Normativa
Decreto Presidente della Repubblica n. 753 del 11/07/1980
Art. 12 - L'orario e la composizione dei treni nonche' l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessita' dello esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.
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Art. 13 - In ogni stazione e nelle principali fermate deve essere esposto
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Art. 14 - La spedizione e la riconsegna delle merci si effettuano senza preferenza e secondo l'ordine di accettazione e di svincolo, salvo motivi di esercizio o esigenze di traffico.
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Art. 15 - Il trasporto delle merci pericolose e nocive, definite tali dalle
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Art. 16 - Il trasporto di animali al seguito dei viaggiatori, ove ammesso, e'
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TITOLO II COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO - TITOLO II COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE FERROVIE E DEL PUBBLICO IN GENERE NELL'AMBITO FERROVIARIO E IN PROSSIMITA' DELLO STESSO
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Art. 17 - Chiunque si serve delle ferrovie deve osservare tutte le
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Art. 18 - Nei servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli a moto
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Art. 19 - Alle persone estranee al servizio e' proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e loro dipendenze, nonche' nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
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