Normativa
Decreto Presidente della Repubblica n. 753 del 11/07/1980
Art. 21 - Nelle stazioni e fermate e' vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.
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Art. 22 - E' vietato alle persone che non debbano viaggiare occupare posti a
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Art. 23 - I viaggiatori devono prendere posto nei treni o veicoli gia' muniti
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Art. 24 - I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere
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Art. 25 - Ai viaggiatori non e' consentito entrare nei bagagliai, nei carri
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Art. 26 - Salvo il caso di grave e incombente pericolo, e' fatto divieto alle
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Art. 27 - E' vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto
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Art. 28 - E' vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad
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