Normativa
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 9 - Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di:
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 10 - Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.
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CAPO III. COMMERCIO DEI MANGIMI - CAPO III. COMMERCIO DEI MANGIMI
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Art. 12 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 (6)
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 13 - (ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152)
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 14 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152 (6)
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963