Normativa
Legge Ordinaria n. 847 del 27/05/1929
Art. 16 - La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.
Legge Ordinaria n. 847 del 27/05/1929
Art. 18 - La disposizione dell'art. 116 del Codice civile e' applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullita' del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.
Legge Ordinaria n. 847 del 27/05/1929
Art. 19 - Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
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Capo III. Disposizioni generali e transitorie - Capo III. Disposizioni generali e transitorie
Legge Ordinaria n. 847 del 27/05/1929
Art. 20 - Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile e' parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.
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