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 |
58 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Settore o settori merceologici |
Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali[5] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[6] |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali[7] |
Art. 28, c.8 del d.lgs. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 [8] |
Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Rispetto disposizioni in materia di regolarità contributiva[9] |
Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare l’istanza |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale. |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/10 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[11] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 28, c.16 del D.lgs. n. 114/98, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione dell’attività deve essere comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ...... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante non occorre acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nell’ambito del territorio regionale.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio alimentare in aree pubbliche su posteggio, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio alimentare in aree pubbliche su posteggio.
DESCRIZIONE
Per commercio alimentare in aree pubbliche su posteggio, s'intende la vendita di merci alimentari al dettaglio su un’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all’operatore autorizzato all’attività commerciale[1].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss. del D.lgs. n. 114/98 e dalle specifiche discipline regionali ed è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione ex art. 6, Regolamento (n. 852/2004/CE). Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con ordinanza.
L’autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (e sempreché risulti l’annotazione sul titolo abilitativo).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati al commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nello specifico mercato.
Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex art. 1, c. 1176, L. n. 296/2007, fermo restando che l’autorizzazione è rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, c.1 del Regolamento di esecuzione del TULPS, nonché vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5, D.lgs. n. 114/98).
L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio abilita anche al commercio itinerante nel territorio regionale e alla partecipazione alle fiere nel territorio nazionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Il rilascio di nuove autorizzazioni e concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche così come il rinnovo delle concessioni scadute è disposto dal Comune in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
59 |
Avvio |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: L’autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.3 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
60 |
Subingresso |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/98, artt. 26, c.5 e 30, c.1 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
61 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli di cui all’art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Settore o settori merceologici e ubicazione posteggio |
Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali e professionali [3] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Presentazione notifica ex REG. 852/2004/CE[4] |
Art. 6, c.2, REG. 852/2004/CE |
Rispetto disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali[5] |
Art. 28, c.8, d.lgs. N. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[6] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione preposto[7] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98. |
Rispetto disposizioni di regolarità contributiva[8] |
Art. 28, c.2-bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
[1] Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, pertanto, acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante.
DESCRIZIONE
Per commercio alimentare su aree pubbliche in forma itinerante, s'intende la vendita di merci alimentari al dettaglio su qualsiasi area pubblica non espressamente vietata dal Comune, esercitata dall’operatore autorizzato al commercio, sostandovi il tempo strettamente necessario a servire la clientela[2].
L’attività è disciplinata dagli art. 28 e ss., D.lgs. n. 114/98 ed è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ai fini della procedura di Registrazione ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE). Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con ordinanza.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L’autorizzazione alla vendita dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività (e risulti l’annotazione sul titolo abilitativo).
Il Comune, in base agli indirizzi regionali, stabilisce l’ampiezza delle aree destinate al commercio ambulante, individua le aree di valore archeologico/storico/artistico/ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e può stabilire divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o altri motivi di pubblico interesse.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L'autorizzazione al commercio ambulante in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
L’autorizzazione al commercio ambulante su posteggio, abilita anche al commercio itinerante nel territorio regionale.
Le regioni possono stabilire che l'autorizzazione sia soggetta a presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ex art. 1, c.1176, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che l’'autorizzazione è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.
Sulle aree pubbliche è vietato vendere o esporre armi esplosive o oggetti preziosi (art. 30, c.5 del D.lgs. n. 114/98).
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 42/2004, art. 52;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Scia/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
62 |
Avvio |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, art. 28, c.4 e 16 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
63 |
Subingresso |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 114/1998, artt. 26, c.5 e 30, c.1 D.lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
64 |
Cessazione |
Comunicazione |
|
D.lgs. n. 114/1998, art. 26, c.5 e 30, c.1 |
Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza di accertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.
Alla presentazione dell’Istanza/Scia/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Istanze/Segnalazioni/Comunicazioni presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento delle stesse da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile; |
Settore o settori merceologici |
Art. 28, c.5, lett. B), d.lgs. N. 114/98 |
Possesso requisiti morali e professionali [4] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98, art. 71, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 |
Presentazione notifica ex REG. 852/2004/CE[6] |
Art. 6, c.2, reg. 852/2004/ce |
Rispetto disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali[7] |
Art. 28, c.8, d.lgs. N. 114/98 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[8] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Dichiarazione preposto[9] |
Art. 28, c.5, lett. A), d.lgs. N. 114/98. |
Rispetto disposizioni di regolarità contributiva[10] |
Art. 28, c.2bis del d.lgs. N. 114/98 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[11]
Documentazione da allegare all’istanza (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui l’istanza non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE/n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Altre Segnalazioni o Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
q |
Notifica sanitaria (art. 6, Reg. n. 852/2004/CE) |
Sempre obbligatoria in caso di vendita di prodotti alimentari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, comunitarie e nazionali.
Rispetto disposizioni igienico-sanitarie di cui al Regolamento n. 852/2004/CE;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio (art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia
(D.lgs. n. 159/2011)[12] ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f), permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata, mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto all’attività commerciale e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale essi devono essere posseduti dal titolare ed eventuale preposto all’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011 costituisce, altresì, impedimento soggettivo all’attività commerciale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3bis del Codice di procedura penale (ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc.).
Il procedimento autorizzatorio è soggetto al termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso (art. 28, c.16, D.lgs. n. 114/98).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016;
[2] Ai fini dell’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante non occorre acquisire anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[10] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[12] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate, sono le seguenti:
- apertura/trasferimento/ampliamento;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande in zone tutelate.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande, s'intende la vendita per il consumo sul posto, nei casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o aree aperte al pubblico attrezzati a tal fine e con il servizio assistito di somministrazione[1].
