Normativa
Decreto Presidente della Repubblica n. 753 del 11/07/1980
Art. 40 - Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti
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Art. 41 - In vicinanza delle ferrovie e' vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedirne l'entrata nella sede ferroviaria.
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Art. 42 - Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
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Art. 43 - Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in
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Art. 44 - E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi
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Art. 45 - I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti
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Art. 46 - E' fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee
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Art. 47 - I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le
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Art. 48 - E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in
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