Normativa
Legge Ordinaria n. 847 del 27/05/1929
Art. 6 - Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.
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Art. 8 - Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.
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Art. 9 - L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
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Art. 12 - Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
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Art. 13 - Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione puo' aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
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