Normativa
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 18 - (1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore .all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI - CAPO IV VIGILANZA E SANZIONI
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 23 - (1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre giorni a tre mesi.
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 23 bis - (Per la confisca si applicano le norme dell'articolo 240 del codice penale).
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 24 - (1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963
Art. 25 - La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonche' ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanita' secondo le rispettive competenze.
Legge Ordinaria n. 281 del 15/02/1963