Normativa
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939
Art. 22 - L'applicazione della imposta sui redditi dei fabbricati e' di competenza degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939
Art. 23 - (La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unita' immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.)
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939
Art. 24 - L'azione dell'Ufficio e del contribuente per l'applicazione del secondo comma dell'articolo precedente deve essere iniziata nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati.
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939
Art. 26 - (Il nuovo catasto edilizio urbano sara' attivato per distretto d'imposta.
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939
Art. 27 - (Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.)
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939
Art. 29 - (Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.
Regio Decreto legge n. 652 del 13/04/1939