L’attività, disciplinata dall’art. 64, D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La programmazione comunale delle aperture nelle zone tutelate, in base alle Direttive regionali e a parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, può stabilire divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità[2] ed ha la finalità di salvaguardare e riqualificare le aree di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale.[3]
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i propri prodotti, osservando le norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.
Nel caso in cui la somministrazione avvenga in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 447/1995;
- D.P.R. n. 227/2011;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
65 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate |
Autorizzazione/silenzio-assenso (60 giorni) più SCIA |
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria. La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza, ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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a) Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza, compilando un apposito allegato alla SCIA, che è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. L’istanza e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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66 |
Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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Cessazione |
Comunicazione |
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La programmazione comunale (e quindi il regime autorizzatorio) è fondata sulla sussistenza di accertati motivi di interesse generale che rendono impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nell’area senza incidere sui meccanismi dì controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e normale mobilità ed ha la finalità di salvaguardare e riqualificare le aree di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale.
Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[5] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto criteri di sorvegliabilità dei locali (anche in caso di ampliamento della superficie)[6] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [7] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[8] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) tenute ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.[9] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto della programmazione comunale[10] |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[11] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]
Documentazione e Segnalazione da allegare all’istanza di autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda/segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. n. 852/2004/CE) |
Sempre obbligatoria |
Altre Segnalazioni/Comunicazioni da allegare all’istanza di autorizzazione più SCIA unica (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia, da trasmettere all’Agenzia delle Dogane (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q |
SCIA per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA) |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
Documentazione da allegare alla domanda per altre autorizzazioni (da richiedere contestualmente alla domanda di autorizzazione) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q |
Autorizzazione per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione dell’istanza di autorizzazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[13];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.
- Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al c.6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento autorizzatorio è soggetto al termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso (D.lgs. n. 222/2016, Tab. A), attività n. 65).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Alle dichiarazioni false/mendaci si applicano le sanzioni ex artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000.
[1] Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione”;
[2] Per effetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle attività economiche, sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;
[3] Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi nelle aree dì servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; ospedali; comunità religiose; stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico".
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[11] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[13] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate, sono le seguenti:
- apertura/trasferimento/ampliamento;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande in zone non tutelate.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande, s'intende la vendita per il consumo sul posto, nei casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o aree aperte al pubblico, attrezzati a tal fine e con il servizio assistito di somministrazione[1].
L’attività, disciplinata dall’art. 64, D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’esterno delle zone tutelate non è applicabile la programmazione comunale (art. 64, c.1, D.lgs. n. 59/2010).[2]
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i propri prodotti, osservando le norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.
Nel caso in cui la somministrazione avvenga in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 447/1995;
- D.P.R. n. 227/2011;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
67 |
Apertura Trasferimento di sede Ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate |
SCIA unica |
SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria. La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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Apertura Trasferimento di sede Ampliamento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali |
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D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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a) SCIA per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA unica svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. SCIA per apertura, trasferimento di sede ed ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
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68 |
Subingresso in esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone non tutelate |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[4] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto criteri di sorvegliabilità dei locali (anche in caso di ampliamento della superficie)[5] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [6] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[7] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[9] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q |
SCIA per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA) |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q |
Autorizzazione per insegna di esercizio |
In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione) |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[11] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[12];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio delle autorizzazioni connesse.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione (la cessazione va comunicata entro 30 giorni dall’evento). In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia, così definita: “esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione”;
[2] Sono, inoltre, escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi nelle aree dì servizio delle autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) nelle scuole; ospedali; comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico".
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[12] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione al domicilio del consumatore, sono le seguenti:
- Avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande al domicilio del consumatore.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, s'intende l’organizzazione, nel suo domicilio, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate.
Per domicilio del consumatore s’intende non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro, studio o svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.
L’attività, disciplinata dall’art. 3, c.6, lett. a) della L. n. 287/1991 e dall’art. 64, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
À necessario disporre di locale laboratorio o deposito, conforme alle norme igienico-sanitarie o utilizzare merci prodotte da terzi in laboratori autorizzati e utilizzare mezzi di trasporto autorizzati.
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
69 |
Attività di somministrazione al domicilio del consumatore |
SCIA unica |
SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. a) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 2 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Subingresso in attività di somministrazione al domicilio del consumatore |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
|
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Cessazione |
Comunicazione |
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|
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[2] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [3] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 tulps; |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[6] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[8] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9];
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[10];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
- Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
DISPOSIZIONI PARTIDCOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[9] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
[10] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione nelle aree di servizio autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, sono le seguenti:
- Avvio dell’attività/ampliamento/subingresso;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, s'intende la somministrazione in strutture di servizio con funzione accessoria rispetto a tali attività.
L’attività, disciplinata dall’art. 3, c.6, lett. c) della L. n. 287/1991 e dall’art. 64, c.1, 2 e 7 del D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i propri prodotti, osservando le norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.
Nel caso in cui la somministrazione avvenga in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- L. n. 447/1995;
- D.P.R. n. 227/2011;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
70 |
Avvio Ampliamento Subingresso dell’attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime |
SCIA unica |
SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. c) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Avvio Ampliamento Subingresso dell’attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
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L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. c) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[2] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto criteri di sorvegliabilità dei locali (anche in caso di ampliamento della superficie)[3] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [4] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 tulps; |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[7] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/2010):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[9] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10];
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[11];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione connessa (nulla osta di impatto acustico).
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[9] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
[11] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;