Normativa
Decreto Presidente della Repubblica n. 753 del 11/07/1980
Art. 2 - In attesa che venga provveduto con legge al riordinamento degli uffici centrali e periferici della M.C.T.C., in relazione anche allo stato di attuazione delle deleghe previste all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici stessi competenti agli effetti delle presenti norme sono individuati, nell'ambito e nei limiti dell'attuale organizzazione, con propri decreti dal Ministro dei trasporti.
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Art. 3 - L'esecuzione delle opere per la realizzazione di una ferrovia in
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Art. 4 - Nessuna ferrovia in concessione puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.
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Art. 5 - L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 e' subordinata al
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Art. 6 - Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi
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Art. 7 - Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono
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Art. 8 - Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le
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Art. 9 - Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo 2 soddisfare
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Art. 10 - Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la
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