Normativa
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939
Art. 14 - (IL D.LGS. 8 APRILE 1948, N. 514 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)
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Art. 15 - Il termine per ricorrere contro le risultanze della tabella di cui all'art. 12 e contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e' stabilito in trenta giorni.
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Trroto II. Del nuovo catasto edilizio urbano - Trroto II. Del nuovo catasto edilizio urbano
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Art. 16 - (Il nuovo catasto edilizio urbano e' formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.
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Art. 17 - Il nuovo catasto edilizio urbano e' conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:
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Art. 18 - (Le variazioni occorrenti al fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.
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Art. 20 - Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.
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